Sentenza n. 2655/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 23/2025 del Tribunale di Pavia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 23/2025, recante condanna all'accredito di complessivi € 2.000,00 sulla carta elettronica del docente o altro equipollente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 23/2025, notificata al Ministero il 22 gennaio 2025 e divenuta definitiva, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare € 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, per complessivi € 2.000,00. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero ha eccepito di avere già eseguito la sentenza mediante pagamento effettuato il 5 dicembre 2025, anteriormente alla notificazione del ricorso per ottemperanza, avvenuta il 13 gennaio 2026, producendo il relativo prospetto di pagamento. La ricorrente non ha contestato tale documentazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per originaria carenza di interesse. Dalla documentazione prodotta dal Ministero risultava infatti che l'Amministrazione aveva già ottemperato alla sentenza del giudice ordinario prima della proposizione del ricorso. Essendo già stata realizzata la pretesa esecutiva, mancava ab origine un interesse concreto e attuale alla pronuncia di ottemperanza. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e del carattere processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice verifica l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto, l'accertata esecuzione anteriore alla proposizione del ricorso ha determinato la carenza originaria di interesse.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è inammissibile per originaria carenza di interesse quando l'amministrazione abbia già integralmente eseguito il giudicato prima della proposizione del ricorso, anche se il ricorrente assumeva inizialmente l'inadempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, la documentazione dell'avvenuta esecuzione del giudicato anteriormente alla notificazione del ricorso, non contestata dal ricorrente, esclude la sussistenza di un interesse concreto e attuale alla decisione.
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