L.R. Marche 21/2011
Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge marchigiana disciplina multifunzionalità agricola, agriturismo, agricoltura sociale, vendita diretta e altre attività connesse. Definisce requisiti, connessione con l’attività agricola, elenchi regionali, SCIA, controlli, sanzioni e contributi. Molte disposizioni di transizione riguardano il 2011-2015 e sono oggi superate; restano rilevanti soprattutto le regole operative vigenti.
Multifunzionalità dell'azienda agricola, agriturismo, agricoltura sociale e altre attività connesse nelle Marche
Multifunzionalità dell’azienda agricola nelle Marche
La legge regionale disciplina, per il territorio della Regione Marche, le attività che possono affiancare quella agricola in chiave di multifunzionalità e diversificazione. L’impianto normativo riguarda soprattutto agriturismo, agricoltura sociale e altre attività connesse, con regole su requisiti, controlli, sanzioni, contributi e regime transitorio.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento mira a sostenere l’agricoltura e il mondo rurale valorizzando le risorse territoriali, favorendo la permanenza delle attività umane nelle aree rurali, soprattutto in quelle a rischio di spopolamento, e incentivando l’insediamento di giovani e donne nel settore. Si punta anche a diversificare i redditi delle famiglie agricole, a tutelare suolo, paesaggio e ambiente e a migliorare il patrimonio edilizio rurale.
Nel concetto di multifunzionalità rientrano attività esercitabili in connessione con l’attività agricola dagli imprenditori agricoli, tra cui agriturismo, agricoltura sociale, vendita diretta, trasformazione e manipolazione di prodotti aziendali, produzione di energia, contoterzismo, manutenzione del territorio, trasformazione per conto terzi e ospitalità di animali.
Agriturismo: attività e contenuti
L’agriturismo è definito come attività di ricezione e ospitalità svolta dagli imprenditori agricoli, anche in forma societaria o associata, mediante l’uso dell’azienda e in rapporto di connessione con coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento.
Rientrano tra le attività agrituristiche:
- alloggio in locali dell’azienda con eventuale prima colazione;
- ospitalità in spazi aperti attrezzati per la sosta;
- somministrazione di alimenti e bevande, compresi alcolici e superalcolici;
- degustazioni ed eventi promozionali, anche esterni all’azienda, inclusa la mescita di vini, birra e distillati prodotti nella regione;
- attività ricreative, culturali, didattiche, divulgative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti locali;
- aree picnic e spazi attrezzati per il lavoro a distanza.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo e delle eventuali priorità contributive, il reddito agrituristico è considerato reddito agricolo, salvo i profili fiscali.
Rapporto di connessione e limiti strutturali dell’agriturismo
Le attività agrituristiche devono restare connesse e prevalenti rispetto a quelle agricole: il rapporto di connessione sussiste quando il tempo-lavoro agricolo supera quello agrituristico. La Giunta regionale definisce le tabelle per il calcolo delle ore di lavoro e i tempi delle attività agrituristiche.
Il rapporto di connessione è presunto, a determinate condizioni, per aziende che:
- ospitano fino a 10 persone in forma completa;
- somministrano fino a 20 pasti giornalieri;
- accolgono autocaravan, roulotte e tende per massimo 4 piazzole.
In tal caso è richiesta una SAU di almeno 2 ettari contigui, con possibilità di considerare contigui i terreni separati da infrastrutture o corsi d’acqua se entro i confini del Comune o di Comuni limitrofi. Nelle aree montane, il requisito dei 2 ettari può essere raggiunto senza contiguità, considerando tutti i terreni disponibili nel Comune o nei Comuni limitrofi.
In caso di forza maggiore, calamità, fitopatie o epizoozie accertate, l’attività agrituristica può proseguire anche senza il requisito di connessione per tutta la durata dell’evento, previa comunicazione alla struttura regionale competente e al Comune.
