Cassazione Penale, Sentenza n. 32271/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari in relazione al reato ex art. 73 d.P.R. 309/90 (trasporto di 50 ovuli contenenti gr. 657,35 di eroina). Lamenta vizi di motivazione per mancata valutazione di elementi di novità (positiva personalità, collaborazione con l'Autorità giudiziaria, comportamento in custodia), per l'inerzia rispetto all'idoneità degli arresti domiciliari anche con dispositivi di controllo ex art. 275-bis c.p.p., e per violazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità di cui all'art. 275 c.p.p. (principio dell'extrema ratio della custodia carceraria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale congrua e logica: non sono emersi elementi di novità significativi idonei ad affievolire le esigenze cautelari; la quantità e la modalità del fatto (oltre 50 ovuli ingeriti, 657,35 g di eroina) indicano stabile inserimento nei circuiti internazionali di narcotraffico e pericolosità sociale; le dichiarazioni processuali risultavano divergenti e lacunose. Il Tribunale ha inoltre valutato correttamente l'inadeguatezza di misure meno afflittive, anche se il domicilio proposto fosse distante dal luogo del fatto, atteso il rischio di mantenimento di contatti illeciti a livello internazionale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposta la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/90
Norma penale che sanziona traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; nella fattispecie la gravitaà del quantitativo e la modalità (ingestione di numerosi ovuli) sono state ritenute indicatori di attività di narcotraffico internazionale e di pericolosità sociale
art. 275 cod. proc. pen.
Definisce criteri di adeguatezza e proporzionalità nella scelta delle misure cautelari personali; il giudice deve valutare se misure meno afflittive siano sufficienti rispetto alle esigenze di prevenzione, tenendo conto della pericolosità sociale
art. 275-bis cod. proc. pen.
Prevede possibilità di applicare dispositivi di controllo (es. monitoraggio elettronico) agli arresti domiciliari; tuttavia il giudice può ritenere tali misure comunque inadeguate se persistono concrete esigenze di prevenzione
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Indica fra le esigenze cautelari la prevenzione della reiterazione del reato; tale esigenza è centrale nella valutazione dell'adeguatezza della misura
art. 173, comma 1, clisp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle modalità di impugnazione degli atti incidentali de libertate; delimita il raggio di intervento della Corte di Cassazione alla verifica della correttezza e completezza della motivazione, senza consentire una nuova valutazione di merito dei fatti
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede obblighi di comunicazione/adempimenti da parte dell'istituto penitenziario in relazione a provvedimenti sull'esecuzione delle misure (attuazione di trasferimenti o misure alternative)
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti incidentali de libertate è rimesso a verifica sulla congruità e logicità della motivazione: la Corte non può rivedere i fatti ma solo accertare se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato.
- Per ottenere la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive occorre offrire elementi di novità significativi, concreti e non già valutati in precedenza dal giudice, tali da far desumere un effettivo e durevole affievolimento delle esigenze cautelari.
- La quantità dello stupefacente e le modalità del trasporto (es. ingestione di ovuli) sono indici altamente significativi di pericolosità sociale e di inserimento in circuiti di narcotraffico internazionale, sufficiente a giustificare la permanenza della custodia cautelare.
- La corretta osservanza delle prescrizioni detentive non è di per sé sufficiente a superare la valutazione di pericolosità; il giudice valuta la prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi collegati alla misura alternativa.
- La proposizione di un domicilio distante dal luogo del reato non esclude il rischio di reiterazione quando permangono contatti illeciti di portata nazionale o internazionale; pertanto la distanza non annulla automaticamente le esigenze di prevenzione.
- L'adozione di strumenti di controllo (es. 275-bis) può attenuare alcuni rischi ma non vincola il giudice a ritenere adeguata la misura alternativa se permangono concrete ragioni di pericolo di reiterazione.
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