Cassazione Penale, Sentenza n. 48330/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 03/03/2022 che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere: il ricorrente contestava l'utilizzabilità delle chat ottenute tramite ordine europeo di indagine (OEI) eseguito in Francia, lamentando mancata e insufficiente motivazione in relazione alle informative del 13/09/2021 e del 24/02/2022; mancata documentazione sulle modalità tecniche di estrapolazione e sviluppo delle chat da parte dell'Autorità straniera; mancanza di documentazione tradotta in italiano; assenza di prova dell'effettivo coinvolgimento/operatività di Eurojust e dell'identità degli operatori intervenuti; carenza di garanzie sulla riconducibilità dei dati (IMEI/PIN) ai soggetti indagati; violazione dei diritti di difesa e del diritto all'interprete.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che la documentazione acquisita tramite OEI eseguito in Francia, con il coinvolgimento di Eurojust/Europol, fosse sufficientemente descritta e affidabile: erano indicati elementi tecnici rilevanti (riferimenti al link e password, presenza nel database di Eurojust, codice IMEI, abbinamento IMEI-PIN, generazione di doppio codice hash, descrizione delle modalità di download conformi a best practice quali la ISO/IEC 27037). La Corte ha inoltre chiarito che l'ordinamento presume la conformità delle procedure dello Stato di esecuzione salvo prova concreta del contrario; le doglianze difensive sono state ritenute generiche e aspecifiche e non hanno dimostrato un pregiudizio concreto derivante dalla mancata traduzione degli atti stranieri.
Norme richiamate
d.lgs. 27 giugno 2017, n. 108 (attuazione della direttiva 2014/41/UE)
L'ordine europeo di indagine va eseguito secondo il principio di riconoscimento reciproco; l'esecuzione nello Stato di esecuzione si presume conforme salvo prova contraria e la valutazione sulla proporzionalità e conformità ai diritti fondamentali compete in prima battuta all'autorità emittente e a quella esecutiva
Direttiva 2014/41/UE (considerando e artt. 2 e 9 richiamati)
Stabilisce che l'OEI può essere eseguito se proporzionato e necessario, richiede tutela dei diritti fondamentali (art. 48 Carta) e prevede che lo Stato di esecuzione riconosca e esegua l'OEI salvo motivi di non esecuzione o rinvio; rafforza la presunzione di conformità e la fiducia reciproca fra Stati membri
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 48 e art. 52 richiamati nei consideranda)
Rammenta la necessità di rispettare la presunzione di innocenza e i diritti della difesa nell'esecuzione di atti d'indagine transfrontalieri; le eventuali limitazioni devono essere necessarie, proporzionate e conformi a garanzie previste
ISO/IEC 27037 (richiamata nell'informativa di P.G.)
Richiamata come best practice per l'acquisizione e conservazione di evidenze digitali; la conformità a tali standard rafforza l'affidabilità dell'estrazione e della conservazione dei dati
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn)
Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn
Principio secondo cui l'obbligo di usare la lingua italiana riguarda gli atti da compiere nel procedimento; atti stranieri già formati vanno tradotti solo se la parte mostra l'utilità concreta della traduzione e il pregiudizio derivante dalla mancata traduzione
Massime di principio
- La validità e utilizzabilità di prove acquisite tramite OEI sono presunte se l'autorità esecutrice (Stato estero) e organismi di cooperazione (Eurojust/Europol) risultano coinvolti e gli atti descrivono le modalità di acquisizione: la difesa deve proporre contestazioni tecniche specifiche e non generiche
- Per criticare l'utilizzabilità di dati informatici ottenuti all'estero è necessario dimostrare concretamente, con elementi tecnici o prove, che vi sono state violazioni delle procedure o mancanze che incidono sull'attendibilità (es. mancanza di hash, incongruenze procedurali, impossibilità di verificare catena di custodia)
- La mancata traduzione di atti stranieri non determina automaticamente un vizio: la parte che reclama la traduzione deve indicare quale documento specifico è rilevante e quale pregiudizio concreto sarebbe derivato dalla mancata traduzione
- La Corte tende a valorizzare la cooperazione giudiziaria europea e la presunzione di conformità degli Stati membri nell'esecuzione dell'OEI; solo circostanze concrete e gravi possono giustificare il rifiuto o la disconoscibilità delle prove acquisite all'estero
- In situazioni similari la difesa dovrebbe chiedere accesso al materiale elettronico originale, produrre consulenza tecnico-forense puntuale (sui file, hash, IMEI, correlazione PIN/utente, modalità di decrittazione) e formulare deduzioni specifiche e circostanziate per superare la presunzione di regolarità procedurale
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