Ospitalità agrituristica e somministrazione
L’ospitalità in alloggi è svolta mediante camere o unità abitative nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei limiti massimi di presenze risultanti dalla SCIA. I minori sotto i 12 anni sono conteggiati al 50 per cento.
L’ospitalità in spazi aperti attrezzati per la sosta non può superare 25 piazzole e richiede almeno 3 ettari contigui di SAU; nelle aree montane il requisito può essere soddisfatto senza contiguità, considerando i terreni disponibili nel Comune o nei Comuni limitrofi.
Le caratteristiche delle strutture, delle attrezzature, della sorveglianza continua e delle polizze assicurative sono demandate a deliberazione della Giunta regionale.
Per la prima colazione, se offerta agli ospiti, la materia prima deve essere tracciata o tracciabile e provenire da aziende agricole marchigiane per almeno il 65 per cento.
La somministrazione di alimenti e bevande deve rifarsi prevalentemente alla tradizione e tipicità della cucina rurale marchigiana. Le percentuali annue della materia prima sono così articolate:
- almeno 30% dalla produzione aziendale;
- ulteriore 30% da aziende agricole singole o associate della Regione o di comuni contigui di regioni limitrofe, come prodotto tracciato o tracciabile;
- fino al 20% da artigiani alimentari della zona o da aziende di trasformazione locali operanti nel territorio regionale, con preferenza per prodotti di qualità e certificati;
- quota residua fino al 20% dalla normale distribuzione commerciale.
Per aziende biologiche che offrono esclusivamente biologico, e per aziende ubicate in aree montane o svantaggiate, la quota di produzione aziendale scende al 25 per cento. In caso di forza maggiore, la somministrazione può derogare ai limiti percentuali per tutta la durata dell’evento che giustifica la deroga.
È consentito anche l’asporto o la consegna a domicilio, nei limiti del rapporto di connessione e della capacità di autoapprovvigionamento. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli operatori comunicano a Regione e Comune i pasti somministrati nell’anno precedente.
Degustazioni, attività ricreative e servizi complementari
Tra le attività agrituristiche rientrano le degustazioni e gli eventi promozionali, anche esterni all’azienda, con prodotti aziendali prevalentemente propri integrati con prodotti di altre aziende agricole marchigiane. Tali attività devono rispettare le norme igienico-sanitarie.
Sono inoltre ammesse attività ricreative, culturali, divulgative e sportive, fra cui:
- servizi di benessere psico-fisico;
- corsi di cucina tradizionale rurale;
- corsi per enoamatori e assaggiatori;
- pesca sportiva su laghetto aziendale;
- passeggiate a cavallo;
- escursioni con guida su percorsi storici, culturali o naturalistici;
- eventi promozionali.
Le strutture sportive o ricreative messe a disposizione degli ospiti non danno luogo a corrispettivo autonomo; le piscine devono rispettare le norme igienico-sanitarie vigenti. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità di realizzazione di tali attività.
Sono inoltre previste aree picnic e spazi attrezzati per il lavoro a distanza, con possibilità di consumo di alimenti e bevande, anche da asporto.
I servizi complementari sono quelli che non generano un corrispettivo autonomo rispetto ad alloggio, somministrazione e attività agrituristiche e sono fruibili solo dagli ospiti. La messa a disposizione di saune, bagni turchi, bagni a vapore e vasche idromassaggio per gli ospiti non richiede SCIA autonoma né la presenza di estetista, purché siano rispettati i requisiti igienico-sanitari e siano fornite adeguate informazioni all’utenza.
Fattoria didattica
La fattoria didattica è l’attività con cui l’azienda agricola accoglie scolaresche o altri ospiti per finalità educative, conoscitive e divulgative sul territorio rurale, sull’agricoltura, sui prodotti, sui cicli biologici e sui rapporti tra produzione, consumo e ambiente.
Lo svolgimento dell’attività è subordinato alla frequenza di un corso di formazione secondo il regolamento attuativo.
