Cassazione Penale, Sentenza n. 30317/2026 del 10/08/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
La vicenda riguarda un episodio nel quale l'indagato, insieme a un'altra persona, sarebbe stato coinvolto in una condotta diretta a investire più persone con un'autovettura. Il GIP aveva applicato all'indagato la misura dell'obbligo di dimora con divieto di uscita notturna, ritenendo integrati gravi indizi per il reato di tentato omicidio aggravato in concorso. Il Tribunale del riesame aveva confermato la misura sulla base di testimonianze e di due video: da questi aveva desunto la presenza dell'indagato a bordo del veicolo durante l'investimento e un suo successivo comportamento aggressivo verso chi tentava di prestare soccorso. Il ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi: travisamento della prova e illogicità della motivazione sulla presenza a bordo del mezzo; mancata valutazione di prove difensive contrarie; impossibilità logica di ricostruire le diverse fasi dell'azione come svolte dal Tribunale; omessa specificazione del contributo causale dell'indagato ai fini del concorso; omessa pronuncia sull'aggravante dei futili motivi; carenza di motivazione sulle esigenze cautelari, ritenute ancorate a elementi troppo generici e non attuali. In memoria sono stati ribaditi i rilievi sulla contraddittorietà della motivazione quanto alla partecipazione del ricorrente all'investimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso solo con riferimento alla motivazione sull'elemento soggettivo e sul contributo concorsuale dell'indagato. Ha giudicato invece non illogica, nei limiti del sindacato di legittimità, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove dichiarative e video quanto alla presenza dell'indagato sull'auto. Tuttavia ha censurato l'ordinanza perché non chiariva in modo adeguato quale apporto causale, morale o materiale, fosse stato fornito dall'indagato alla tentata azione omicidiaria, né dimostrava con sufficiente scansione temporale e causale che l'aggressione a un terzo fosse finalizzata ad agevolare o completare il tentato omicidio. Per tale lacuna motivazionale l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
artt. 110, 56, 575 c.p.
richiamati come base della contestazione di tentato omicidio in concorso
art. 61, n. 1 c.p.
richiamato quale aggravante dei futili motivi
art. 110 c.p.
il concorso di persone richiede un apporto causalmente efficiente, anche morale, ma la motivazione deve indicare in quale forma concreta si sia manifestato
art. 56 c.p.
il giudizio riguarda il tentato omicidio, per il quale occorre verificare gli atti idonei e non equivoci e il contributo dei concorrenti
art. 575 c.p.
norma base del delitto di omicidio, richiamata nella contestazione del tentativo
art. 309, comma 7, c.p.p.
individua il tribunale competente per il nuovo giudizio in sede di riesame dopo l'annullamento
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamo finale alla necessità di omettere i dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari personali, la Corte di cassazione può controllare la congruenza logica e giuridica della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, ma non può sostituire la propria valutazione del merito a quella del giudice cautelare.
- La presenza dell'indagato sul luogo o sul mezzo utilizzato per la commissione del reato non basta, da sola, a integrare il concorso nel delitto: occorre indicare quale concreto apporto causale, materiale o morale, egli abbia fornito all'azione criminosa.
- Ai fini del concorso morale è necessario motivare sull'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria, precisando la forma concreta dell'istigazione, del rafforzamento del proposito o dell'adesione causale.
- Quando la contestazione concerne un contributo concorrente a un tentato omicidio, il giudice deve spiegare anche il nesso temporale e funzionale tra le singole condotte, perché una condotta aggressiva collaterale può essere penalmente neutra rispetto al tentativo se non è dimostrato che sia servita ad agevolarlo o a portarlo a compimento.
- Una motivazione cautelare che si limiti a richiamare la gravità del fatto e la personalità dell'indagato senza chiarire il contributo specifico del concorrente non è sufficiente a sorreggere il giudizio sui gravi indizi, quando proprio tale profilo è decisivo per la qualificazione del concorso.
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