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Sentenza

Sentenza n. 2739/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento, prot. nr. -OMISSIS- emesso dal Questore p.t. della Provincia di Napoli in data 13.01.2026 (con cui al ricorrente è stato irrogato il divieto di accesso agli impianti sportivi (cd. DASPO), siti sul territorio nazionale ed estero per la durata di anni due, in una con ogni altro atto a questo premesso, connesso o consequenziale

Giustizia amministrativa202602322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO disposto dal Questore di Napoli per la durata di due anni, con divieto di accesso agli impianti sportivi e alle aree limitrofe sul territorio nazionale ed estero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989 in relazione a un'aggressione all'arbitro verificatasi al termine di una gara sportiva. Secondo la ricostruzione posta a base del provvedimento, il ricorrente lo aveva colpito con due pugni al volto, dapprima sul campo e poi nei pressi dello spogliatoio, rendendo necessario l'intervento di alcuni presenti. Il fatto storico non è stato contestato e il ricorrente ha dichiarato di averne assunto la responsabilità già nel procedimento amministrativo. La censura unica deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 401/1989, delle norme sui principi generali delle sanzioni amministrative e degli artt. 23 e 25 Cost., oltre alla lesione della libertà di circolazione di cui agli artt. 16 e 120 Cost., all'art. 45 CEDU e all'art. 21 TFUE. Sono stati inoltre dedotti erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento, carenza e illogicità della motivazione, erronea valutazione dei presupposti oggettivi e soggettivi e manifesta sproporzione della misura. Il ricorrente ha sostenuto, in particolare, che non vi fosse un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, considerata la presenza di pochi astanti, e che mancasse una querela.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto legittimo il DASPO. La misura è qualificata come provvedimento di prevenzione sui generis, avente natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, diretto a neutralizzare una pericolosità attuale e concreta in relazione alle manifestazioni sportive. Il Questore dispone di ampia discrezionalità e può fondare il giudizio prognostico su elementi di fatto valutati secondo lo standard amministrativo del più probabile che non, senza necessità dell'accertamento penale oltre ogni ragionevole dubbio. L'aggressione all'arbitro, iniziata sul terreno di gioco e proseguita nello spogliatoio, costituisce condotta violenta idonea a evidenziare pericolosità sociale e attitudine perturbatrice dell'ordine pubblico, anche se l'incontro era già terminato e gli astanti erano pochi. La tutela riguarda non solo la collettività, ma anche gli attori della competizione, compresi gli arbitri. È stata valorizzata anche la qualifica del ricorrente quale dirigente sportivo, ruolo di responsabilità che impone di placare gli animi anziché porre in essere condotte violente. La mancanza di querela non impedisce l'adozione del DASPO, poiché la misura può essere applicata anche in presenza di condotte violente non sfociate in un reato o non accompagnate da denuncia penale. Il giudice ha quindi escluso i dedotti vizi di istruttoria, motivazione, travisamento, erroneità dei presupposti e sproporzione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di ... coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto ... una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico.

    La disposizione attribuisce al Questore un potere preventivo e cautelare, esercitabile sulla base di elementi di fatto idonei a fondare, secondo ragionevole probabilità, un giudizio di pericolosità; non richiede una condanna penale, una denuncia o necessariamente la commissione di un reato.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • artt. 16 e 120 Cost.

    Invocati dal ricorrente a tutela della libertà di circolazione; il TAR ha ritenuto prevalente e proporzionata la tutela preventiva dell'ordine e della sicurezza pubblica.

  • art. 23 Cost.

    Invocato dal ricorrente nell'ambito delle garanzie relative alle sanzioni amministrative; la censura è stata superata dalla qualificazione del DASPO come misura preventiva e cautelare, non sanzionatoria.

  • art. 25 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione ai principi applicabili alle sanzioni amministrative; non ha condotto all'annullamento della misura.

  • art. 1 l. 689/1981

    Richiamato dal ricorrente con riferimento ai principi generali delle sanzioni amministrative; il TAR ha ritenuto non decisiva la prospettazione, in ragione della natura preventiva del DASPO.

  • art. 45 CEDU

    Invocato dal ricorrente in relazione alla libertà di circolazione; la censura è stata respinta in quanto la misura è giustificata dalla finalità preventiva di tutela dell'ordine pubblico.

  • art. 21 TFUE

    Invocato dal ricorrente a tutela della libertà di circolazione nell'Unione europea; il TAR non ha ravvisato una violazione rilevante ai fini dell'annullamento.

Massime di principio

  • Il DASPO previsto dall'art. 6 della legge n. 401/1989 è una misura di prevenzione sui generis, con natura preventiva e cautelare, diretta a impedire future condotte violente o turbative dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, e non una sanzione amministrativa per la condotta passata.
  • L'adozione del DASPO non richiede un accertamento penale definitivo, una denuncia o una querela: il Questore può valorizzare anche condotte violente che non abbiano dato luogo a un reato o a un procedimento penale, purché siano idonee a fondare un giudizio prognostico di pericolosità.
  • Il giudizio del Questore può essere fondato su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti secondo lo standard amministrativo del più probabile che non; la misura può anticipare la tutela alla soglia del pericolo, anche potenziale, per la sicurezza pubblica.
  • Una condotta violenta commessa ai danni dell'arbitro durante o immediatamente dopo una competizione sportiva può integrare il presupposto del DASPO anche se l'evento è terminato e sono presenti pochi spettatori o astanti, poiché la tutela riguarda anche gli atleti, gli allenatori, i dirigenti e gli ufficiali di gara.
  • Nella valutazione della pericolosità e della proporzionalità del DASPO è rilevante il ruolo di responsabilità rivestito dal soggetto nell'organizzazione sportiva, poiché tale ruolo comporta un dovere di contribuire alla pacificazione e non di alimentare la violenza.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni sportiveOrdine e sicurezza pubblica
RamiSportAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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