Operatori agrituristici, elenco regionale e SCIA
Sono operatori agrituristici gli imprenditori agricoli, singoli o associati, titolari di fascicolo aziendale e iscritti nell’elenco regionale. Possono avvalersi di familiari e di personale dipendente regolarmente assunto; il ricorso a lavoratori esterni è ammesso solo per le attività e i servizi complementari.
È vietato usare denominazioni come agriturismo o agrituristico da parte di soggetti non iscritti come operatori agrituristici. È inoltre vietato agli operatori agrituristici usare denominazioni riservate alle strutture turistiche e commerciali dalla normativa di settore.
Presso la struttura regionale competente è istituito l’elenco regionale degli operatori agrituristici, con apposita sezione per la fattoria didattica. La Giunta regionale disciplina modalità di iscrizione e variazione. L’iscrizione è negata nei casi previsti dalla legge statale sull’agriturismo. La cancellazione è disposta se l’attività non inizia entro tre anni dall’iscrizione o in caso di cessazione; non opera se il ritardo deriva dai lavori di recupero immobili e l’attività inizia entro 12 mesi dal completamento dei lavori.
Per avviare l’attività, l’imprenditore presenta al Comune la SCIA, indicando attività, limiti di presenze, spazi aperti, pasti annui, utenze annuali e periodi di apertura. Il Comune trasmette copia alla struttura regionale competente e svolge i controlli; la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione.
Obblighi dell’operatore agrituristico
L’operatore deve:
- comunicare la sospensione dell’attività, che non può superare un anno;
- se l’attività non è annuale, garantire almeno quattro mesi di apertura annua;
- esporre al pubblico il titolo abilitativo;
- rispettare limiti e modalità indicati nella legge, nel regolamento e nella SCIA;
- registrare e denunciare le persone alloggiate secondo le norme di pubblica sicurezza;
- comunicare arrivi e partenze entro i primi cinque giorni del mese successivo;
- mettere a disposizione un foglio illustrativo dei prodotti tipici, DOP, IGP, biologici e QM offerti;
- esporre l’elenco dei fornitori delle materie prime non prodotte in azienda;
- esporre e pubblicare il CIN e disporre del CIR.
Immobili, recupero edilizio e barriere architettoniche per l’agriturismo
Per l’agriturismo possono essere utilizzati fabbricati abitativi e fabbricati per funzioni produttive connesse già esistenti nel fondo, nel rispetto della disciplina edilizia agricola, del territorio rurale e del paesaggio. L’attività può svolgersi anche in nuclei e borghi rurali, nonché, in assenza di fabbricati aziendali, nell’abitazione dell’imprenditore se ubicata nello stesso Comune o in un Comune contiguo.
Gli edifici agrituristici sono assimilati ad abitazioni rurali.
Sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione; in ristrutturazione sono possibili gli aumenti volumetrici consentiti dalla normativa urbanistica comunale. I titoli abilitativi sono gratuiti, previa verifica dell’iscrizione all’elenco. Non sono ammesse nuove costruzioni, salvo servizi igienici, volumi tecnici e impianti sportivo-ricreativi secondo il regolamento.
Per le barriere architettoniche si applica la disciplina del d.p.r. 380/2001; la conformità può essere assicurata con opere provvisionali e resta fermo l’obbligo di adeguamento in caso di ristrutturazione. Il regolamento attuativo fissa i requisiti tecnici e strutturali minimi.
Controlli, vigilanza e sanzioni nell’agriturismo
La vigilanza e il controllo sono esercitati dai Comuni almeno ogni cinque anni, salvo le verifiche regionali sul requisito della principalità agricola, sulla classificazione e sul rispetto delle percentuali di materia prima utilizzata nella somministrazione.
Le sanzioni principali riguardano:
- esercizio senza SCIA: sanzione da 2.500 a 15.000 euro e chiusura dell’esercizio;
- uso indebito delle denominazioni riservate: sanzione da 3.000 a 12.000 euro;
- violazioni sui limiti di esercizio, mancata segnalazione di locali per attività diverse e uso non conforme dei prodotti: sanzione da 500 a 3.000 euro;
- omissione di comunicazioni, mancata esposizione della SCIA o prezzi superiori a quelli comunicati: sanzione da 100 a 600 euro.
