Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 159/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso una sede della Polizia di Stato di Campobasso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, nonché la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e gli atti presupposti e conseguenziali. Ha chiesto, previa sospensione cautelare, l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto a una nuova e legittima valutazione dell'istanza, con conseguente assegnazione temporanea presso Campobasso. Dall'istruttoria disposta dal Tribunale è emerso che presso il Posto Polfer di Pesaro, sede di servizio della ricorrente, non vi è scopertura nel ruolo degli ispettori, mentre presso gli uffici della Polizia di Stato di Campobasso vi è una scopertura di circa il 15%; non erano inoltre previsti movimenti in entrata o in uscita dalle due sedi e, entro la fine dell'anno, erano previsti tre pensionamenti presso Campobasso, destinati ad aumentare la scopertura. La questione cautelare ha riguardato il bilanciamento tra le esigenze organizzative dell'amministrazione e l'interesse della ricorrente connesso alla tutela del minore.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Pur riconoscendo che la scopertura di organico non costituisce l'unico elemento da considerare nelle istanze ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, ha ritenuto che, nel caso concreto, le scoperture attuali e future delle sedi interessate fossero del tutto incomparabili: assente presso Pesaro e significativa, nonché destinata ad aumentare, presso Campobasso. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti è stata quindi accordata prevalenza all'interesse tutelato dalla ricorrente. È stato ravvisato anche il periculum in mora, in relazione alle esigenze del minore. Il Ministero è stato ordinato di disporre nel più breve tempo possibile l'assegnazione temporanea della ricorrente presso un ufficio della Polizia di Stato di Campobasso. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    La disciplina dell'assegnazione temporanea deve essere applicata mediante una valutazione complessiva degli interessi coinvolti; la scopertura di organico è un elemento rilevante ma non esclusivo. Nel bilanciamento concreto, la tutela dell'interesse familiare connesso alle esigenze del minore può prevalere sulle esigenze organizzative quando le scoperture tra sede di provenienza e sede richiesta risultino fortemente sproporzionate.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi costituisce un atto del procedimento presupposto al diniego impugnato, ma l'ordinanza cautelare non definisce specificamente la relativa legittimità.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata accordata in presenza della plausibile prevalenza dell'interesse della ricorrente nel bilanciamento degli interessi e del periculum in mora connesso alle esigenze del minore.

Massime di principio

  • Nelle domande di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, la scopertura di organico presso la sede di destinazione o la sede di provenienza è un elemento rilevante, ma non esaurisce la valutazione amministrativa, che deve considerare complessivamente gli interessi contrapposti.
  • Quando la sede di provenienza non presenta scoperture di organico e la sede richiesta presenta una scopertura significativa, destinata ad aggravarsi per pensionamenti già previsti, tale differenza può giustificare, nel bilanciamento cautelare, la prevalenza dell'interesse familiare tutelato dall'art. 42-bis d.lgs. 151/2001.
  • In presenza di esigenze attuali connesse alla tutela di un minore, il periculum in mora può essere riconosciuto ai fini della sospensione o della conformazione cautelare dell'azione amministrativa relativa all'assegnazione temporanea.
  • Il giudice amministrativo può ordinare in sede cautelare l'assegnazione temporanea del dipendente presso la sede richiesta quando gli elementi istruttori evidenzino una significativa sproporzione tra le esigenze organizzative delle sedi e il bilanciamento degli interessi favorisca la tutela familiare.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.