Cassazione Civile, Ordinanza n. 29024/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013, con recupero a tassazione di maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. La lite nasceva da una verifica fiscale nel corso della quale l'Ufficio aveva acquisito fatture emesse nel 2015 ma riferite, secondo l'Amministrazione, a un accordo transattivo del 29 agosto 2013 e quindi imputabili per competenza al 2013 ex artt. 55 e ss. TUIR. Con l'unico motivo il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 1458 c.c. e degli artt. 55 e ss. TUIR, oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo in sostanza che la CTR avesse erroneamente ritenuto perfezionato ed eseguito l'accordo transattivo e che non dovesse applicarsi il principio di competenza nei termini affermati dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e comunque infondato, perché formulato in modo generico e diretto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. Ha condiviso l'impostazione dei giudici di merito secondo cui l'accordo transattivo risultava documentato, le fatture richiamavano la scrittura privata, i pagamenti erano stati eseguiti per gli importi pattuiti e, in presenza di un accordo transattivo, i relativi componenti reddituali dovevano essere imputati per competenza all'esercizio di sottoscrizione dell'accordo, indipendentemente dai flussi finanziari successivi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento dell'ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e alla somma in favore della cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., oltre agli oneri sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1458 c.c.
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione sostanziale, limitandosi a rilevare che la censura mirava a una rivalutazione del merito.
artt. 55 e ss. TUIR
Gli accordi transattivi da cui derivano ricavi devono essere considerati secondo il principio di competenza, imputando il ricavo al periodo di sottoscrizione dell'accordo e non ai flussi finanziari successivi.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
I motivi formulati come violazione di legge e omesso esame non possono tradursi in una richiesta di riesame del fatto e delle prove.
art. 380 bis c.p.c.
È richiamata la proposta di definizione anticipata e la facoltà di opposizione per ottenere la decisione della causa.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, pur denunciando violazione di legge o omesso esame, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
- Quando un componente reddituale trae origine da un accordo transattivo validamente perfezionato ed eseguito, esso va imputato per competenza all'esercizio in cui l'accordo è stato concluso, non rilevando i successivi flussi di cassa se il credito è già sorto.
- Se i giudici di merito hanno accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti, l'esistenza e l'esecuzione di una transazione, non può in sede di legittimità pretendersi la sostituzione di tale accertamento con una diversa ricostruzione del rapporto.
- La genericità della censura e la sua sostanziale sovrapposizione a doglianze di merito già esaminate rendono il motivo inammissibile oltre che infondato.
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