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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24855/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 13/09/2022 che aveva disposto il sequestro preventivo, a fini di confisca facoltativa, sino a concorrenza di €261.000 su somme di denaro presenti su conti correnti/depositi riconducibili al Savoldi e su titoli azionari/obbligazionari, quote di fondi e quote societarie (in particolare relative alla società SIMAS). Il ricorrente deduceva: assenza del fumus commissi delicti e del nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il presunto profitto (sarebbero stati acquistati lingotti d'oro e non risulta la trasformazione certa o la riconversione in denaro); carenza di motivazione circa fumus e periculum in mora considerata anche la precedente richiesta di archiviazione; illegittimità del sequestro su beni riconducibili a terzi (moglie, figli, società) e violazione dei limiti imposti dall'art. 545 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro di beni diversi dalle somme di denaro (titoli azionari/obbligazionari, quote di fondi d'investimento e quote societarie), ritenendo che l'ordinanza non avesse adeguatamente motivato la certezza della "trasformazione" del profitto in quei beni. Ha invece confermato la fondatezza della misura sul denaro (somme presenti sui conti fino a concorrenza di €261.000) ritenuto profitto diretto, e ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi relativi ai beni di terzi e al richiamo all'art. 545 c.p.p. Conseguenza: parte dell'ordine di sequestro (i beni non monetari) viene cancellata e la decisione rimessa al giudice di merito per nuovo esame; il vincolo sulle somme liquide rimane.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari; la Cassazione è ammissibile per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali che rendano il provvedimento incomprensibile.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020 n. 176

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale alla Corte; rilevanza procedurale nella fase di esame del ricorso.

  • art. 545 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare limiti al sequestro e alla confisca; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non specificamente motivata, dichiarandola inammissibile.

  • Sez. U. n. 42415 del 27/05/2021 (C.)

    Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037

    Affermato che la confisca del denaro, quale profitto o prezzo del reato, va qualificata come confisca diretta (non per equivalente) per la natura fungibile del denaro; pertanto non è ostativa la prova di un'origine lecita della specifica somma rinvenuta nel patrimonio dell'autore.

  • Sez. U. n. 10280 del 25/10/2007 (Miragliotta)

    Sez. U n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700

    Definizione della nozione di "profitto trasformato": la trasformazione del profitto in altri beni giustifica la confisca diretta solo se la trasformazione ha caratteri di certezza e di esatta corrispondenza di valori; senza tale certezza non è possibile assoggettare a confisca diretta i beni diversi dal denaro.

  • Sez. U. n. 26252 del 24/02/2022 (Cinaglia)

    Sez. U, n. 26252 del 24/02/2022, Cinaglia, Rv. 283245 - 01

    Giurisprudenza richiamata dal ricorrente ma non valorizzata dalla Corte per mancanza di adeguata deduzione fattuale nel motivo; principio non applicato nel caso di specie per carenza di presupposti fattuali specifici.

Massime di principio

  • Se il profitto del reato è denaro, la confisca diretta su somme rinvenute nel patrimonio dell'autore è ammissibile anche se non è provata la diretta corrispondenza tra quella particolare banconota e l'illecito, data la fungibilità del denaro.
  • Se il denaro è stato trasformato in altri beni (es. lingotti d'oro, titoli, quote societarie), il sequestro/confisca diretta di quei beni richiede prova certa della trasformazione e della corrispondenza di valori; in assenza di tale certezza il sequestro di beni non monetari può essere annullato.
  • Le doglianze sulla mancanza di "fumus" e "periculum in mora" devono confrontarsi in modo specifico con gli elementi di fatto e le risultanze documentali richiamate dal giudice; rimandi generici a precedenti richieste di archiviazione o a fasi iniziali delle indagini sono ininfluenti se il giudice di merito ha acquisito elementi successivi.
  • Il sequestro di beni riconducibili a terzi (coniuge, figli, società) richiede un interesse processuale concreto e deduzioni specifiche sulla riconducibilità e sulla illegittimità del vincolo; questioni relative all'esecuzione della misura possono essere inammissibili in cassazione se non adeguatamente dedotte.
  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è limitato a violazioni di legge o a vizi motivazionali gravi: è essenziale evidenziare errori di diritto o carenze sostanziali nella motivazione del provvedimento impugnato.

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