Cassazione Penale, Sentenza n. 17034/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la declaratoria di inammissibilità e che il ricorso di legittimità riproponesse argomenti già valutati o formulasse censure generiche sulla pena. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del G.U.P. che aveva condannato LO BOCCHIARO per il reato previsto dall'art. 23, commi 1 e 3, L. 18 aprile 1975, n. 110 (detenzione arma). L'appello in 2° grado chiedeva la riduzione della pena invocando elementi quali l'incensuratezza, la restituzione volontaria dell'arma e l'incertezza sulla data di acquisto dell'arma (che aveva portato alla prescrizione del reato di ricettazione). La Corte territoriale dichiarò l'appello inammissibile per genericità, ritenendo che la difesa avesse usato formule di stile senza spiegare specificamente in quale parte la motivazione di primo grado fosse errata né come i criteri di cui all'art. 133 c.p. giustificassero una pena più mite. In cassazione si deduceva l'erronea applicazione dell'art. 581 c.p.p. e la violazione del principio del favor impugnationis, sostenendo che l'appello conteneva invece elementi specifici a sostegno della riduzione della pena.
Norme richiamate
L. 18 aprile 1975, n. 110 (art. 23, commi 1 e 3)
art. 23, commi 1 e 3, L. 18 aprile 1975, n. 110
Norma sostanziale incriminatrice (detenzione arma). La Corte ha valutato la pena alla luce del minimo edittale previsto da tale norma, ritenendo che la pena inflitta (1 anno e 6 mesi) non fosse notevolmente distante dal minimo (1 anno) per giustificare una rilettura dell'entità della pena senza specifiche argomentazioni.
art. 581 cod. proc. pen.
Norma processuale rilevante in tema di ammissibilità dell'appello. Il ricorrente contestava la sua applicazione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina sull'ammissibilità per genericità perché l'appello non aveva specificato criticamente i punti decisivi del provvedimento impugnato.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma procedurale che consente la trasmissione della requisitoria in forma scritta; applicata per la presentazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto che la difesa non avesse sufficientemente collegato i fatti e le circostanze rilevanti (es. incensuratezza, modalità del fatto) ai criteri di cui a tale articolo per giustificare una pena inferiore.
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda le attenuanti generiche. La Corte ha osservato come il ricorso reiterasse argomenti già utilizzati per ottenere attenuanti generiche in sede di merito, senza aggiungere elementi nuovi o specifici tali da rimettere in discussione la valutazione dei giudici di merito.
Massime di principio
- Un appello deve contenere censure specifiche e argomentate: è necessario indicare esattamente quali ragioni di fatto o di diritto si ritengono errate nella decisione impugnata e spiegare il rapporto causale tra tali errori e la richiesta di riforma.
- In tema di pena, non è sufficiente richiamare elementi generici (es. incensuratezza): bisogna dimostrare concretamente come i criteri di cui all'art. 133 c.p. (persona, modalità, tempo e luogo del fatto, antecedenti, comportamento successivo) impongano una diversa quantificazione della pena.
- Il principio del favor impugnationis non elimina l'onere di specificità dell'atto di impugnazione: le corti di merito e di legittimità possono dichiarare l'appello inammissibile se mancano motivazioni adeguate.
- Quando la pena inflitta è vicina al minimo edittale, il difensore deve spiegare perché quel minimo non fosse adeguato nel caso concreto, con richiami puntuali ai fatti e ai criteri legali, anziché usare formule di stile.
- Le valutazioni di merito sulle attenuanti generiche sono difficilmente riesaminabili in cassazione se l'impugnazione non presenta nuovi e precisi argomenti di fatto o diritto.
- Le conseguenze di un ricorso generico possono comprendere non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; occorre dunque valutare il rischio prima di proporre impugnazioni meramente generiche.
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