Cassazione Penale, Sentenza n. 12660/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno del 14/12/2023 che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha applicato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti del ricorrente per i reati di concorso in truffa aggravata (capi 1 e 4). La difesa ha dedotto l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, l'assenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) e vizi di motivazione dell'ordinanza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che sussistano gravi indizi di colpevolezza sulla base di elementi convergenti (contatti ed escussione della messaggistica con i coindagati Viviani e Scalesi, ricezione di documentazione postale utile al prelievo dei proventi, ruolo attivo e non secondario del ricorrente). Ha inoltre condiviso la valutazione del pericolo di reiterazione dato il carattere organizzato e non occasionale delle truffe, e ha ritenuto adeguata e proporzionata la misura non custodiale dell'obbligo di presentazione, idonea a garantire controllo sul territorio e ridurre i contatti con i complici. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende.
Norme richiamate
art. 274 c.p.p. (relativo alle esigenze cautelari)
art. 274, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. (nuovo testo risultante dalla legge n. 47/2015)
Il giudice ha osservato che, pur non essendo legittimo desumere il pericolo di fuga o di recidiva unicamente dalla gravità del reato, la norma ammette la valutazione delle modalità concrete della condotta e delle circostanze come elementi fondamentali per la prognosi di reiterazione. Le modalità organizzative e la coerenza temporale dei contatti possono giustificare la misura cautelare anche se i fatti non sono molto remoti.
art. 616 c.p.p. (conseguenze dell'inammissibilità del ricorso)
In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disporre somme a titolo di ammenda; qui è stata disposta la condanna al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa per le ammende.
giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze citate)
v. Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin; Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi
I precedenti richiamati confermano il principio secondo cui il giudizio sulle esigenze cautelari può fondarsi sulle concrete modalità di realizzazione del reato e sulle circostanze che ne accompagnano l'esecuzione, e che l'assenza di precedenti penali non esclude automaticamente il rischio di reiterazione quando i fatti sono recenti e caratterizzati da modalità organizzative.
Massime di principio
- Per disporre misure cautelari anche non custodiali è decisiva la valutazione complessiva delle "modalità" e del contesto delle condotte: contatti tempestivi con coindagati e messaggi coerenti con la pianificazione del reato costituiscono gravi indizi.
- La presenza di un'organizzazione strutturata o di modalità non occasionali (es. tecniche per forzare accessi telematici, schemi per il riciclaggio) aumenta la probabilità di pericolo di reiterazione e giustifica misure cautelari anche se l'indagato non ha precedenti.
- L'assenza di precedenti penali non è, di per sé, barriera all'adozione di misure cautelari quando i fatti sono recenti e mostrano dinamiche organizzative che rendono probabile una nuova commissione di reati.
- Le misure non custodiali (obbligo di presentazione) possono essere ritenute adeguate se, per le loro modalità applicative, garantiscono un’effettiva capacità di controllo sul territorio e di prevenzione dei contatti con i complici.
- Per impugnare con successo una misura cautelare il ricorrente deve dimostrare concreti elementi di illogicità o insufficienza della motivazione relativa ai gravi indizi e al rischio di reiterazione; contestazioni generiche o non supportate da elementi nuovi difficilmente ottengono accoglimento.
- Se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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