Le sanzioni sono applicate secondo la disciplina regionale generale; per alcune violazioni resta applicabile la diffida prevista dalla normativa statale.
In caso di violazioni, il Comune può sospendere l’attività da 10 a 30 giorni, o da 20 a 40 giorni in caso di nuova violazione entro due anni; in caso di reiterazione può disporre la cessazione. Se vengono meno requisiti oggettivi, il Comune assegna fino a sei mesi per il ripristino, potendo sospendere nei casi più gravi. La cessazione è disposta anche per perdita dei requisiti soggettivi o sospensione illegittima dell’attività. I provvedimenti sono comunicati anche per l’eventuale revoca dei contributi.
Agricoltura sociale: soggetti e definizione
L’agricoltura sociale comprende attività svolte da imprenditori agricoli o da soggetti iscritti all’albo regionale delle cooperative sociali, anche in forma associata, valorizzando il rapporto con le risorse agricole e ambientali. I soggetti coinvolti sono riconosciuti come operatori di agricoltura sociale e definiti fattorie sociali.
Le attività connesse ai sensi del codice civile comprendono, per gli imprenditori agricoli, alcune attività di agricoltura sociale esercitate in connessione con l’impresa agricola. Il regolamento attuativo definisce parametri minimi e forme di svolgimento dell’attività agricola.
Attività di agricoltura sociale ammesse
Sono attività di agricoltura sociale quelle dirette a realizzare:
- inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità, svantaggiate, rifugiate, migranti, donne vittime di violenza, vittime di tratta, soggetti in prova ai servizi sociali, condannati a lavori di pubblica utilità, minori in progetti di riabilitazione e i giovani NEET;
- servizi sociali e di comunità tramite l’uso delle risorse aziendali per sviluppare abilità, inclusione, ricreazione e servizi utili alla vita quotidiana;
- prestazioni a supporto di terapie mediche, psicologiche e riabilitative, anche con animali e coltivazione di piante;
- progetti di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità e conoscenza del territorio, incluse accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e persone in difficoltà.
Rientrano tra queste attività anche:
- agri-asili, agri-nidi, centri per l’infanzia e simili;
- servizi di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale per anziani, disabili, dipendenze, traumatizzati psichici ed ex detenuti;
- TAA, EAA e AAA, nonché terapie con medicine naturali o non convenzionali.
Esercizio, convenzioni e requisiti dell’agricoltura sociale
L’attività può essere svolta a favore di soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle autorizzazioni e degli accreditamenti previsti dalle normative di settore. Le imprese agricole stipulano convenzioni con gli enti pubblici per prestazioni nell’ambito del Capo, utilizzando risorse umane e strumentali dell’azienda.
Le attività devono essere svolte regolarmente e con continuità, anche se stagionali.
I titolari, i familiari agricoli o i collaboratori devono possedere le qualifiche professionali richieste dalle specifiche normative di settore. Gli operatori sono inoltre soggetti agli obblighi del settore interessato oltre che a quelli della legge regionale e del regolamento.
Elenco regionale, comunicazioni e immobili per agricoltura sociale
È istituito presso la struttura regionale competente in materia di agricoltura l’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale. La Giunta ne disciplina l’iscrizione. La struttura regionale informa il Comune di iscrizione e cancellazione. La cancellazione è disposta se l’attività non inizia entro tre anni dall’iscrizione o in caso di cessazione.
L’operatore iscritto comunica al Comune l’inizio dell’attività, indicando le attività esercitate e i relativi limiti. Ogni variazione di tipologia o volume deve essere comunicata entro 10 giorni. Inoltre, ogni variazione dei requisiti in base ai quali l’attività è stata avviata va comunicata alla Regione entro 30 giorni, con aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale.
