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Ordinanza

Ordinanza n. 13437/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto del 27/02/2023, notificato il 01/03/2023, con il quale il Ministero dell'Interno ha rigettato la domanda di concessione della cittadinanza italiana n. K/10-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202310917

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 27 febbraio 2023, notificato il 1° marzo 2023, con cui il Ministero dell'Interno ha rigettato la domanda di concessione della cittadinanza italiana. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a rilevare la persistenza dell'interesse alla decisione e l'assenza di esigenze di integrazione del contraddittorio o di ulteriori attività istruttorie.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito l'impugnazione del diniego di cittadinanza. Ha ritenuto che la causa, in ordine cronologico, fosse suscettibile di trattazione nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato e che risultassero presenti le condizioni richieste: persistenza dell'interesse a ricorrere, compiuta istruzione, deposito dell'atto dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 46 c.p.a., assenza di esigenze di integrazione del contraddittorio o istruttorie e conformità degli atti alle regole del processo amministrativo telematico. Ha quindi disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione e fissazione dell'udienza di merito nell'ambito dello smaltimento dell'arretrato, lasciando impregiudicata la facoltà delle parti di depositare documenti e memorie nei termini previsti. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte privata.

Norme richiamate

  • art. 72 bis c.p.a.

    divieto di rinvio, salvo “eccezionali motivi”

    La disposizione è richiamata quale fondamento del regime che limita i rinvii nella trattazione delle cause destinate alle udienze di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    divieto di rinvio, salvo “eccezionali motivi”

    La disposizione è richiamata insieme all'art. 72-bis c.p.a. in relazione al divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi.

  • art. 46 c.p.a.

    Il deposito dell'Amministrazione previsto dalla disposizione è indicato tra le condizioni risultate soddisfatte per la calendarizzazione della causa.

  • art. 72 c.p.a.

    La norma è richiamata per i termini a difesa decorrenti dalla comunicazione dell'udienza di smaltimento, entro i quali le parti possono depositare documenti e memorie.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nelle cause suscettibili di definizione nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di merito presuppone la persistenza dell'interesse a ricorrere, la compiuta istruzione della causa, l'assenza di esigenze di integrazione del contraddittorio o di ulteriori incombenti istruttori e la conformità degli atti alle regole del processo amministrativo telematico.
  • La trasmissione del fascicolo per la fissazione dell'udienza di smaltimento non definisce il merito della controversia e non pregiudica la facoltà delle parti di depositare documenti e memorie difensive nel rispetto dei termini a difesa decorrenti dalla comunicazione della data d'udienza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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