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Sentenza

Sentenza del 30/12/2016 n. 27476 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio sostenendo, con un unico articolato motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 e dell'art. 9 del Regolamento ICI del Comune di Roma. In particolare, ha sostenuto che gli immobili avrebbero dovuto beneficiare dell'esenzione ICI in quanto destinati alle attività di un ente non commerciale, ossia un partito politico, sebbene formalmente intestati alla società strumentale. Ha inoltre contestato la ricostruzione della titolarità degli immobili e la valutazione della documentazione catastale, lamentando che il giudice d'appello avesse attribuito rilievo al mancato deposito delle denunce di variazione relative al 2003.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e lo ha respinto. Quanto all'esenzione ICI, ha rilevato che essa richiede sia un requisito soggettivo, consistente nella natura non commerciale dell'ente, sia un requisito oggettivo, consistente nell'utilizzazione diretta dell'immobile per lo svolgimento delle attività agevolate. La Commissione regionale aveva deciso non perché l'esenzione fosse astrattamente inapplicabile, ma perché la contribuente non aveva provato che il partito politico utilizzasse direttamente gli immobili. La Corte ha quindi ritenuto il motivo non correlato alle effettive ragioni della sentenza impugnata. Anche la contestazione sulla titolarità degli immobili è stata ritenuta generica e non autosufficiente, poiché mirava a ottenere una diversa valutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. È stata inoltre confermata la rilevanza dell'onere del contribuente di dimostrare i presupposti dell'esenzione e delle variazioni nella titolarità o nella situazione degli immobili. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.000 euro, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    L'esenzione ICI richiede la compresenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo.

    L'esenzione spetta soltanto quando l'immobile appartiene a un ente non commerciale e viene utilizzato direttamente, in concreto ed esclusivamente, per lo svolgimento di attività agevolate. La mera intestazione o strumentalità dell'immobile rispetto a un ente esente non è sufficiente.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c)

    La disposizione è richiamata per individuare il requisito soggettivo dell'ente che non deve avere come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi invoca un'esenzione o un fatto costitutivo del proprio diritto deve provarne i presupposti. Nel caso concreto spettava alla contribuente dimostrare sia l'effettiva utilizzazione diretta degli immobili sia la corretta titolarità degli stessi.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 4

    Impone la denuncia delle variazioni rilevanti relative agli immobili. Il mancato assolvimento di tale obbligo può incidere sulla ricostruzione della titolarità e della situazione imponibile nell'anno di riferimento.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti, salvo che sia effettivamente denunciata un'errata applicazione della norma giuridica.

Massime di principio

  • Per ottenere un'esenzione tributaria relativa a un immobile non basta dimostrare la natura non commerciale dell'ente proprietario o la sua funzione strumentale: occorre provare anche l'utilizzazione diretta dell'immobile per le attività agevolate.
  • Quando l'immobile è formalmente intestato a una società distinta dall'ente che svolge l'attività istituzionale, l'esenzione non opera automaticamente; la separazione soggettiva rende particolarmente importante la prova concreta dell'utilizzo diretto e non commerciale.
  • L'onere di provare i presupposti dell'esenzione grava sul contribuente. La documentazione catastale, se non riferita con certezza all'anno d'imposta e non accompagnata dalle denunce di variazione, può non essere sufficiente.
  • In cassazione non è possibile limitarsi a sostenere che il giudice di merito abbia valutato male i documenti: occorre indicare una concreta violazione di legge oppure un vizio processuale deducibile nei limiti previsti.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Se il giudice ha negato il beneficio per difetto di prova, non è sufficiente discutere soltanto dell'astratta applicabilità della norma agevolativa.
  • La mancata o tardiva comunicazione delle variazioni soggettive e oggettive degli immobili può indebolire la posizione del contribuente e rendere più difficile dimostrare che il tributo non fosse dovuto nell'anno contestato.

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