Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 348/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, 1) del provvedimento di rigetto (prot. n. 473/2026) della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 27 c. 1 lett. r) bis D.Lgs. 286/1998 avanzata dal ricorrente in data 1.8.2024, emesso dal Questore della Provincia di Torino in data 20.4.2026 e notificato il 24.4.2026; 2) di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso

Giustizia amministrativa202601020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. r-bis, d.lgs. 286/1998

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Venezia il nullaosta al lavoro subordinato ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. r-bis, d.lgs. 286/1998 e aveva lavorato per sei mesi come infermiere presso una cooperativa socio-sanitaria. Dopo il trasferimento a Torino, aveva stipulato un contratto di collaborazione a tempo indeterminato con uno studio associato di infermieri. Il Questore ha rigettato la domanda di permesso di soggiorno ritenendo che il titolo potesse essere rilasciato soltanto in presenza di un’assunzione subordinata presso una struttura sanitaria pubblica o privata, mentre l’attuale rapporto era formalmente autonomo. Il ricorrente ha impugnato il diniego e chiesto la sospensione cautelare, deducendo l’illegittimità della valutazione amministrativa circa la necessità della natura subordinata dell’attuale rapporto di lavoro.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso gli effetti del diniego, disponendo il riesame da parte dell’Amministrazione. In sede di sommaria delibazione, ha ravvisato elementi di fondatezza perché il ricorrente aveva effettivamente lavorato per sei mesi presso una struttura sanitaria quale lavoratore subordinato e perché appariva irrilevante la natura subordinata o formalmente autonoma dell’attuale occupazione. Il Collegio ha richiamato l’art. 40, comma 23, d.P.R. 394/1999, secondo cui, in caso di cessazione del rapporto, gli infermieri possono instaurare un nuovo rapporto purché mantengano la qualifica originaria. Ha inoltre rilevato che il contratto di collaborazione presentava caratteristiche di lavoro parasubordinato, con etero-organizzazione dei tempi e dei luoghi di lavoro e mono-committenza. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché l’assenza di un valido permesso avrebbe esposto il ricorrente al rischio di espulsione. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione del merito è stata rinviata a successiva udienza pubblica.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 1, lett. r-bis, d.lgs. 286/1998

    Disciplina il rilascio del nullaosta e del permesso di soggiorno per il lavoro degli infermieri stranieri presso strutture sanitarie; il giudice ha ritenuto meritevole di riesame l’interpretazione secondo cui sarebbe indispensabile che l’attuale rapporto fosse formalmente subordinato.

  • art. 40, comma 23, d.P.R. 394/1999

    in caso di cessazione del rapporto di lavoro, gli infermieri possono instaurarne uno nuovo, purché sia mantenuta la qualifica di assunzione originaria

    Consente agli infermieri di instaurare un nuovo rapporto di lavoro dopo la cessazione del precedente, purché sia conservata la qualifica originaria; tale previsione è stata valorizzata per escludere, in sede cautelare, la rilevanza decisiva della natura formalmente autonoma del nuovo rapporto.

  • art. 13, d.lgs. 286/1998

    Prevede il rischio di espulsione dello straniero privo di un valido titolo di soggiorno, considerato dal TAR ai fini del periculum in mora.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ne ha applicato i presupposti accogliendo la sospensione del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il requisito del fumus boni iuris può ravvisarsi quando lo straniero, già autorizzato al lavoro come infermiere e impiegato per il periodo richiesto presso una struttura sanitaria, abbia instaurato un nuovo rapporto lavorativo nel quale permane la medesima qualifica, anche se il rapporto è formalmente qualificato come collaborazione autonoma o parasubordinata.
  • La previsione secondo cui l’infermiere straniero può instaurare un nuovo rapporto di lavoro dopo la cessazione del precedente, purché mantenga la qualifica originaria, impedisce di attribuire rilievo decisivo, ai fini del permesso di soggiorno, alla sola qualificazione formale del nuovo rapporto come autonomo anziché subordinato, quando il rapporto presenti elementi di etero-organizzazione e mono-committenza.
  • Il rischio di espulsione derivante dalla mancanza di un valido permesso di soggiorno integra il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare del diniego di rilascio del titolo.
  • Quando il diniego del permesso di soggiorno si fonda su un’interpretazione normativa suscettibile di riesame e ricorrono fumus e periculum, la tutela cautelare può consistere nella sospensione degli effetti dell’atto per consentire all’Amministrazione una nuova valutazione alla luce dei criteri indicati dal giudice.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.