Cassazione Penale, Ordinanza n. 34919/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per fatti relativi alla circolazione di prodotti recanti segni distintivi ritenuti illeciti. Nel ricorso ha dedotto, in sintesi: a) che non sarebbero configurabili i reati contestati di ricettazione e introduzione/commercio di prodotti con segni falsi, dovendosi ritenere applicabile invece la fattispecie di contraffazione prevista dall'art. 473 c.p.; b) che non vi sarebbe una riproduzione fedele del marchio "Gucci", ma solo la diversa riproduzione della lettera "G"; c) che sarebbe mancante l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 474 c.p.; d) che la motivazione sulla configurabilità dei delitti contestati sarebbe viziata; e) che le deposizioni del soggetto indicato come Consolati sarebbero inutilizzabili perché assunto in realtà come perito e non come testimone; f) che sarebbe carente la motivazione sul fatto che la dicitura "vera pelle" costituisse un marchio registrato. Con memoria difensiva è stata ribadita l'ammissibilità dei motivi e chiesto l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi A, E e F mirassero sostanzialmente a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che i motivi B, C e D erano comunque diretti a contestare il merito della valutazione probatoria e, per di più, erano manifestamente infondati: il vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. riguarda solo la tenuta logica del discorso giustificativo, non la corrispondenza della motivazione alle risultanze istruttorie. La Corte ha richiamato l'esistenza di una motivazione congrua e logicamente coerente nella sentenza d'appello e, conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma richiamata dal ricorrente per escluderne la configurabilità rispetto ai fatti accertati.
art. 474 c.p.
Norma richiamata dal ricorrente sia per negare la sussistenza del reato sia per contestarne l'elemento psicologico.
art. 473 c.p.
Norma evocata dal ricorrente come fattispecie ritenuta più corretta in relazione ai fatti contestati.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione censurabile in cassazione è solo quello che emerge da un contrasto logico interno della motivazione con le massime di esperienza o con altre affermazioni della sentenza, non la diversa lettura delle prove.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o in una alternativa ricostruzione del fatto, poiché il sindacato della Corte di cassazione resta confinato alla verifica della coerenza logica e giuridica della motivazione.
- Il vizio di motivazione deducibile ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non consente di censurare la semplice difformità tra la ricostruzione del giudice e la lettura delle prove proposta dal ricorrente; occorre invece un effettivo vizio logico o argomentativo della sentenza impugnata.
- Quando il giudice di merito ha esplicitato in modo compiuto e non illogico le ragioni della decisione, il ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese è inammissibile.
- La deduzione di inutilizzabilità di singole deposizioni o la contestazione di specifici elementi fattuali è inammissibile in cassazione se, in concreto, richiede una rivalutazione del materiale istruttorio anziché evidenziare un errore giuridico o un vizio logico della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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