Cassazione Civile, Ordinanza n. 15975/2025 del 15/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per maggiore IMU relativa all'anno 2014, emesso nei confronti di una società contribuente. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo vizi della sottoscrizione/firma dell'avviso e vizi di contraddittorio; la CTR aveva accolto il ricorso ritenendo che, per l'esonero dalla firma autografa, fosse necessario un apposito provvedimento dirigenziale e che la demolizione dell'immobile non eliminasse automaticamente il tributo, pur potendo incidere sulla base imponibile. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 1, comma 87, l. n. 549/1995, sostenendo che, quando l'accertamento è svolto dal concessionario in forza del contratto di concessione e dei poteri di rappresentanza del suo legale rappresentante/amministratore unico, la firma a stampa è legittima senza bisogno di un provvedimento dirigenziale dell'ente; secondo, violazione delle norme sull'ICI/IMU (art. 5, commi 2 e 6, in combinato disposto con art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992), contestando che la CTR avesse attribuito effetto automatico alla demolizione del fabbricato ai fini dell'esclusione o riduzione dell'imposta, in assenza di dichiarazione di variazione e aggiornamento catastale.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Sul primo, ha chiarito che l'art. 1, comma 87, l. n. 549/1995 consente la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile anche quando l'atto è emesso dal concessionario del servizio, purché la fonte del potere e il responsabile risultino da un atto del concessionario; non è invece necessario un provvedimento dirigenziale dell'ente impositore, che riguarda l'ipotesi diversa di gestione diretta da parte della pubblica amministrazione. Sul secondo, ha ribadito che la demolizione del fabbricato non comporta automaticamente una diversa imposizione se l'immobile resta censito in catasto con rendita: la variazione che incide sull'imponibile deve essere dichiarata e, fino agli eventuali adempimenti e al nuovo assetto catastale, non si può assumere in modo automatico il valore dell'area edificabile come base imponibile. In conseguenza, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 87, l. n. 549/1995
«la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati»
Norma speciale ancora vigente; la sostituzione della firma autografa con indicazione a stampa è ammessa per atti prodotti da sistemi automatizzati e, nel caso di concessionario del servizio, il requisito garantito dal provvedimento dirigenziale è soddisfatto da un atto del concessionario che individui il responsabile e la fonte dei dati.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
È la norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.
art. 2188 c.c.
Richiamato per affermare che la qualità di amministratore unico e la relativa rappresentanza sono verificabili attraverso il Registro delle Imprese.
art. 5, commi 2 e 6, d.lgs. n. 504/1992
La demolizione del fabbricato o la ristrutturazione rilevano ai fini della base imponibile solo nelle ipotesi previste dalla norma e con gli effetti propri del regime ICI/IMU; non si introduce un nuovo presupposto impositivo autonomo dell'area già edificata.
art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992
Richiamato in combinazione con l'art. 5 ai fini degli obblighi dichiarativi e della rilevanza delle variazioni che incidono sull'imposizione.
art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Definisce fabbricati e aree fabbricabili; l'iscrizione catastale è presupposto sufficiente, ma non necessario, per l'assoggettamento all'imposta, che può decorrere anche dalla sola ultimazione dei lavori o precedente utilizzazione.
art. 13, comma 3, d.l. n. 201 del 2011
Opera il rinvio alle regole dell'ICI ai fini dell'IMU, estendendo i criteri di determinazione della base imponibile.
art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), l. n. 457/1978
Richiamato quale riferimento agli interventi di recupero edilizio che incidono sulla base imponibile, oggi trasfusi nell'art. 3 d.P.R. n. 380/2001.
art. 3 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Norma richiamata come disciplina vigente degli interventi edilizi di recupero, rilevanti ai fini del regime impositivo dell'area/fabbricato.
art. 37, comma 53, d.l. n. 223 del 2006, conv. nella l. n. 248 del 2006
Fa salvo l'obbligo del contribuente di denunciare le variazioni soggettive e oggettive che incidono sull'imposta e non siano conoscibili d'ufficio dal comune; in mancanza di denuncia, nessun beneficio può essere riconosciuto al contribuente.
Massime di principio
- Nel caso in cui l'avviso di accertamento sia emesso da un concessionario del servizio di accertamento e riscossione, la sottoscrizione autografa del responsabile può essere validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo, purché il responsabile e la fonte del potere risultino da un atto del concessionario; non è necessario un provvedimento dirigenziale dell'ente impositore, che attiene alla diversa ipotesi di gestione diretta.
- La previsione speciale sulla firma a stampa degli atti tributari locali non può essere estesa, per analogia teleologica, a richiedere al concessionario formalità pensate per l'organizzazione interna della pubblica amministrazione quando il potere di emissione deriva invece dal rapporto concessorio e dalla rappresentanza societaria.
- Ai fini dell'IMU/ICI, la demolizione di un fabbricato non comporta di per sé la trasformazione automatica del bene in area edificabile tassabile secondo il valore venale: occorre verificare il regime normativo applicabile, la persistenza del censimento catastale e gli adempimenti dichiarativi del contribuente.
- Le variazioni oggettive che incidono sulla base imponibile di imposte immobiliari già dichiarate devono essere denunciate dal contribuente quando non siano conoscibili d'ufficio dall'ente impositore; in mancanza, il contribuente non può pretendere il beneficio fiscale correlato alla variazione non comunicata.
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