Cassazione Civile, Ordinanza n. 29368/2023 del 23/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto davanti alla Corte di cassazione un ricorso qualificato come revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., denunciando una asserita "manifesta denegata giustizia" e richiamando numerose norme costituzionali, del TFUE e della legge n. 18/2015. Il ricorso era diretto contro una sentenza della Corte d'appello di Bari e una sentenza del Tribunale di Trani, entrambe allegate. Dalla lettura dell'atto emergeva che l'impugnazione era rivolta a provvedimenti di merito, non a una decisione della Cassazione, e i motivi risultavano confusi, privi di rubrica e sostanzialmente assemblati. Il controricorso è stato proposto soltanto da uno degli intimati.
La decisione
La Corte ha rilevato che la revocazione, salvo l'ipotesi di attrazione nell'appello non ancora spirato, deve proporsi davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Poiché il ricorso mirava a revocare sentenze di merito e non una decisione della Cassazione ex artt. 391-bis e 391-ter c.p.c., esso era inammissibile. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso, ha condannato il ricorrente alle spese in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
revocazione per errore di fatto
richiamato quale base formale del rimedio azionato, ma non idoneo a fondare un ricorso per revocazione proposto in Cassazione contro sentenze di merito.
art. 398 c.p.c.
la revocazione si propone davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata
la Corte lo applica per affermare che la revocazione di sentenze di merito va proposta al giudice che le ha pronunciate, non alla Corte di cassazione.
art. 391-bis c.p.c.
richiamato indirettamente per escludere che la revocazione proposta avesse ad oggetto una decisione della Corte di cassazione.
art. 391-ter c.p.c.
richiamato indirettamente per precisare i rimedi revocatori esperibili contro le decisioni della Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002
richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza.
S.U. 20 febbraio 2020, n. 4315
utilizzata come precedente di legittimità per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione deve essere proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; non è ammissibile adire la Corte di cassazione per chiedere la revocazione di sentenze pronunciate dai giudici di merito.
- La revocazione davanti alla Corte di cassazione è limitata ai casi previsti dagli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c., ossia alle decisioni della stessa Corte, e non può essere utilizzata come rimedio surrettizio contro sentenze di merito.
- Quando il ricorso non è rivolto contro una decisione revocabile davanti al giudice adito, l'inammissibilità assorbe ogni altro profilo di censura.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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