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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37112/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta (fallimento SAA TSV). I motivi dedotti: (1) vizio di notifica/deficit nel calcolo del termine a comparire per l'appello in relazione all'art. 23-bis d.l. 137/2020 e art. 601 c.p.p.; (2) inutilizzabilità delle dichiarazioni della coimputata Loana Marchetto, escussa come testimone nonostante un patteggiamento che sarebbe suscettibile di revisione per presunto bis in idem con altra sentenza definitiva; eccezione costituzionale contro artt. 197 e 197-bis c.p.p.; (3) nullità o inutilizzabilità della deposizione della Marchetto per mancato avviso sulla facoltà di astenersi come convivente more uxorio (art. 199 c.p.p.); (4) vizio della motivazione e contraddittorietà nella valutazione delle dichiarazioni e dei riscontri, con specifico riferimento alle deposizioni del commercialista Battiato e al ruolo della Marchetto nella società fallita; (5) mancata valorizzazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di lieve entità nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il termine a comparire va calcolato in rapporto all'udienza (non alla scadenza del termine per chiedere la trattazione orale), quindi il primo motivo è manifestamente infondato; le censure sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni della Marchetto sono inammissibili per manifesta infondatezza, essendo la possibilità di revisione solo potenziale e non impedendo l'escussione in qualità di teste; l'eccezione di incostituzionalità è stata ritenuta generica e non adeguatamente fondata; la nullità per mancato avviso ex art. 199 c.p.p. è relativa, l'avviso è stato dato e la teste ha confermato le dichiarazioni, e la difesa non eccepì tempestivamente; le doglianze sulla valutazione probatoria sono aspecifiche e versano in fatto, precluse in Cassazione; la mancata attribuzione della diminuzione ulteriore per danno lieve è infondata poiché la Corte territoriale ha considerato in generale le attenuanti. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020 n. 137

    La norma che disciplina la richiesta di discussione orale non modifica il computo del termine a comparire: il termine a comparire va riferito all'udienza e non alla scadenza del termine per chiedere la trattazione orale.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine a comparire per il giudizio di appello; la Corte ha interpretato il termine come rapportato all'udienza, non alla scadenza per richiedere la trattazione orale.

  • artt. 429 e 181 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla nullità per mancata osservanza dei termini di comparizione e deposito; la Corte ha ritenuto che non si verifichi la nullità prospettata quando il termine a comparire sia stato regolarmente rispettato in rapporto all'udienza.

  • artt. 191, 197 e 197-bis cod. proc. pen.

    Regolano lo statuto del testimone-imputato e le eccezioni ai divieti di escussione. La Corte ha ritenuto legittima l'escussione della Marchetto perché la sentenza di patteggiamento era passata in giudicato e l'eventuale revisione è solo potenziale; quindi non impediva l'uso delle sue dichiarazioni.

  • art. 199 cod. proc. pen.

    Prevede l'avviso alla persona che ha legittimo motivo ad astenersi (es. convivente). La Corte ha stabilito che il codice non impone un momento preciso per l'avviso; se l'avviso viene comunque dato e la teste conferma le dichiarazioni, la nullità è relativa e va tempestivamente eccepita.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Indica i termini per dedurre nullità relative in udienza; la Corte ha richiamato la decadenza dalla eccezione se non sollevata nei termini indicati.

  • artt. 630 e ss. cod. proc. pen. (revisione)

    Strumento per la revisione delle sentenze. La Corte osserva che la possibilità di revisione della sentenza di patteggiamento è potenziale finché non venga effettivamente attivata; tale possibilità non impedisce l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese.

  • art. 646 cod. pen.

    Norma penalistica relativa all'appropriazione indebita, citata nel quadro delle sentenze che coinvolgono la coimputata; la Corte evidenzia che la decisione sul presunto bis in idem doveva essere sollevata nella sede competente e non impedisce l'escussione.

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Richiamato in relazione alle pene accessorie, la Corte d'appello aveva ridotto le pene accessorie in misura pari alla pena principale come previsto dalla norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per spese e ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; la Corte di cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • artt. 3, 24, 111 Cost.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la legittimità degli artt. 197 e 197-bis c.p.p.; la Corte ha ritenuto l'eccezione troppo generica e priva di adeguata argomentazione per fondare una questione di costituzionalità.

Massime di principio

  • Il termine a comparire per l'appello va calcolato in rapporto all'udienza fissata (art. 601 c.p.p.); la scadenza del termine per chiedere la trattazione orale non altera il computo del termine di notifica.
  • La testimonianza di un coimputato che ha patteggiato e la cui sentenza è passata in giudicato è utilizzabile; l'eventuale diritto alla revisione della sentenza di patteggiamento, finché non esercitato, non impedisce l'escussione come teste.
  • L'avviso ex art. 199 c.p.p. (facoltà di astenersi per convivente) non ha un momento rigidamente fissato; l'omessa tempestiva eccezione della difesa comporta decadenza e la nullità è relativa.
  • In cassazione non è consentito un riesame del merito o una rivalutazione delle prove: i motivi che richiedono una diversa lettura dei fatti vengono dichiarati inammissibili o assorbiti come vizi di fatto.
  • Le eccezioni processuali non sollevate nei termini o nelle sedi opportune risultano inammissibili: questioni già dedotte o giudicate in altri procedimenti attinenti al medesimo fatto devono essere trattate nella sede corretta.
  • Ricorsi manifestamente infondati o proposti senza adeguata correlazione con le ragioni della decisione impugnata possono comportare condanne al pagamento delle spese e ammende (art. 616 c.p.p.).

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