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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27492/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

Una società petrolifera aveva concluso con le associazioni di categoria dei gestori un accordo di settore del 2004, poi ribadito nel 2010, con cui si impegnava a praticare sconti sul prezzo di gestione agli aderenti; in cambio, i gestori avrebbero dovuto non applicare al cliente prezzi superiori al massimale consentito. La società gestrice di una stazione di rifornimento aveva agito per ottenere il pagamento degli sconti asseritamente dovuti e non riconosciuti. La controparte sosteneva che gli sconti fossero subordinati al rispetto, da parte del gestore, del massimale alla pompa e che la società gestrice avesse inoltre sottoscritto dichiarazioni di rinuncia a ulteriori pretese. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1236, 1334, 1324 e 1362 c.c. e ss., assumendo che i giudici di merito non avessero considerato, o avessero erroneamente interpretato, gli atti di rinuncia della controparte, dai quali sarebbe dovuta derivare l’inesistenza di ulteriori obbligazioni di pagamento; 2) violazione dell’art. 2967 c.c., sostenendo di avere provato con DVD e documenti che la società gestrice avrebbe applicato ai clienti prezzi superiori al massimale, circostanza che avrebbe giustificato il mancato riconoscimento dello sconto, essendo questo condizionato al rispetto del massimale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello aveva effettivamente esaminato gli atti prodotti, qualificandoli non come rinuncia o transazione, ma come accordi volti a regolare il periodo intertemporale tra l’accordo del 2004 e quello del 2010, con accettazione di una somma una tantum. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a contestare la valutazione di merito delle prove, senza indicarne adeguatamente il contenuto e senza superare l’accertamento fattuale secondo cui non era stata dimostrata né la pratica commerciale imputata alla società gestrice né la relazione tra gli eventuali maggiori ricavi di quest’ultima e i minori ricavi della società petrolifera. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1236 c.c.

    Richiamato come norma sulla rinuncia al credito; la Corte non vi ravvisa una rinuncia efficacia estintiva, perché gli atti erano stati interpretati come regolazione temporanea del rapporto.

  • art. 1334 c.c.

    Richiamato in tema di efficacia degli atti unilaterali; la Corte ritiene corretta la qualificazione dei documenti operata dal giudice di merito.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato per l'applicazione degli atti unilaterali alle norme sui contratti; non consente di sovvertire l'interpretazione di merito degli atti prodotti.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Richiamato per l'interpretazione del contenuto degli atti; la Corte conferma la lettura dei giudici di merito come accordi intertemporali e non come rinunce definitive.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale base dell'onere probatorio; la Corte qualifica la censura come inammissibile perché volta a rivalutare il fatto e le prove, e ribadisce che il difetto di prova era stato accertato in modo insindacabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura sulla violazione delle regole di interpretazione del negozio è infondata se la sentenza impugnata ha effettivamente esaminato il contenuto degli atti e ne ha offerto una qualificazione plausibile e coerente; non basta contrapporre una lettura alternativa del ricorrente.
  • Un atto prodotto come rinuncia non produce automaticamente effetti estintivi del credito se il giudice di merito, con accertamento di fatto insindacabile in cassazione, lo qualifica come accordo meramente regolativo di un periodo transitorio tra due discipline negoziali.
  • La doglianza che investe la ricostruzione delle prove è inammissibile quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, senza denunciare un preciso errore percettivo o un vizio di motivazione nei limiti consentiti dal giudizio di cassazione.
  • Quando il giudice di merito accerta il difetto assoluto di prova del fatto costitutivo o impeditivo dedotto, tale accertamento non è censurabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio processuale dedotto e specificamente argomentato.
  • Se il ricorrente invoca una condizione o un presupposto contrattuale per giustificare il mancato adempimento, deve allegare e provare in modo specifico sia il fatto condizionante sia il nesso tra quel fatto e la pretesa estintiva o sospensiva dell'obbligazione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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