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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2153/2022 del 25/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva rigettato la domanda di annullamento degli atti della procedura esecutiva che aveva portato alla vendita all'asta dell'immobile di proprieta' della ricorrente (percorso esecutivo che la ricorrente sostiene viziato dalla corruzione del giudice dell'esecuzione) e domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali; in subordine richiesta di reintegrazione della proprieta' (restituzione dell'immobile). La ricorrente lamentava altresi la mancata considerazione delle sentenze penali di condanna e la violazione di garanzie costituzionali/ convenzionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che: le questioni relative alla reintegrazione della proprieta' risultavano precluse per giudicato interno (domande di restituzione ritenute "nuove" in primo grado e la relativa statuizione non impugnata); la domanda di nullita' degli atti esecutivi non ha rilevanza ai fini del ricorso residuo sulla domanda di danno, posto che i giudici di merito hanno accertato che la procedura esecutiva si era svolta regolarmente, la gara era effettiva e il prezzo ottenuto era congruo, sicche' l'accordo corruttivo non aveva inciso sull'esito; le sentenze penali di condanna non erano automaticamente opponibili alla Binfi, che era estranea al processo penale; molte censure erano generiche, incomprensibili o estranee alla ratio decidendi e quindi manifestamente inammissibili. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese di giudizio di legittimita' e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalle norme.

Norme richiamate

  • articolo 295 c.p.c.

    Richiamato come base giuridica per la sospensione del processo civile in attesa della conclusione del processo penale; i giudici di merito avevano sospeso il procedimento civile ai sensi di tale norma.

  • articolo 2929 c.c.

    Richiamato nel dibattito sulla opponibilita' delle nullita' dell'espropriazione all'acquirente; la Corte ha osservato che la ricorrente non poteva invocare tale norma poiche' non era provata una collusione tra creditore e acquirente nel caso concreto.

  • articolo 395 c.p.c.

    La Corte ha chiarito che la revocazione ex art. 395 c.p.c. e' strumento esperibile solo contro sentenze e non riguarda gli atti di esecuzione; pertanto la richiamata qualificazione della Corte d'appello e' errata se intesa a far dipendere la tutela esclusivamente dalla revocazione.

  • articolo 116 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per vizi di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili per carenza di specificazione del contenuto probatorio e per non costituire corretta censura di fatto ai fini della cassazione.

  • articolo 115 c.p.c.

    Richiamato nel quadro dei rilievi sulla valutazione della prova; la Corte osserva che l'omessa considerazione di un documento non integra di per sé violazione dell'art.115, ma eventualmente altra figura processuale se ricorrono i presupposti.

  • articolo 360 n. 5 c.p.c.

    Citando i criteri di ammissibilita' delle censure di fatto, la Corte ricorda che l'omesso esame di fatto decisivo costituisce ipotesi di ricorso per cassazione solo se formulata e motivata secondo legge.

  • articolo 366 n. 4 c.p.c.

    Utilizzato per dichiarare inammissibili motivi che non contengono una censura intelligibile avverso la sentenza impugnata; molte doglianze della ricorrente sono state respinte ex art.366 n.4 per carenza di intelligibilita'.

  • articolo 240 c.p.

    Richiamato sommariamente dalla ricorrente in relazione alla confisca del prezzo del reato; la Corte lo ha ritenuto non pertinene alle censure rivolte alla decisione civile e manifestamente inammissibile.

  • articolo 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione ad errori di procedimento; la Corte ha ribadito l'onere di specificazione delle doglianze e ha dichiarato la maggior parte dei motivi inammissibili per mancanza di una ragionata censura.

  • articolo 385 comma 1 c.p.c.

    Norma sulla condanna alle spese del giudizio di cassazione: la Corte ha posto le spese a carico della ricorrente ai sensi di tale disposizione.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per quanto riguarda l'obbligo di versamento, a seguito del rigetto del ricorso, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

  • articolo 1385 c.c.

    Menziionato nel contesto della negoziazione privata (facolta' di recesso) e della valutazione di buona o malafede nell'adempimento del preliminare; la Corte ha ritenuto la valutazione di tali profili fatto riservato al giudice di merito.

  • articolo 2049 c.c.

    Cito possibile base di responsabilita' per fatto di persone addette al servizio (menzionata nella discussione ma non applicata): la Corte osserva che tali profili non erano stati efficacemente dedotti e che sulla qualificazione della domanda si era formato giudicato.

  • articolo 1228 c.c.

    Richiamato come possibile fondamento della responsabilita' per fatto d'altri; non applicata nel dispositivo, e la Corte ha sottolineato che la questione della responsabilita' della Binfi era preclusa per giudicato interno.

  • articolo 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Menziionato dalla ricorrente come parametro di imparzialita' e giusto processo; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non sviluppata in una censura specifica di violazione applicabile al caso concreto.

  • articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE (Carta di Nizza)

    Richiamato dalla ricorrente in termini generici; la Corte ha ritenuto la relativa censura priva di una concreta e intelligibile deduzione rispetto alla decisione impugnata.

Massime di principio

  • La nullita' di atti esecutivi per corruzione del giudice puo' costituire motivo di azione ma occorre dimostrare il rapporto causale tra la condotta corruttiva e l'effetto prodotto (es. alterazione della gara o del prezzo); la semplice prova della corruzione non e' di per se' sufficiente se i giudici accertano che la procedura si e' svolta regolarmente e il risultato non e' stato viziato.
  • La revocazione ex articolo 395 c.p.c. e' mezzo esperibile contro sentenze e non si applica agli atti di esecuzione; l'impugnazione della validita' degli atti esecutivi segue canali processuali specifici (opposizione agli atti esecutivi o azioni autonome quando ne ricorrano i presupposti).
  • Le sentenze penali di condanna non sono automaticamente opponibili a terzi estranei al processo penale: il loro valore probatorio e' valutato nel processo civile ma non producono automaticamente effetti di responsabilita' a carico di soggetti non parte nel penale.
  • Le questioni non dedotte o non impugnate in primo grado o che risultano precluse per giudicato interno non possono poi essere rimesse in discussione in appello o in cassazione; bisogna sempre verificare la presenza di eventuale giudicato interno sulle qualificazioni delle domande.
  • In cassazione i motivi devono essere formulati con chiarezza: bisogna indicare quale decisione si censura, quale sarebbe la decisione corretta e quale norma o principio si ritiene violato; censure generiche, incomprensibili o estranee alla ratio decidendi sono dichiarate inammissibili.
  • Nel valutare richieste di reintegrazione della proprieta' o annullamento della vendita forzata per vizi dell'esecuzione, e' cruciale provare non solo il vizio (es. corruzione) ma anche il suo concreto impatto sull'esito della procedura (simulazione della gara, prezzo difforme, ostacolo a offerte terze).

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