Cassazione Penale, Sentenza n. 46604/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della custodia cautelare in carcere sostenendo: 1) carenza di motivazione e mancata autonoma valutazione ai sensi dell'art. 292, comma 2, c.p.p., perché l'ordinanza genetica sarebbe mera riproduzione della richiesta del PM; 2) erronea configurazione del reato associativo (art. 74, d.P.R. n. 309/1990) e insufficienza degli elementi per l'affectio societatis, poiché la mera reiterazione di acquisti non prova la partecipazione stabile all'associazione; 3) difetti probatori e inesatta attribuzione di specifiche conversazioni intercettate (capi 239,241,251,253,254,258,260) e mancanza di riscontri sulla destinazione alla cessione; 4) illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (finalità di agevolazione del clan Lanzino-Patitucci-Ruà) per assenza del dolo specifico di favorire l'associazione; 5) inutilizzabilità delle intercettazioni operata in altro procedimento (a carico di Filippo Meduri) perché eseguite dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari in quel procedimento e senza idonee proroghe; 6) carenza di motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della sola misura detentiva tenuto conto della marginalità della posizione del ricorrente e della vetustà dei precedenti.
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio. In particolare: 1) ha ritenuto fondato il motivo relativo all'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate svolte nel procedimento a carico di Filippo Meduri fuori dal termine delle indagini senza prova delle proroghe, con conseguente necessità che il Tribunale acquisisca gli atti di iscrizione e i decreti di proroga per verificare la legittimità dell'utilizzo di quelle intercettazioni; 2) ha ritenuto non adeguatamente provata la sussistenza dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 rispetto alla posizione del Della Cananea, rilevando che la mera relazione con il fornitore Meduri e la ripetizione di cessioni non sufficiente a dimostrare un vincolo stabile e l'affectio societatis; 3) ha ritenuto infondata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. in mancanza di elementi che dimostrino il dolo specifico di agevolare l'attività dell'associazione; 4) ha invece respinto alcune censure ritenute generiche o indeducibili. Per questi motivi l'ordinanza è annullata e si dispone il rinvio per nuovo esame sui punti decisivi (utilizzabilità delle intercettazioni, sussistenza del reato associativo e della finalità agevolativa), con conseguente valutazione delle esigenze cautelari in quella sede.
Norme richiamate
art. 74, d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; viene invocata in relazione alla qualificazione dell'attività del ricorrente come partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte richiede prova del carattere stabile e dell'accordo associativo, non basandosi solo sulla reiterazione di acquisti/cessioni.
art. 416-bis.1 c.p.
Aggravante per i delitti commessi con finalità di agevolare l'associazione mafiosa. La Corte osserva che si tratta di un elemento soggettivo che richiede il dolo specifico di favorire l'attività del gruppo sovraindividuale e non può essere desunto automaticamente dal semplice inserimento in attività di spaccio.
art. 292, comma 2, c.p.p.
Prevede l'obbligo di autonoma motivazione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare; la Corte chiarisce che la mera somiglianza linguistica con la richiesta del PM non è di per sé viziativa se risulta un effettivo vaglio critico del giudice.
art. 270 c.p.p.
Disciplina l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui sono state disposte. La Corte analizza le deroghe previste (es. reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e fattispecie con esigenze particolari) e applica la disciplina vigente in base alla data di iscrizione del procedimento originario.
artt. 405, 406, 407 c.p.p.
Norme che regolano la durata e le proroghe delle indagini preliminari; la Corte ricorda che l'utilizzabilità delle indagini effettuate dopo la scadenza del termine deve essere verificata in presenza di proroghe regolarmente adottate.
art. 267 e 268 c.p.p.
Richiamati dalla Corte in tema di giurisprudenza sulle intercettazioni, ma la pronuncia segnala che la materia della utilizzabilità dopo la scadenza dei termini va ricondotta ai limiti di durata delle indagini (artt. 405-407), non a questi articoli disciplinanti altri profili procedurali.
art. 380 c.p.p.
Richiamato in ragione della deroga che consente l'utilizzo delle intercettazioni indispensabili per l'accertamento di reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza; la Corte applica tale principio valutando la disciplina temporale e le date di iscrizione dei procedimenti.
d.l. 30 dicembre 2019, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 7 (disposizioni in tema di intercettazioni)
Modifiche legislative che hanno inciso sul regime di utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte verifica la normativa applicabile in relazione alla data di iscrizione del procedimento originario e ricorda l'effetto delle modifiche intertemporali.
Massime di principio
- La mera riproduzione testuale della richiesta del PM nell'ordinanza cautelare non comporta automaticamente nullità: ciò che conta è che dal provvedimento emerga un vaglio critico e una autonoma valutazione del giudice.
- Intercettazioni effettuate in un procedimento diverso sono utilizzabili solo se rispettano le condizioni previste dall'art. 270 c.p.p. e dalle norme sui termini delle indagini (artt. 405-407 c.p.p.); in assenza di proroga legittima le risultanze possono essere inutilizzabili d'ufficio e la relativa eccezione è rilevabile in ogni stato e grado.
- Per integrare il reato associativo in materia di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) non è sufficiente la mera reiterazione di acquisti o cessioni: occorre prova di un accordo stabile, di una comunanza di scopo duratura e di un vincolo che superi la semplice relazione fornitore-cliente (affectio societatis).
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. richiede il dolo specifico di agevolare l'associazione mafiosa e non può essere desunta automaticamente dalla partecipazione ad attività di spaccio; è necessario un quid pluris probatorio circa la finalità collettiva perseguita dall'agente.
- Quando le intercettazioni sono elemento centrale della gravità indiziaria, è onere del PM/ufficio istruzione e del giudice acquisire e verificare gli atti (iscrizioni, decreti di proroga) che ne legittimano l'utilizzo; in mancanza, il giudice deve valutare l'eventuale annullamento/remissione degli atti cautelari.
- In sede di riesame cautelare il giudice deve motivare specificamente l'esistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura rispetto al ruolo effettivo dell'indagato; profili di marginalità, comportamenti pregressi regolari o prove fragili possono rendere inadeguata la custodia cautelare.
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