Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 170/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto vari motivi di cassazione. Pagliara e Bruno: (i) nullita' della notificazione del decreto di citazione a giudizio; (ii) carenza di prova circa il contributo causale di Bruno nella calunnia; (iii) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per Bruno; (iv) dedotto che i reati si sono estinti per prescrizione. Attolini: (i) censura della valutazione della precedente condanna (anche in relazione alla parziale depenalizzazione) e richiesta di riconsiderare la sospensione condizionale della pena; (ii) omissione di pronuncia sulla doglianza relativa al pagamento del doppio delle spese processuali (art. 205 DPR 115/2002); (iii) mancato riconoscimento dell'irrilevanza penale delle correzioni operate sull'articolo e mancata considerazione della denuncia-querela come prova decisiva. Potì: (i) travisamento della prova per omissione (dichiarazioni del teste Sparviero); (ii-iii) mancanza di elementi per dimostrare un apporto causale consapevole di Potì e sua partecipazione al progetto criminoso; (iv) contestazione della riconoscibilita' della persona offesa e della offensivita' dello scritto rispetto al contesto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Anna Pagliara e di Dario Bruno, confermando le condanne di merito e condannandoli alle spese di procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; ha invece accolto in parte il ricorso di Giuseppe Armando Attolini: annullata la sentenza impugnata limitatamente al rifiuto della sospensione condizionale della pena e al pagamento del doppio delle spese processuali, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio su questi punti (gli altri moti di Attolini sono stati dichiarati inammissibili); ha accolto il ricorso di Pierluigi Potì, ma ha annullato la sentenza senza rinvio per potì perche' il reato e' ormai estinto per prescrizione. Sono state inoltre disposte condanne in solido di Pagliara, Bruno e Attolini (per la parte non impugnata) alla rifusione delle spese della parte civile nel presente giudizio.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    principio della responsabilita' concorrente: valutato nel quadro delle condotte contestate di concorso nell'offesa alla reputazione e nella calunnia

  • art. 595 cod. pen.

    norma sulla diffamazione: la Corte ha confermato l'offensivita' dell'articolo rispetto alla reputazione professionale della parte civile

  • art. 368 cod. pen.

    norma relativa alla calunnia: applicata alla condotta di chi presento' una denuncia-querela accusando falsamente la persona offesa

  • art. 601 e art. 161 cod. proc. pen.

    riferite alla validita' della notificazione del decreto a giudizio; la Corte ha ritenuto che eventuale nullita' sia stata sanata dalla comparizione (art. 184 cod. proc. pen.)

  • art. 184 cod. proc. pen.

    principio della sanatoria della notificazione per effetto della comparizione dell'imputato: motivo decisivo per l'inammissibilita' del ricorso sulla nullita' della notifica

  • art. 192 cod. proc. pen.

    regole sulla motivazione delle decisioni; richiamato per valutare se la sentenza di merito fosse logicamente coerente

  • art. 62-bis cod. pen.

    attenuanti generiche: la Corte ha valutato l'esercizio del discrezionale apprezzamento dei giudici di merito e ritenuto corretta la negazione delle attenuanti alla luce del disvalore sociale delle condotte e del precedente penale

  • art. 133 cod. pen.

    criteri di determinazione della pena e del peso delle circostanze: utilizzato per giustificare il diniego delle attenuanti generiche

  • art. 163, 167, 175 cod. pen.; art. 3 d.lgs. 15/01/2016 n. 8

    richiamate con riferimento alla depenalizzazione/parziale abolizione del reato anteriore di cui Attolini era gravato; la Corte ha ritenuto che la depenalizzazione potesse influire sulla valutazione della sospensione condizionale e che i giudici di merito non avevano adeguatamente verificato gli effetti

  • art. 205, comma 2, DPR n. 115/2002

    disciplina del pagamento del doppio delle spese processuali per l'imputato condannato; la Corte ha ritenuto la decisione di primo grado viziata e ha annullato con rinvio tale statuizione rispetto ad Attolini

  • art. 460, comma 5 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione all'estinzione di reati precedenti: utile per valutare gli effetti della depenalizzazione sui precedenti dell'imputato

  • art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione: quando il reato e' estinto la declaratoria prevale sulla decisione meramente rescindente

Massime di principio

  • La nullita' formale della notifica del decreto a giudizio puo' essere sanata dalla comparizione dell'imputato in udienza (art. 184 c.p.p.), quindi la censura sulla notifica e' spesso improduttiva se l'imputato e' comparso.
  • In Cassazione e' molto difficile ottenere la riconsiderazione integrale delle valutazioni probatorie di merito: il rimedio e' consentito solo per vizio di travisamento della prova che dimostri incompatibilita' logica insanabile fra atti e motivazione o per l'uso di atti nuovi in grado di modificare la valutazione (principio "devolutum").
  • Per il riconoscimento delle attenuanti generiche la Corte di legittimita controlla la sufficienza motivazionale ma non sostituisce il discrimine valutativo dei giudici di merito, salvo macroscopiche illogicita' o omissioni.
  • La parziale depenalizzazione o abolizione di reati anteriormente commessi puo' incidere sugli effetti penali del precedente (es. ostacolo alla concessione di benefici), e i giudici devono valutare concreta operativita' di tali effetti quando decidono su benefici come la sospensione condizionale.
  • Quando la Corte accerta che il motivo di impugnazione attiene a lacune motivazionali gravi, puo' annullare con rinvio; ma se nel frattempo il reato si e' estinto per prescrizione, la sentenza puo' essere annullata senza rinvio per sopravvenuta non punibilita'.
  • Per la condanna per delitti legati alla pubblicazione di notizie (diffamazione, calunnia), e' necessario dimostrare un apporto causale consapevole e specifico: semplici contatti o file trovati sui dispositivi possono essere valutati come indizi, ma devono essere adeguatamente motivati dai giudici di merito per reggere in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.