Sentenza n. 3657/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dell’Amministrazione sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana, ex art. 9, lett. e) della L. 91/1992, numero di protocollo K10/1083595 del 7 settembre 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito contro il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 7 settembre 2022 ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992. Nel corso del giudizio il Ministero dell’Interno ha depositato la schermata del sistema CIVES dalla quale risultava l’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza, inviato alla firma degli organi competenti il 18 febbraio 2026 e successivamente notificato mediante il Servizio Notifiche Digitali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l’adozione e la notificazione del provvedimento di concessione della cittadinanza avessero integralmente soddisfatto l’interesse azionato con il ricorso avverso il silenzio. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della notevole mole di lavoro gravante sugli uffici per l’elevato numero di richieste di cittadinanza e del rallentamento dell’attività amministrativa collegato alla pregressa emergenza pandemica da COVID-19.
Norme richiamate
art. 9 l. 91/1992
concessione della cittadinanza italiana
La norma costituisce il fondamento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento, nel contesto della definizione del giudizio mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio instaurato contro il silenzio della pubblica amministrazione, l’adozione e la notificazione del provvedimento richiesto, quando soddisfano integralmente l’interesse sostanziale del ricorrente, determinano la cessazione della materia del contendere.
- La notevole mole di lavoro gravante sugli uffici e il rallentamento dell’attività amministrativa derivante dalla pregressa emergenza pandemica possono costituire, secondo una valutazione giudiziale concreta, giusti motivi per compensare le spese di lite nel giudizio contro il silenzio amministrativo.
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