Sentenza del 07/08/2019 n. 21073 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella esattoriale relativa alla liquidazione del condono IRPEF e ILOR per gli anni 1976-1980, per l'importo di lire 69.732.000. La contribuente sosteneva, tra l'altro, che gli accertamenti notificati nella cosiddetta "zona condono" fossero invalidi alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1986 e chiedeva la definizione automatica della controversia ai sensi del D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2-bis. La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente quest'ultima questione, ritenendo applicabile la successiva norma di interpretazione autentica che prevedeva l'estinzione delle controversie pendenti dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale quando l'Amministrazione fosse risultata soccombente, anche parzialmente, nei primi due gradi di giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri quattro motivi e ha cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Centrale. Il giudizio è stato dichiarato estinto, poiché ricorrevano i presupposti per la definizione automatica: la controversia era pendente davanti alla CTC, non riguardava un rimborso, durava da oltre dieci anni e l'Amministrazione era risultata soccombente nei primi due gradi, senza che la decisione di primo grado fosse stata riformata. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2-bis, convertito nella L. n. 73 del 2010
Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite [...] quando risultino soddisfatte le condizioni previste dalla norma.
La disposizione consente la definizione automatica delle controversie tributarie ultradecennali pendenti davanti alla CTC, purché l'Amministrazione finanziaria sia risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio.
D.L. 26 ottobre 2011, n. 216, art. 29, comma 16-bis, convertito nella L. n. 14 del 2012
Nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l'estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.
La norma, qualificata come interpretazione autentica, chiarisce retroattivamente che è sufficiente la soccombenza anche parziale dell'Amministrazione nel primo grado e la mancata riforma della relativa decisione nei gradi successivi.
D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 16, convertito nella L. 7 agosto 1982, n. 516
La norma disciplinava gli effetti del condono e i termini per la notificazione degli accertamenti in rettifica o d'ufficio; la contribuente ne contestava l'applicazione dopo la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale.
Sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1986
La Corte costituzionale aveva dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 16 del D.L. n. 429 del 1982 nella parte in cui consentiva la notifica degli accertamenti fino alla presentazione della dichiarazione integrativa, anziché solo fino all'entrata in vigore del decreto-legge.
Art. 382 c.p.c.
È stato applicato per cassare senza rinvio la sentenza impugnata, poiché il giudizio non poteva più essere proseguito essendo stato dichiarato estinto.
Massime di principio
- Una norma successiva qualificata come interpretazione autentica può applicarsi retroattivamente anche a una sentenza già pubblicata, se il rapporto processuale non era ancora esaurito e i termini per impugnarla erano ancora pendenti.
- Per la definizione automatica delle controversie pendenti davanti alla Commissione Tributaria Centrale, occorre verificare cumulativamente la pendenza del giudizio, la durata ultradecennale, l'assenza di una domanda di rimborso e la soccombenza, anche parziale, dell'Amministrazione nel primo grado, senza riforma della decisione nei gradi successivi.
- Quando ricorrono i presupposti della definizione automatica, il giudizio deve essere dichiarato estinto e la sentenza della CTC deve essere cassata senza rinvio; non è necessario esaminare gli ulteriori motivi relativi al merito tributario.
- La pronuncia non stabilisce in concreto se gli accertamenti o la cartella fossero validi alla luce della sentenza costituzionale n. 175 del 1986, perché tali questioni sono rimaste assorbite dall'estinzione del processo.
- La soccombenza dell'Amministrazione anche solo parziale nei precedenti gradi può essere sufficiente, purché la decisione favorevole al contribuente non sia stata riformata nei gradi successivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 ago 2019Sentenza del 07/08/2019 n. 6564 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 7 ago 2019Sentenza del 07/08/2019 n. 6567 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 7 ago 2019Sentenza del 07/08/2019 n. 21060 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ago 2019Sentenza del 07/08/2019 n. 21061 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ago 2019Sentenza del 07/08/2019 n. 21062 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ago 2019Sentenza del 07/08/2019 n. 21063 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →