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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/398

Regolamento delegato (UE) 2023/398 della Commissione del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda l’estensione delle possibilità di presentare dichiarazioni doganali verbalmente o con altro atto assimilato a una dichiarazione doganale nonché l’invalidamento delle dichiarazioni in casi specifici, e stabilisce le modalità dello scambio di informazioni per le dichiarazioni sommarie di entrata (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per adeguarlo all’evoluzione operativa dei controlli doganali e all’introduzione progressiva del sistema ICS2. Le modifiche riguardano soprattutto chi deve fornire le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata in casi specifici di trasporto ferroviario e postale, nonché l’estensione della dichiarazione verbale o assimilata per gli imballaggi importati vuoti. Introduce inoltre un nuovo caso di invalidamento della dichiarazione, finalizzato a consentire il rimborso dei dazi all’importazione quando merci già immesse in libera pratica sono donate a enti caritativi o filantropici e non sono state utilizzate o consumate nell’Unione.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 in materia doganale, estendendo le dichiarazioni verbali o assimilate per alcuni imballaggi, introducendo nuove regole per le dichiarazioni sommarie di entrata nel trasporto ferroviario e postale, e prevedendo un nuovo caso di invalidamento/rimborso dei dazi in favore di organizzazioni caritative o filantropiche.

Ambito di applicazione

Si applica alle operazioni doganali nell’Unione europea disciplinate dal codice doganale dell’Unione e dal regolamento delegato (UE) 2015/2446, con effetti per gli operatori economici, i vettori, gli operatori postali di paesi terzi, i destinatari indicati nelle lettere di vettura e le autorità doganali. Riguarda in particolare il trasporto ferroviario, le spedizioni postali trasbordate nel territorio doganale dell’Unione, gli imballaggi importati pieni o vuoti destinati alla riesportazione e le merci consegnate gratuitamente a organizzazioni caritative o filantropiche. Alcune disposizioni si applicano solo a decorrere dalle date stabilite nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzo delle versioni 2 e 3 del sistema ICS2; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 in materia doganale

Il regolamento delegato (UE) 2023/398 interviene sul regolamento delegato (UE) 2015/2446 per adeguare la disciplina doganale alle esigenze operative emerse nell’attuazione del codice doganale dell’Unione e per tener conto dell’introduzione progressiva delle versioni 2 e 3 del sistema ICS2. Le modifiche riguardano sia la gestione delle dichiarazioni sommarie di entrata sia alcune semplificazioni e correttivi in materia di ammissione temporanea, riesportazione e rimborso dei dazi.

Ambito e finalità delle modifiche

L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare con richiamo agli articoli 131, lettera c), 160 e 175. Dai considerando emerge la volontà di chiarire gli obblighi informativi in capo a soggetti diversi dal vettore in specifiche catene logistiche, di adattare le regole alle nuove funzionalità digitali del sistema ICS2 e di consentire un trattamento più favorevole per alcuni casi di donazione a organizzazioni caritative o filantropiche.

Dichiarazione sommaria di entrata: trasporto ferroviario

Viene introdotto l’articolo 112 bis nel titolo IV, capo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. La norma disciplina i casi in cui, nel trasporto ferroviario, le indicazioni necessarie per la dichiarazione sommaria di entrata devono essere fornite all’ufficio doganale di prima entrata da persone diverse dal vettore.

In particolare:

  • se, per le stesse merci, sono stati conclusi uno o più contratti di trasporto supplementari coperti da una o più lettere di vettura da persone diverse dal vettore, e chi emette la lettera di vettura non rende disponibili le indicazioni richieste al proprio partner contrattuale o al partner con cui ha concluso un accordo di co-loading, tali indicazioni devono essere fornite dall’interessato all’ufficio doganale di prima entrata ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del codice;
  • se il destinatario indicato nella lettera di vettura, privo di lettere di vettura sottostanti, non rende disponibili le indicazioni necessarie alla persona che emette la lettera di vettura, sarà il destinatario stesso a fornirle all’ufficio doganale di prima entrata;
  • questa disciplina non si applica fino alla data stabilita nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Dichiarazioni sommarie di entrata: spedizioni postali

All’articolo 113 bis è aggiunto un paragrafo 4 per chiarire la ripartizione degli obblighi informativi nelle spedizioni postali trasbordate attraverso l’Unione. A decorrere dalla data fissata per l’utilizzazione della versione 2 del sistema ICS2, qualora l’operatore postale di un paese terzo non comunichi al vettore le indicazioni necessarie per la dichiarazione sommaria di entrata, l’operatore postale del paese terzo di spedizione deve trasmettere direttamente tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata, se le merci sono trasbordate attraverso il territorio doganale dell’Unione.

Imballaggi importati e dichiarazione verbale o assimilata

Il regolamento amplia la semplificazione doganale già prevista per gli imballaggi recanti marchi indelebili. L’articolo 136, paragrafo 1, lettera j), viene sostituito per includere gli imballaggi importati pieni o vuoti destinati alla riesportazione, purché recanti marchi indelebili e inamovibili di una persona stabilita all’interno o all’esterno del territorio doganale dell’Unione.

Coerentemente, l’articolo 139 viene riscritto per stabilire che, se non sono stati dichiarati con altri mezzi, tali beni si considerano dichiarati per l’ammissione temporanea tramite gli atti di cui all’articolo 141 e, all’appuramento del regime, si considerano dichiarati per la riesportazione. L’articolo 141 viene a sua volta adattato per precisare che, per le merci interessate, determinati atti sono assimilati alla dichiarazione doganale o alla dichiarazione di riesportazione.

