Cassazione Penale, Sentenza n. 21156/2026 del 09/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettò l'istanza ritenendo ostativa la situazione processuale collegata al mandato d'arresto europeo (MAE): la Corte di Appello di Firenze aveva differito la consegna ai sensi dell'art. 24 legge n. 69/2005 "fino alla permanenza della detenzione in carcere in Italia in esecuzione pena cui trovasi distretto in forza di ordine di esecuzione per carcerazione"; il Tribunale interpretò tale rinvio come idoneo a lasciare lo status di "detenuto" soltanto con riferimento alla semilibertà e, perciò, come incompatibile con l'affidamento in prova che comporta la cessazione dell'esecuzione carceraria. Oncel impugnò per cassazione deducendo violazione di legge (art. 47 Ord. pen., artt. 3 e 4 Cost.) e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di Appello aveva devoluto alla magistratura di sorveglianza le vicende esecutive senza indicare modalità esecutive tali da escludere automaticamente l'affidamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo giudizio. La Corte ha osservato che la condizione ritenuta ostativa dal Tribunale (la sospensione dell'efficacia del MAE fino alla permanenza della detenzione in Italia) nella fattispecie era venuta meno, come documentato dal ricorrente (revoca del MAE da parte dell'Autorità belga e successiva revoca dell'ordinanza di custodia e archiviazione da parte della Corte di Appello). Perciò non poteva essere mantenuto il rigetto dell'affidamento basato su quella situazione e si è disposto un nuovo esame da parte del Tribunale.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005, art. 24, comma 1
Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto
La Corte ha richiamato che il rinvio previsto dall'art. 24 può sospendere l'efficacia della misura cautelare applicata alla persona richiesta quando tale efficacia sia nella fase di cessazione; ciò consente alla magistratura nazionale di valutare le vicende esecutive. Tuttavia, la sola presenza di un rinvio ex art. 24 non impedisce automaticamente l'ammissione a tutte le misure alternative: occorre valutare se la misura alternativa richiesta sia compatibile con lo "status" giuridico residuo del soggetto (detenuto vs. cessazione dell'esecuzione).
art. 47 Ordinamento penitenziario
Invocato dal ricorrente come parametro inviolato nella valutazione delle misure alternative; la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non potesse fondare il rigetto su un'interpretazione rigida e non verificata dello status detentivo derivante dal rinvio del MAE.
art. 3 Costituzione
Richiamato dal ricorrente in ordine al principio di uguaglianza e al divieto di trattamenti arbitrari; la Corte ha implicitamente richiamato il dovere di motivare adeguatamente decisioni che incidono su diritti soggettivi e su valutazioni discrezionali relative alle misure alternative.
art. 4 Costituzione
Richiamato dal ricorrente nella prospettiva dei diritti di libertà e del dovere di adeguata tutela delle condizioni di reinserimento; la decisione di cassazione sottolinea che l'eventuale ostatività di provvedimenti esterni deve essere effettiva e attuale per precludere misure alternative.
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 13483 del 07/04/2010)
In tema di mandato di arresto europeo, nei casi in cui la consegna allo Stato di emissione sia rinviata, a norma dell'art. 24 l., 22 aprile 2005, n. 69, l'efficacia della misura cautelare applicata alla persona richiesta resta sospesa quando sia in alla cessazione di quest'ultima, qualsiasi ne sia la causa
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il rinvio ex art. 24 determina la sospensione dell'efficacia della misura cautelare se questa è in fase di cessazione, confermando che la valutazione in ordine all'applicabilità di misure alternative richiede un'analisi concreta dello stato attuale dell'esecuzione.
Massime di principio
- Il rinvio della consegna ai sensi dell'art. 24 l. 69/2005 non è di per sé un ostacolo automatico e insuperabile all'ammissione a ogni misura alternativa: va valutata la concreta compatibilità tra la misura alternativa richiesta e lo "status" giuridico effettivo dell'interessato (se permane lo status di detenuto oppure è venuta meno l'esecuzione della pena).
- Quando un provvedimento estero (es. MAE) o nazionale produce effetti sospensivi o di rinvio, la magistratura di sorveglianza deve accertare lo stato attuale dell'esecuzione e non limitarsi ad assumere come dogmatica l'esistenza di un ostacolo; cambiamenti sopravvenuti (revoca MAE, archiviazione, revoca custodia) devono essere valutati e possono rimuovere l'ostacolo.
- La valutazione delle misure alternative richiede motivazione specifica e attuale: un rigetto fondato su un elemento sostanziale che nel frattempo è venuto meno impone la riapertura del giudizio.
- Differenziare tra misure che mantengono "status" di detenuto (es. semilibertà) e misure che comportano la cessazione dell'esecuzione (es. affidamento in prova): l'incompatibilità va valutata caso per caso, non in astratto.
- È importante documentare tempestivamente ogni variazione significativa della situazione esecutiva (es. provvedimenti di revoca del MAE, archiviazione) e depositare tali atti per ottenere la revisione del provvedimento restrittivo.
- La cassazione interviene quando il giudice di merito non considera adeguatamente fatti sopravvenuti o interpreta in modo errato e determinante per la decisione la portata di un provvedimento di rinvio ex art. 24.
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