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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36961/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione e manifesta illogicità nella valutazione dell'identificazione dell'imputata (si contestava che la presenza dell'auto intestata alla Held e immagini video "sfocate" fossero sufficienti a provarne la responsabilità); (2) vizio di motivazione per mancata applicazione delle attenuanti generiche richieste in appello (si deduce che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto tali attenuanti già concesse dal giudice di primo grado e quindi non avrebbe motivato il rigetto); (3) vizio di motivazione nell'esclusione delle pene sostitutive (detenzione domiciliare o lavoro di pubblica utilità), censurando che il diniego sarebbe stato fondato unicamente sui precedenti penali

La decisione

Il ricorso è stato rigettato: il primo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili; il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna emessa dal G.U.P. di Ravenna. È stata quindi confermata la responsabilità per furto in concorso (artt. 110, 624 c.p.), l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.4 c.p., l'applicazione dell'aggravante della recidiva reiterata e specifica e l'applicazione dell'attenuante ex art. 62 n.4 c.p. in equivalenza alla recidiva. Tenuto conto del rito abbreviato, la condanna definitiva è stata di 4 mesi di reclusione e 200 euro di multa. Alla ricorrente sono state altresì addebitate le spese processuali

Norme richiamate

  • artt. 110, 624 cod. pen.

    il fatto è stato qualificato come violazione degli artt. 110, 624 cod. pen.

    la ricorrente è stata imputata e ritenuta responsabile del reato di furto in concorso; la Corte ha confermato la qualificazione giuridica adottata in primo grado

  • art. 625 n. 4 cod. pen.

    essendo stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen.

    la specifica aggravante (indicata nella imputazione) è stata valutata ed esclusa dal giudice di merito e la Corte di Cassazione non ha censurato tale valutazione

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    concesse le attenuanti ex art. 62 n. 4 cod. pen. equivalenti alla contestata recidiva

    il giudice ha riconosciuto l'attenuante prevista dall'art. 62 n.4 e l'ha resa equivalente alla recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio, risultando nella determinazione della pena

  • art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271

    i limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271

    richiesto dal difensore di sintetizzare i motivi in sede di ricorso per Cassazione; norma citata a supporto della formulazione essenziale del ricorso

  • art. 533 cod. proc. pen.

    il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006

    la Corte afferma che, nonostante l'introduzione del principio, il sindacato della Cassazione sulla motivazione non può sostituirsi a una rivalutazione del merito; resta consentito censurare solo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione

  • art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689

    ai sensi dell'art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689, ... il giudice deve tenere conto «dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale»

    in materia di pene sostitutive il giudice deve valutare i criteri dell'art. 133 c.p. e scegliere la pena più idonea alla rieducazione; la presenza di precedenti può essere considerata nella prognosi sull'efficacia della pena sostitutiva

  • art. 133 cod. pen.

    dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale

    articolo richiamato come insieme di criteri (personalità del condannato, gravità del reato, modalità, ecc.) da prendere in considerazione per la determinazione della pena e per la valutazione delle pene sostitutive

  • art. 59 legge 24 novembre 1981 n. 689

    richiamato in combinato disposto con l'art. 58: l'art. 59 individua condizioni ostative all'applicazione di pene sostitutive riferite al reato, ma non esclude che il giudice consideri i precedenti nella valutazione prognostica dell'efficacia della pena sostitutiva

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    modifica dell'art. 58 della legge n. 689/1981: pur con le novità, il giudice continua a dover considerare i criteri dell'art. 133 c.p. e può utilizzare i precedenti per valutare la prognosi di rieducazione

  • legge n. 46 del 2006

    introduzione, nell'art. 533 c.p.p., del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; citata per precisare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non procede a una rivalutazione del merito: può censurare la motivazione solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su punti essenziali; non basta proporre una diversa valutazione delle prove
  • Per contestare l'identificazione fondata su indizi (presenza di un veicolo intestato, compatibilità somatica con riprese video, esame filmati da parte delle forze dell'ordine) occorre dimostrare specifici vizi logico-giuridici nella motivazione, non una mera alternativa interpretativa
  • La richiesta di applicazione delle attenuanti generiche può essere ritenuta implicitamente respinta se il giudice fornisce una motivazione complessiva adeguata del rigetto e del quadro precedentemente emerso (es. numerosi precedenti, recidiva)
  • La valutazione sulla concessione di pene sostitutive deve considerare i criteri dell'art. 133 c.p.; i precedenti penali possono legittimamente essere utilizzati per motivare l'impossibilità di ritenere efficace una pena sostitutiva nella prospettiva della rieducazione
  • L'errore formale nella dizione di una sentenza (es. indicazione al singolare/plurale di una attenuante) non impedisce che la Corte di merito motivi compiutamente la decisione sulla non applicazione di ulteriori benefici
  • In cassazione la mera riproposizione di una diversa ricostruzione probatoria è inammissibile: il ricorrente deve evidenziare vizi di legittimità specifici e rimediabili secondo i limiti del sindacato di legittimità

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