Sentenza n. 379/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'esecuzione - della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro n.1287/2016 del 26/5/2016, di condanna del Ministero della Salute al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.443,00 (di cui € 43,00 per esborsi) oltre IVA CPA e rimborso forfettario, con attribuzione al difensore costituito; - della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro n. 945/2021 del 10/6/2021, che ha condannato il Ministero della Salute al pagamento in favore di Marzano Giuseppe della somma di € 20.650,12 oltre accessori come per legge dalla maturazione all’effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.350,00 oltre iva e cpa e spese forfettarie come per legge, con attribuzione al difensore costituito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale ordinario passate in giudicato, recanti condanna del Ministero della Salute al pagamento di somme e spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza di due sentenze del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, non impugnate e quindi passate in giudicato. La prima aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento di € 1.443,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione al difensore antistatario; la seconda aveva condannato il Ministero al pagamento di € 20.650,12, oltre interessi legali, nonché delle spese di lite pari a € 1.350,00 oltre accessori, anch’esse attribuite al difensore. Le sentenze erano state ritualmente notificate presso la sede reale dell’Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. I ricorrenti hanno chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione a una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: le sentenze del giudice ordinario erano definitive, avevano immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, il termine dilatorio per l’esecuzione era decorso e non risultava alcun adempimento del Ministero, costituitosi solo formalmente. Ha ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione ai giudicati entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Segretario generale del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l’adempimento. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, determinandola negli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto in base al giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure all’adempimento commissariale. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alle penalità di mora.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce la base dell’azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente, in caso di mancata esecuzione, la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma ulteriore rispetto a quella dovuta in base al giudicato; nel caso concreto la penalità è stata quantificata negli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dal decorso del termine assegnato dal TAR.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle pronunce di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva; nel caso concreto il termine risultava rispettato.
Massime di principio
- Una sentenza definitiva del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme ha immediato valore conformativo-ordinatoriale nei confronti dell’amministrazione, la quale deve assicurare concretamente il conseguimento dell’utilità patrimoniale riconosciuta dal giudicato.
- L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile quando la sentenza sia passata in giudicato, sia stata notificata all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o commissariale; la nomina del commissario non priva l’amministrazione del potere di adempiere spontaneamente.
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