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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21711/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte processuale)

La controversia

La controversia riguarda un ricorso per regolamento di competenza proposto in relazione a un procedimento di accertamento tecnico preventivo introdotto davanti al Tribunale di Lecce, con cui si chiedeva di accertare la causa di infiltrazioni d'acqua in un immobile. Il ricorrente sosteneva che tale domanda fosse contenuta in un diverso giudizio di secondo grado pendente dinanzi alla Corte d'appello di Lecce, avente ad oggetto una controversia successoria sulla devoluzione testamentaria degli immobili interessati dalle infiltrazioni. La resistente ha eccepito che il ricorso costituiva una reiterazione di una precedente impugnativa già proposta dalla stessa parte in una situazione analoga, in relazione a due distinti procedimenti di accertamento tecnico preventivo, uno dei quali già dichiarato estinto. La Corte rileva inoltre che un analogo regolamento era già stato dichiarato inammissibile tra le stesse parti con precedente ordinanza. Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile, perché né la litispendenza né la continenza possono configurarsi tra un giudizio ordinario di merito e un procedimento di istruzione preventiva, essendo quest'ultimo privo di attitudine al giudicato e solo eventualmente seguito da un giudizio di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha rigettato implicitamente la richiesta, formulata dalla resistente in modo irrituale, di estinzione per eventuale rinuncia. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 6.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge, e al pagamento di euro 3.000 ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. per la reiterazione ingiustificata e negligente dell'impugnazione. È stato infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, c.p.c.

    ai sensi dell’art. 39, comma secondo, c.p.c.

    La norma non consente di configurare litispendenza o continenza tra un giudizio ordinario di merito e un procedimento di istruzione preventiva.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, di € 3000,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La reiterazione ingiustificata e negligente dell'impugnazione giustifica la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Dà atto ... della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Non è configurabile litispendenza o continenza tra un giudizio di cognizione ordinaria e un procedimento di istruzione preventiva, perché quest'ultimo non è idoneo a produrre giudicato e l'eventuale successivo giudizio di merito è solo eventuale.
  • La proposizione reiterata di un rimedio impugnatorio già dichiarato inammissibile, in assenza di elementi nuovi, può integrare una condotta processuale abusiva o comunque negligente tale da giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice deve dare atto, se ne ricorrono i presupposti, dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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