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Sentenza

Sentenza n. 3903/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sezione staccata di Lecce, sez. I, n. 1024/2023, pubblicata il 9 agosto 2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202402245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia – Lecce che aveva accolto il ricorso contro il diniego di autorizzazione paesaggistica ex post relativo a un ampliamento abusivo di un’unità abitativa turistico-ricettiva oggetto di domanda di condono

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il diniego di autorizzazione paesaggistica richiesta ex post, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 5.01 delle NTA del PUTT/P, nell’ambito di una domanda di condono edilizio presentata ai sensi della l. n. 47/1985 per l’ampliamento senza titolo di un’unità abitativa situata in area sottoposta a vincolo. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo provata, sulla base di una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società e di una relazione tecnica, la realizzazione dell’opera nel 1979, quindi prima dell’entrata in vigore dell’art. 51, comma 1, lett. f), della l.r. Puglia n. 56/1980, che vieta le costruzioni residenziali entro 300 metri dal mare. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo che la società non aveva fornito una prova concreta e inconfutabile della data di ultimazione dell’opera; che nella domanda di condono del 1986 lo stesso rappresentante aveva indicato il 1982 quale anno di ultimazione; che la relazione tecnica richiamava genericamente un periodo successivo al 1974; che le aerofotografie menzionate nell’appello non erano state inizialmente depositate e quelle successivamente prodotte erano prive di riferimenti cronologici e non utili; nonché che il parere della Soprintendenza era adeguatamente motivato. La società ha eccepito, tra l’altro, la novità in appello delle contestazioni sull’epoca di realizzazione dell’abuso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. In rito, ha respinto l’eccezione di novità: il divieto di nova previsto dall’art. 104, comma 1, c.p.a. opera nei confronti dell’originario ricorrente e non impedisce alle altre parti di introdurre in appello difese e contestazioni volte a contrastare la domanda già proposta. Nel merito, ha ritenuto non provata la realizzazione dell’opera prima dell’entrata in vigore della l.r. n. 56/1980. L’onere della prova gravava sulla società quale autrice dell’abuso; la dichiarazione sostitutiva proveniva dallo stesso legale rappresentante e risultava contraddetta dalla domanda di condono, nella quale era stato indicato il 1982 come anno di ultimazione. La relazione tecnica non indicava una data precisa e non poteva sostituire prove oggettive. Le aerofotogrammetrie depositate nel 2026 non erano idonee, perché prive di puntuali riferimenti cronologici e non offrivano una rappresentazione comprensibile dei luoghi. Il Collegio ha inoltre escluso il difetto di motivazione del parere della Soprintendenza, ritenendo che esso consentisse di ricostruire le premesse e l’iter logico della valutazione, mediante il riferimento alla tipologia e ubicazione delle opere, alla violazione dell’art. 51, lett. f), della l.r. n. 56/1980 e delle NTA del PUTT/P, nonché al contrasto con le valenze paesistiche della zona costiera e con il divieto di ulteriori incrementi volumetrici. Le spese del doppio grado sono state poste a carico della società appellata e liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    Disciplina l’autorizzazione paesaggistica, richiesta nel caso concreto ex post nell’ambito del procedimento di condono.

  • art. 51, comma 1, lett. f), l.r. Puglia n. 56/1980

    Prevede il vincolo di inedificabilità assoluta per costruzioni residenziali entro la fascia di 300 metri dal mare; la prova della realizzazione dell’opera prima della sua entrata in vigore era decisiva per escluderne l’applicazione.

  • art. 5.01 NTA del PUTT/P

    Richiamato quale disciplina paesaggistica applicabile all’area interessata dall’intervento.

  • l. n. 47/1985

    Disciplina il condono edilizio nell’ambito del quale era stata presentata la domanda relativa all’opera abusiva.

  • art. 33 l. n. 47/1985

    Il vincolo di inedificabilità assoluta entro la fascia di 300 metri dal demanio marittimo è considerato preclusivo del condono.

  • art. 2697 c.c.

    Pone a carico dell’autore dell’abuso l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza dell’immobile abusivo; solo la deduzione di concreti elementi di riscontro trasferisce all’amministrazione l’onere della prova contraria.

  • art. 104, comma 1, c.p.a.

    Il divieto di nova in appello riguarda l’originario ricorrente, impedendo l’ampliamento del thema decidendum mediante nuove domande o nuovi fatti costitutivi, ma non preclude alle altre parti difese e contestazioni contro la domanda originaria.

  • artt. 29 e 43 c.p.a.

    I termini per proporre motivi e motivi aggiunti rendevano tardiva e inammissibile la deduzione, da parte dell’originaria ricorrente, della circostanza relativa alla realizzazione dell’opera prima del 1980.

Massime di principio

  • In materia di condono edilizio, l’onere di provare che l’opera abusiva sia stata ultimata entro una determinata data grava sul responsabile dell’abuso; la prova deve fondarsi su elementi concreti, oggettivi e idonei a raggiungere una ragionevole certezza.
  • Una dichiarazione sostitutiva proveniente dallo stesso interessato non è, di regola, sufficiente da sola a dimostrare la data di realizzazione di un abuso edilizio, soprattutto quando sia contraddetta da dichiarazioni precedenti rese dal medesimo soggetto nella domanda di condono.
  • Le relazioni tecniche di parte, se prive di elementi oggettivi di riscontro e di una data specifica di ultimazione delle opere, non possono sostituire la prova documentale o fattuale richiesta per dimostrare la preesistenza dell’abuso rispetto a un vincolo di inedificabilità.
  • Il parere paesaggistico negativo è adeguatamente motivato quando, anche sinteticamente, individua la tipologia e l’ubicazione dell’intervento, le disposizioni vincolistiche rilevanti e il concreto contrasto dell’opera con le caratteristiche paesaggistiche dell’area.
  • Il divieto di nova in appello ex art. 104, comma 1, c.p.a. è diretto a impedire all’originario ricorrente di ampliare il thema decidendum mediante nuove domande o nuovi fatti costitutivi; non impedisce alle altre parti di formulare in appello difese e contestazioni rispetto alla pretesa già dedotta.
  • Il vincolo di inedificabilità assoluta entro la fascia di 300 metri dal demanio marittimo previsto dalla l.r. Puglia n. 56/1980 costituisce vincolo preclusivo del condono ai sensi dell’art. 33 della l. n. 47/1985; sono irrilevanti eventuali modifiche successive del regime vincolistico.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaSanatoria e condono edilizioAppello
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di motivazioneDecadenza e tardività

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