Per l’attività possono essere utilizzati fabbricati abitativi e produttivi già esistenti nel fondo, nel rispetto della disciplina urbanistica, del paesaggio e delle norme di settore. Gli immobili mantengono la ruralità e non richiedono cambio di destinazione d’uso. Le attività possono svolgersi anche all’esterno delle strutture aziendali. Strutture e luoghi devono essere conformi alle norme di sicurezza sul lavoro.
Sono ammessi interventi di recupero edilizio; in ristrutturazione sono consentiti aumenti volumetrici secondo la normativa urbanistica. Per garantire i requisiti strutturali può essere ammessa anche la realizzazione di nuovi manufatti o annessi agricoli, secondo il regolamento. I titoli abilitativi sono gratuiti, previa verifica dell’iscrizione all’elenco.
Per le barriere architettoniche si applica la disciplina del d.p.r. 380/2001, con possibilità di opere provvisionali e obbligo di adeguamento in caso di ristrutturazione.
Gli operatori iscritti utilizzano un segno distintivo con la dicitura “Operatore di agricoltura sociale - Regione Marche”, da apporre sul materiale informativo e segnaletico. L’uso del segno è subordinato al mantenimento dell’iscrizione.
Interventi di sostegno per l’agricoltura sociale
La Regione e gli enti pubblici territoriali possono prevedere criteri di priorità, nelle alienazioni e locazioni di terreni agricoli e beni pubblici, per favorire l’insediamento e lo sviluppo dell’agricoltura sociale. Possono essere previsti criteri di priorità anche nelle forniture per mense scolastiche e ospedaliere per prodotti provenienti da imprese che svolgono agricoltura sociale, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici e della disciplina statale sull’agricoltura sociale.
La Regione sostiene inoltre la commercializzazione dei prodotti degli operatori di agricoltura sociale e i Comuni possono disciplinare la presenza di tali prodotti nelle aree pubbliche.
Controlli, sanzioni e provvedimenti nell’agricoltura sociale
La vigilanza è svolta dai Comuni almeno ogni cinque anni; la Regione controlla il rispetto dei parametri minimi e delle forme di svolgimento dell’attività agricola delle fattorie sociali; gli enti di settore controllano autorizzazioni e accreditamenti.
Le sanzioni previste includono:
- da 4.000 a 24.000 euro per le cooperative sociali che esercitano oltre i limiti della legge statale;
- da 3.000 a 18.000 euro per esercizio senza iscrizione all’elenco o uso indebito del segno distintivo;
- da 1.000 a 6.000 euro per esercizio senza le comunicazioni dovute, con chiusura della struttura e divieto di attività per un anno;
- da 500 a 3.000 euro per mancato rispetto dei limiti indicati nelle comunicazioni.
In caso di violazioni, il Comune sospende l’attività da 10 a 30 giorni; la reiterazione comporta la cessazione. Se vengono meno requisiti, il Comune assegna fino a sei mesi per il ripristino o sospende nei casi più gravi. La mancata regolarizzazione comporta cessazione. I provvedimenti sono comunicati alla struttura regionale per l’eventuale revoca dei contributi.
Tavolo tecnico per l’agricoltura sociale
È istituito un Tavolo tecnico presso la Giunta regionale, composto da rappresentanti delle strutture regionali, delle organizzazioni agricole e cooperative, degli enti locali, del terzo settore e da un esperto. Il Tavolo monitora il settore, raccoglie e valuta ricerche sull’efficacia delle pratiche e propone iniziative di coordinamento e integrazione con le politiche di coesione e sviluppo rurale. La partecipazione è gratuita e senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
Vendita diretta, trasformazione, energia, contoterzismo e manutenzione del territorio
Gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente al dettaglio, compreso il consumo sul posto, i prodotti provenienti prevalentemente dalle proprie aziende. Possono inoltre vendere prodotti derivati e prodotti acquistati da terzi, purché riconducibili allo stesso comparto agronomico e comunque in posizione prevalente rispetto ai prodotti di terzi.
La trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici del ciclo aziendale è attività connessa; è consentito anche lavorare prodotti acquistati da terzi, se resta la prevalenza dei propri. Tra le produzioni ammissibili rientrano, oltre a vino e olio, prodotti freschi di panetteria, succhi di frutta, birra e altri prodotti previsti dalla normativa di settore.
La produzione e cessione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti e prodotti chimici da vegetali prevalentemente del fondo, costituisce attività connessa e, se nei limiti di legge, reddito agrario.
Il contoterzismo è attività agricola per connessione quando effettuato con attrezzature o risorse aziendali normalmente impiegate nell’attività agricola.
Gli imprenditori agricoli possono svolgere attività di sistemazione e manutenzione del territorio, salvaguardia del paesaggio e cura dell’assetto idrogeologico; gli enti pubblici possono prevedere priorità per le aziende che impiegano tecniche di ingegneria naturalistica.
È inoltre prevista la trasformazione di prodotti agricoli per conto terzi come attività agricola per connessione, quando svolta con risorse umane e strumentali dell’azienda.
Quanto all’ospitalità di animali, gli imprenditori agricoli possono offrire il servizio nel rispetto della normativa europea sulla sanità animale, delle regole igienico-sanitarie veterinarie e dell’obbligo di registrazione nella Banca Dati Nazionale e di identificazione degli animali; le razioni alimentari devono provenire prevalentemente dall’azienda.
Diversificazione
La diversificazione comprende attività esterne a quella agricola, ma integrate e complementari in ambito rurale, esercitabili in azienda indipendentemente dall’attività agricola, con funzione di creare occupazione e reddito integrativo per l’agricoltore e la famiglia agricola. Le tipologie sono individuate con atto della Giunta regionale.
Contributi e vincolo di destinazione
La Regione può concedere contributi agli imprenditori agricoli singoli o associati per l’esercizio delle attività disciplinate dalla legge. La Giunta regionale individua gli interventi da finanziare, gli obiettivi, i beneficiari, le tipologie e misure di incentivo, le spese ammissibili, i criteri di priorità e le procedure di domanda.
Gli interventi seguono i principi del decreto legislativo 123/1998 e i contributi sono concessi nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. La revoca del contributo per violazione della legge o del provvedimento di concessione comporta il recupero delle somme erogate.
Le opere e gli allestimenti finanziati per agriturismo e agricoltura sociale restano vincolati alla specifica destinazione per dieci anni dalla liquidazione finale del contributo.
Regolamenti attuativi e disciplina transitoria
La Giunta regionale adotta i regolamenti attuativi dei Capi sull’agriturismo e sull’agricoltura sociale, sentite le organizzazioni professionali e previo parere della commissione assembleare competente. Il regolamento dell’agriturismo è già stato emanato; quello dell’agricoltura sociale deve rispettare il d.m. 12550/2018.
Le disposizioni agrituristiche già operative al momento dell’entrata in vigore della legge hanno previsto un regime transitorio per l’adeguamento delle aziende preesistenti e per la presentazione della SCIA; tali termini sono ormai superati. Analogamente, le vecchie autorizzazioni rilasciate sotto la normativa previgente sono state assoggettate ad adeguamento o trasformazione in altri regimi settoriali. Molte norme transitorie del 2011-2015 hanno oggi esaurito la loro funzione pratica.
Obsolescenza e attualità pratica
La legge nel suo complesso resta la cornice regionale vigente per le materie trattate, ma alcune parti originarie risultano superate da modifiche successive, abrogazioni e termini transitori ormai scaduti. Sono oggi soprattutto rilevanti le disposizioni operative vigenti su agriturismo, agricoltura sociale, controlli, sanzioni e regolamenti attuativi. I riferimenti a scadenze passate e ad autorizzazioni pregresse hanno prevalentemente valore storico e non operativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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