Cassazione Civile, Ordinanza n. 07726/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda una docente di religione cattolica impiegata nella scuola pubblica dal 2003 al 2016 con una successione di contratti a tempo determinato. La Corte d'appello aveva confermato, sia pure riducendo la quantificazione, il risarcimento del danno a carico del Ministero per l'indebita reiterazione dei contratti a termine. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, dell'art. 3 L. 186/2003 e dell'art. 3 Cost. Sosteneva che il regime dei docenti di religione sarebbe peculiare e conforme al diritto eurounitario, giustificando la reiterazione dei contratti non di ruolo; inoltre, il fabbisogno di personale sarebbe variabile e la quota del 30% di posti da coprire con contratti annuali renderebbe legittima la successione dei rapporti. La docente ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione della Corte d'appello fosse coerente con i principi già affermati dalla stessa Cassazione, anche alla luce della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19, in materia di abuso nella reiterazione dei contratti a termine per i docenti di religione cattolica nella scuola pubblica. La Corte ha ribadito che, nel regime speciale previsto dalla L. 186/2003, l'abuso sussiste sia quando vi siano rinnovi annuali automatici o senza soluzione di continuità oltre tre annualità scolastiche senza concorso triennale, sia quando vi sia utilizzazione discontinua per eccedenza rispetto al fabbisogno, purché la durata complessiva superi tre annualità. In tali casi sorge il diritto al risarcimento del danno eurounitario, applicando i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010 (poi art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015), oltre al maggior danno se provato, senza trasformazione del rapporto in tempo indeterminato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei difensori della controricorrente.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata dal ricorrente per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001
Richiamato dal ricorrente come parametro per contestare la decisione sul risarcimento da abuso del contratto a termine nel pubblico impiego.
art. 3 L. 186/2003
Disposizione posta dal ricorrente a fondamento della pretesa specialità del regime di assunzione dei docenti di religione.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente per sostenere la compatibilità del regime speciale con il principio di eguaglianza.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato per recepire per relationem i precedenti della Corte di cassazione rilevanti sulla questione.
art. 32, comma 5, L. 183/2010
Indicato come parametro di quantificazione del danno eurounitario da abuso nella reiterazione dei contratti a termine.
art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015
Norma successiva richiamata come equivalente criterio di liquidazione del danno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude la sua applicabilità nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento del contributo unificato per prenotazione a debito.
L. 186/2003
Quadrato normativo speciale sull'assunzione dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, rilevante per individuare i limiti di legittimità della reiterazione dei contratti a termine.
Massime di principio
- Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, la reiterazione di contratti annuali o infrannuali può integrare abuso quando superi complessivamente tre annualità scolastiche, in assenza di legittima giustificazione normativa o concorsuale.
- L'abuso nella reiterazione dei contratti a termine non comporta la conversione del rapporto in tempo indeterminato, ma fa sorgere il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010 (oggi art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015), salva la prova di un maggior danno.
- Quando il datore pubblico invochi la legittimità della causale di assunzioni infrannuali o discontinue, grava su di esso l'onere di provare la sussistenza dei presupposti che escludono il computo di tali contratti ai fini dell'abuso.
- La specialità del regime dei docenti di religione non elimina, di per sé, il controllo giudiziale sull'abuso del contratto a termine, dovendosi verificare in concreto la durata complessiva dei rapporti e la presenza di una causa giustificativa conforme alla disciplina di settore.
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