Coordinamento con l’esenzione per reintroduzione

L’articolo 138, lettera c), viene modificato per includere le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e j), quando beneficiano dell’esenzione dai dazi all’importazione come merci in reintroduzione ai sensi dell’articolo 203 del codice. Il testo quindi coordina le nuove ipotesi di imballaggi importati con il regime delle merci reintrodotte e con l’esenzione da dazi che può conseguirne.

Invalidamento della dichiarazione e rimborso dei dazi per donazioni

Una delle innovazioni più rilevanti è l’aggiunta, all’articolo 148, paragrafo 4, della lettera f), che introduce un nuovo caso di invalidamento dopo lo svincolo delle merci. Tale meccanismo consente il rimborso dei dazi all’importazione già pagati ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 1, del codice, quando le merci sono state immesse in libera pratica ma non sono state utilizzate o consumate nel territorio doganale dell’Unione e sono state donate gratuitamente a organizzazioni caritative o filantropiche.

La misura è soggetta a condizioni cumulative:

  • la domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di accettazione della dichiarazione doganale;
  • le merci devono essere state consegnate gratuitamente a organizzazioni caritative o filantropiche che svolgono attività nel territorio doganale dell’Unione;
  • al momento dell’accettazione della dichiarazione di cui al punto successivo, le merci devono poter beneficiare dell’esenzione dai dazi all’importazione se fossero immesse in libera pratica;
  • entro il medesimo termine annuale deve essere stata presentata, da o per conto delle organizzazioni beneficiarie, una dichiarazione di immissione in libera pratica con esenzione totale dal dazio all’importazione per le merci in questione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente indicato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Nuova definizione di operatore postale di un paese terzo

All’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 viene aggiunta la definizione di «operatore postale di un paese terzo», cioè un operatore stabilito in un paese terzo e da esso designato per fornire servizi internazionali disciplinati dalla convenzione postale universale.

Dichiarazione sommaria di entrata nel trasporto ferroviario

È inserito l’articolo 112 bis, che disciplina casi specifici in cui, nel trasporto ferroviario, persone diverse dal vettore e collegate a contratti di trasporto supplementari o accordi di co-loading devono fornire all’ufficio doganale di prima entrata le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata, se non le rendono disponibili ai soggetti contrattuali pertinenti. La regola non si applica fino alla data stabilita per l’utilizzo della versione 3 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Obblighi degli operatori postali di paesi terzi

All’articolo 113 bis è aggiunto il paragrafo 4: a decorrere dalla data stabilita per l’utilizzazione della versione 2 del sistema ICS2, se l’operatore postale di un paese terzo non comunica al vettore le indicazioni necessarie per la dichiarazione sommaria di entrata delle spedizioni postali, e le merci sono trasbordate attraverso l’Unione, l’operatore postale del paese terzo di spedizione deve fornire tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata.

Estensione della semplificazione per gli imballaggi importati

All’articolo 136, paragrafo 1, lettera j), la semplificazione si estende agli imballaggi importati pieni o vuoti destinati alla riesportazione, quando recano marchi indelebili e inamovibili di una persona stabilita all’interno o all’esterno del territorio doganale dell’Unione.

Coordinamento con l’esenzione per merci in reintroduzione

All’articolo 138, lettera c), si prevede che le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e j), che beneficiano dell’esenzione dai dazi all’importazione come merci in reintroduzione ai sensi dell’articolo 203 del codice, rientrino tra le ipotesi disciplinate.

Dichiarazione presunta per ammissione temporanea e riesportazione

L’articolo 139, paragrafi 1 e 2, è sostituito: se non dichiarate con altri mezzi, le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d) e lettere h), i) e j), si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea mediante uno degli atti di cui all’articolo 141; analogamente, si considerano dichiarate per la riesportazione al momento dell’appuramento del regime di ammissione temporanea.

Atti assimilati a dichiarazione doganale o di riesportazione

L’articolo 141, paragrafo 1, viene modificato per coordinare gli atti assimilati alla dichiarazione doganale o di riesportazione con le merci di cui agli articoli 138, 139 e 140. In particolare, per gli imballaggi importati pieni o vuoti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e j), si precisano i casi in cui l’atto è assimilato alla dichiarazione per l’ammissione temporanea o per la reintroduzione con esenzione dai dazi ai sensi dell’articolo 203 del codice.

Nuovo caso di invalidamento e rimborso dei dazi

All’articolo 148, paragrafo 4, è aggiunta la lettera f), che consente, dopo l’immissione in libera pratica, l’invalidamento della dichiarazione e il rimborso dei dazi all’importazione se le merci non sono state utilizzate o consumate nel territorio doganale dell’Unione e sono state donate gratuitamente a organizzazioni caritative o filantropiche. La domanda deve essere presentata entro un anno dall’accettazione della dichiarazione doganale; le merci devono essere state consegnate a tali organizzazioni e, alla data di accettazione della nuova dichiarazione, avrebbero dovuto poter beneficiare dell’esenzione se immesse in libera pratica; inoltre deve essere stata presentata, entro lo stesso termine, una dichiarazione di immissione in libera pratica con esenzione totale dal dazio all’importazione da parte o per conto delle organizzazioni beneficiarie.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganaledichiarazioni doganalitrasporto ferroviarioservizi postaliesenzioni e rimborsi doganali

Testo integrale

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