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Legge

L.R. Marche 23/2011

Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre

Normativa regionaleL.R. Marche 23/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Marche disciplina, in via urgente, l’autorizzazione unica per nuovi impianti TV digitali e per l’adeguamento di quelli esistenti, con deroga agli strumenti urbanistici e verifica ARPAM sui limiti elettromagnetici. Prevede una procedura transitoria per gli impianti già esistenti da adeguare e l’inapplicabilità della VIA regionale.

Norme urgenti per l’installazione e l’adeguamento degli impianti televisivi digitali terrestri

Norme urgenti per il passaggio al digitale terrestre

La legge regionale delle Marche detta una disciplina speciale e temporanea per favorire il passaggio della diffusione televisiva terrestre dall’analogico al digitale. Essa incide sull’installazione di nuovi impianti e sull’adeguamento di quelli esistenti, prevedendo semplificazioni autorizzative nel rispetto della tutela ambientale, sanitaria e paesaggistica.

Ambito di applicazione e disciplina speciale

La normativa si applica agli impianti per la diffusione televisiva in tecnica digitale nel territorio regionale. Le disposizioni speciali operano in deroga alla disciplina regionale generale sugli impianti fissi di radiocomunicazione, limitatamente a quanto necessario per agevolare il passaggio al digitale terrestre.

Autorizzazione unica per i nuovi impianti

Gli impianti previsti dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la televisione digitale sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dal Comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Restano fermi gli indirizzi dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in merito a eventuali localizzazioni anche fuori dai piani nazionali.

Deroga agli strumenti urbanistici e tutela ambientale

L’autorizzazione può essere rilasciata anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti. La deroga opera però nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute, territorio, ambiente, paesaggio e beni culturali, nonché delle disposizioni regionali specificamente richiamate sulla tutela dalle esposizioni elettromagnetiche. Condizione essenziale è il parere favorevole dell’ARPAM sul rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa statale e regionale.

Regime transitorio per gli impianti esistenti

Per gli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, che necessitano di adeguamento al digitale, è prevista una procedura semplificata se le modifiche non comportano aumento dei livelli di campo elettromagnetico. In tal caso il titolare invia al Comune interessato e all’ARPAM, entro 180 giorni dalla scadenza del termine previsto per la conversione del segnale da analogico a digitale, una comunicazione con relazione tecnica e dati radioelettrici aggiornati. La comunicazione è in ogni tempo verificabile dal Comune, con il supporto dell’ARPAM.

Modalità attuative e pareri regionali

La Giunta regionale è chiamata a stabilire, con apposita deliberazione da adottare entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge, le modalità di redazione della comunicazione relativa agli impianti esistenti. Inoltre, la Giunta esprime il parere previsto dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, sentita la Commissione tecnica istituita presso la disciplina regionale sugli impianti di radiocomunicazione.

Esclusione della valutazione di impatto ambientale

Agli impianti disciplinati dalla legge non si applicano le disposizioni della legge regionale marchigiana sulla valutazione di impatto ambientale. Si tratta quindi di una semplificazione procedurale specifica per gli impianti televisivi digitali oggetto della norma.

Abrogazione e decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche. Il testo consolidato segnala inoltre un’abrogazione puntuale di una disposizione della legge regionale n. 25/2001 relativa alla disciplina degli impianti di radiocomunicazione.

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