Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1486/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 58/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602695

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, Sez. II, n. 58/2026, di rigetto della domanda cautelare proposta contro l'esecuzione di un ordine di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario e associazione)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di appello, limitandosi a rilevare che essi richiedono un esame proprio della fase di merito. È tuttavia indicato il pregiudizio lamentato, consistente nel danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'ordine di demolizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. La misura è stata concessa perché i motivi di appello richiedono un approfondimento nella fase di merito e, allo stato, è stato ritenuto sussistente il danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'ordine di demolizione. La cautela è finalizzata a mantenere integra la situazione giuridica e materiale fino alla decisione di merito. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in caso di accoglimento della domanda cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del giudice di primo grado.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, quando i motivi dedotti richiedono un esame proprio della fase di merito, il giudice può accogliere la domanda cautelare senza anticipare la decisione sulle questioni sostanziali.
  • L'esecuzione di un ordine di demolizione può integrare un danno grave e irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare, quando il pregiudizio renda necessario mantenere integra la situazione fino alla decisione di merito.
  • L'accoglimento dell'appello cautelare comporta la riforma dell'ordinanza di primo grado e l'accoglimento dell'istanza cautelare proposta davanti al TAR; il giudice d'appello può inoltre disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.