Ordinanza n. 1486/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 58/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, Sez. II, n. 58/2026, di rigetto della domanda cautelare proposta contro l'esecuzione di un ordine di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario e associazione)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di appello, limitandosi a rilevare che essi richiedono un esame proprio della fase di merito. È tuttavia indicato il pregiudizio lamentato, consistente nel danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'ordine di demolizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. La misura è stata concessa perché i motivi di appello richiedono un approfondimento nella fase di merito e, allo stato, è stato ritenuto sussistente il danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'ordine di demolizione. La cautela è finalizzata a mantenere integra la situazione giuridica e materiale fino alla decisione di merito. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in caso di accoglimento della domanda cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del giudice di primo grado.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, quando i motivi dedotti richiedono un esame proprio della fase di merito, il giudice può accogliere la domanda cautelare senza anticipare la decisione sulle questioni sostanziali.
- L'esecuzione di un ordine di demolizione può integrare un danno grave e irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare, quando il pregiudizio renda necessario mantenere integra la situazione fino alla decisione di merito.
- L'accoglimento dell'appello cautelare comporta la riforma dell'ordinanza di primo grado e l'accoglimento dell'istanza cautelare proposta davanti al TAR; il giudice d'appello può inoltre disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
Come è indicizzato
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