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Sentenza

Sentenza n. 1146/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva ordinato l’emissione della Carta del docente e l’assegnazione di € 500,00 per ciascuna ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a emettere in loro favore la Carta del docente e ad assegnare sulla medesima l’importo di € 500,00 ciascuna, oltre accessori di legge. Dedotta e documentata l’inottemperanza dell’amministrazione, le ricorrenti hanno chiesto l’integrale esecuzione del titolo, il riconoscimento della rivalutazione monetaria, la penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, accertando la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione della sentenza. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al pagamento delle spettanze riconosciute. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, da attivare su istanza di parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Ha disposto la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento, restando a carico della parte interessata l’attivazione del commissario. Ha negato la rivalutazione monetaria, perché non riconosciuta dal giudice ordinario e perché, per il periodo successivo al 31 dicembre 1994, opera il divieto di cumulo con gli interessi legali, salva la prova che la rivalutazione ecceda gli interessi, prova non fornita. Ha inoltre precisato l’obbligatorietà dell’ufficio di ausiliario del giudice, l’obbligo del commissario di depositare gli atti esclusivamente tramite PAT e la possibile responsabilità amministrativa per i ritardi nell’esecuzione. L’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 189,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a.

    La disposizione consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, assegnare un termine per l’adempimento, nominare un commissario ad acta e disporre misure coercitive, inclusa la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità può essere stabilita dal giudice dell’ottemperanza per incentivare l’adempimento dell’obbligo risultante dal titolo esecutivo; nel caso concreto è stata quantificata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni pecuniarie, successivo alla notificazione del titolo, costituisce uno dei presupposti per l’attivazione dell’ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Il titolo giudiziale da eseguire imponeva l’emissione della Carta del docente e l’assegnazione su di essa di € 500,00 per ciascuna beneficiaria, da spendere secondo le finalità previste dalla disposizione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi

    Per le somme dovute al pubblico dipendente relativamente al periodo successivo al 31 dicembre 1994, sono riconoscibili i soli interessi legali, salvo che sia dimostrato che la rivalutazione monetaria ecceda l’importo degli interessi; in tale ipotesi non sono cumulabili rivalutazione e interessi.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta, quando sia nominato un dirigente dell’amministrazione obbligata, è stata applicata analogicamente all’ottemperanza di condanne pecuniarie diverse da quelle emesse ai sensi della legge n. 89/2001.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamata quale disposizione collegata alla disciplina applicata analogicamente in tema di compenso del commissario ad acta.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 91 c.p.c., per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento della condanna alle spese di lite a carico dell’amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento dell’amministrazione obbligata, previa prova della notificazione del titolo e del decorso del termine.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’integrale esecuzione del titolo e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta attivabile su istanza della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla notificazione o comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
  • Per le somme dovute al pubblico dipendente relative al periodo successivo al 31 dicembre 1994, la rivalutazione monetaria non si cumula con gli interessi legali; la rivalutazione è riconoscibile soltanto se risulti superiore agli interessi e sia adeguatamente documentata.
  • Quando il commissario ad acta sia individuato in un dirigente dell’amministrazione obbligata, l’incarico rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un compenso separato; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle emesse ai sensi della legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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