Sentenza n. 190/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento: -della Determinazione n. 365 del 20.10.2025 (comunicata con pec di pari data), con la quale il Responsabile della Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito ha emanato, in favore della Teknoservice S.r.l., il provvedimento di aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di igiene urbana del Comune di Bella (Codice Identificativo di Gara B690CFEE3C), indetta con Determinazione n. 153 del 18.4.2025; -di tutti i verbali, redatti dalla Commissione giudicatrice; -della Determinazione n. 399 del 14.11.2025, con la quale il Responsabile della Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito ha sospeso l’efficacia della suddetta Determinazione n. 365 del 20.10.2025, nelle more della verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria Teknoservice S.r.l.; nonché per il risarcimento in forma specifica, mediante l’aggiudicazione del suddetto appalto in favore della Ecological Systems S.r.l., previa declaratoria dell’inefficacia del contratto, eventualmente stipulato, con subentro della Ecological Systems S.r.l.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del servizio quinquennale di igiene urbana in favore dell’impresa prima classificata, successiva sospensione dell’efficacia e conferma dell’aggiudicazione dopo la verifica di congruità dell’offerta
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata in una procedura aperta da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha impugnato l’aggiudicazione, gli atti della Commissione giudicatrice, la sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione e la successiva conferma della stessa. Ha dedotto, anzitutto, che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché aveva previsto nell’offerta tecnica soltanto due autisti, ritenuti insufficienti rispetto ai mezzi da impiegare, e perché aveva indicato nell’offerta economica soli € 6.000,00 per gli oneri di sicurezza aziendali, importo ritenuto incongruo e inferiore agli standard ministeriali e contrattuali. Ha inoltre contestato l’attribuzione dei punteggi relativi agli automezzi e alle migliorie del servizio di spazzamento meccanizzato, nonché la scelta della stazione appaltante di sospendere anziché annullare l’aggiudicazione e l’omessa o insufficiente verifica di congruità dell’offerta. Con i motivi aggiunti ha contestato la determinazione di conferma dell’efficacia dell’aggiudicazione, sostenendo che gli oneri di sicurezza non potessero essere integrati o rideterminati in sede di verifica dell’anomalia, che il loro calcolo fosse riferito a un numero di lavoratori inferiore a quello effettivo, che fosse stato illegittimamente ridotto l’impiego di un lavoratore part-time, che mancasse adeguata documentazione giustificativa e che i costi degli autisti muniti di patente C e Carta di Qualificazione del Conducente avrebbero superato l’utile dichiarato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo fondata e assorbente la censura relativa agli oneri di sicurezza aziendali. Ha affermato che l’art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023 impone l’indicazione nell’offerta economica di tutti gli oneri relativi alla salute e sicurezza sul lavoro e che tali oneri devono essere indicati separatamente dal costo della manodopera. L’importo di € 6.000,00 indicato dall’aggiudicataria era incongruo; la successiva relazione di giustificazioni aveva ricompreso ulteriori oneri nel costo del personale, elevando complessivamente l’importo a € 27.664,80. Tale integrazione non era ammissibile, perché gli oneri di sicurezza aziendali costituiscono elemento essenziale dell’offerta economica, non modificabile in sede di verifica di congruità o mediante soccorso istruttorio. L’incongruità non poteva essere compensata dalla complessiva sostenibilità dell’offerta, poiché l’art. 110, comma 5, lett. c), del d.lgs. 36/2023 prevede l’esclusione per l’incongruità degli oneri di sicurezza aziendali. La diversa soluzione avrebbe violato la par condicio, anche perché il disciplinare prescriveva l’indicazione separata degli oneri nel relativo campo dell’offerta economica. Il TAR ha ritenuto non violato il principio di risultato, il quale deve essere perseguito nel rispetto della legalità e della tutela della sicurezza dei lavoratori. Sono state annullate le determinazioni di aggiudicazione e di conferma dell’efficacia dell’aggiudicazione; l’Amministrazione è stata ordinata a scorrere la graduatoria e ad aggiudicare l’appalto alla ricorrente, seconda classificata, previa verifica del possesso dei requisiti. Le spese sono state poste in solido a carico del Comune e della Centrale Unica di Committenza, mentre sono state compensate nei confronti dell’aggiudicataria.
Norme richiamate
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Gli oneri aziendali di sicurezza devono essere indicati nell’offerta economica, separatamente dal costo del lavoro, e devono comprendere tutti gli oneri relativi all’adempimento degli obblighi di salute e sicurezza.
art. 110, comma 5, lett. c), d.lgs. 36/2023
L’incongruità degli oneri di sicurezza aziendali indicati nell’offerta comporta l’esclusione dalla gara e non può essere superata mediante la dimostrazione della complessiva sostenibilità economica dell’offerta.
art. 101, comma 1, d.lgs. 36/2023
Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare o integrare sostanzialmente l’offerta economica, inclusa la quantificazione degli oneri di sicurezza aziendali.
art. 1, d.lgs. 36/2023
Il principio di risultato deve essere applicato nel rispetto del principio di legalità; il miglior risultato non può consistere nell’aggiudicazione a un operatore che non abbia correttamente considerato i costi della sicurezza dei lavoratori.
art. 26, comma 1, c.p.a.
La condanna alle spese segue la soccombenza secondo le regole processuali richiamate dal giudice.
art. 29 c.p.a.
La pronuncia di annullamento produce gli effetti conformativi indicati in motivazione, incluso lo scorrimento della graduatoria e la riedizione delle verifiche sui requisiti.
Massime di principio
- Gli oneri aziendali per la sicurezza devono essere indicati nell’offerta economica in modo separato dai costi della manodopera e devono comprendere tutti i costi necessari per adempiere agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- L’incongruità degli oneri di sicurezza aziendali indicati nell’offerta comporta l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 110, comma 5, lett. c), del d.lgs. 36/2023, anche quando l’offerta risulti complessivamente sostenibile.
- La quantificazione degli oneri di sicurezza aziendali non può essere modificata o integrata in aumento mediante la verifica di congruità dell’offerta o il soccorso istruttorio, perché ciò altererebbe un elemento essenziale dell’offerta economica e violerebbe la par condicio tra concorrenti.
- Il principio di risultato nel codice dei contratti pubblici opera nel rispetto della legalità e non consente di mantenere l’aggiudicazione in favore di un operatore che abbia formulato un’offerta non conforme agli obblighi di indicazione e copertura dei costi della sicurezza dei lavoratori.
- Quando l’aggiudicatario deve essere escluso per l’incongruità degli oneri di sicurezza aziendali, il giudice può annullare l’aggiudicazione e ordinare lo scorrimento della graduatoria, subordinando l’aggiudicazione al concorrente successivo alla verifica del possesso dei requisiti.
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