Ordinanza n. 77/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento dello Stato Maggiore della Marina prot. n. -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 07/01/2026, notificato in data 19/01/2026, avente ad oggetto: “Ricorso n. -OMISSIS- R.G. al T.A.R. Puglia - Lecce, proposto da -OMISSIS- c/ MINISTERO DELLA DIFESA. Sentenza n. -OMISSIS-/2025 Reg. Provv. Coll. del T.A.R. Puglia - Lecce. Riedizione del potere”, con cui si assegna al Sig. -OMISSIS- il profilo professionale di “Assistente amministrativo” presso l’Ufficio del Genio -OMISSIS- di -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto. e per l'accertamento e la condanna - dell'Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal ricorrente a causa dell'illegittimo esercizio dell'azione amministrativa, da liquidarsi in via equitativa o nella misura che risulterà di giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di riedizione del potere che ha assegnato il ricorrente al profilo di Assistente amministrativo presso un Ufficio del Genio, in una sede ritenuta non adeguatamente ponderata rispetto alle sue esigenze personali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione e proponendo altresì domanda risarcitoria, il provvedimento con cui lo Stato Maggiore della Marina, in riedizione del potere conseguente a una precedente sentenza del TAR, gli ha assegnato una sede di prima assegnazione. Le due censure sono state ritenute fondate in sede cautelare perché l'Amministrazione non avrebbe dato concreta motivazione dell'effettiva necessità di individuare proprio quella sede, né dell'inesistenza di opzioni alternative meno penalizzanti, situate nella regione dell'ultimo servizio o in regioni limitrofe. Il provvedimento si sarebbe limitato ad applicare il criterio della maggiore carenza di organico su base nazionale, senza bilanciare tale esigenza con le problematiche sanitarie, familiari ed economiche rappresentate dal dipendente e in contrasto con il punto 3 dell'Annesso 2 della circolare ministeriale del 25 luglio 2023, che impone di considerare le documentate esigenze di elevata protezione sociale favorevoli all'impiego in una sede vicina alla residenza o al domicilio del nucleo familiare.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris in relazione alle due censure e il danno grave e irreparabile allegato dal ricorrente. Ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato e ordinato all'Amministrazione il riesame della posizione, imponendo di considerare anche le scoperture di organico presenti in sedi viciniori alla residenza o al domicilio del nucleo familiare, pur se caratterizzate da una percentuale inferiore, così da contemperare le esigenze organizzative dell'Amministrazione con quelle personali, familiari, economiche e sanitarie del dipendente. La trattazione del merito è stata fissata al 22 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha costituito la base processuale per la sospensione dell'efficacia dell'atto e per il riesame della posizione.
art. 56 c.p.a.
Ha consentito l'adozione del decreto cautelare presidenziale monocratico n. 41 del 27 gennaio 2026, con cui era stata anticipatamente accolta l'istanza cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella riedizione del potere conseguente a una sentenza che abbia rilevato l'inadeguatezza della motivazione sulla sede di prima assegnazione di un dipendente, l'Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta dell'effettiva necessità della sede individuata e dell'eventuale esistenza di alternative meno penalizzanti.
- Il criterio organizzativo della maggiore carenza di organico su base nazionale non può essere applicato in modo automatico e assorbente quando il dipendente abbia documentato rilevanti esigenze sanitarie, familiari ed economiche; tali esigenze devono essere specificamente ponderate nel provvedimento.
- Ai fini del contemperamento tra esigenze dell'Amministrazione e posizione personale del dipendente, devono essere considerate anche sedi viciniori alla residenza o al domicilio del nucleo familiare, ancorché presentino scoperture di organico percentualmente inferiori rispetto ad altre sedi nazionali.
- In presenza di un provvedimento di assegnazione non adeguatamente motivato e di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla sua esecuzione, la tutela cautelare può comprendere sia la sospensione dell'efficacia dell'atto sia l'ordine di riesame della posizione secondo i criteri indicati dal giudice.
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