Cassazione Penale, Sentenza n. 24278/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sostenendo che: l'attività di autodemolizione sarebbe stata regolarmente autorizzata fino alla revoca e i rifiuti rinvenuti sarebbero residui di lavorazione (al massimo integranti la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p.); non vi sarebbe prova del suo materiale smontaggio delle auto; la Corte avrebbe ingiustamente negato le circostanze attenuanti generiche senza valutare età, condizioni personali e lutti; avrebbe dovuto applicarsi la riduzione di pena prevista dall'art. 256, comma 4, d.lgs. 152/2006; e infine si censurava la confisca dell'area alla luce della comproprietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi basati su ricostruzioni di fatto non sindacabili in questa sede e ha confermato la valutazione di merito della Corte d'appello: l'autorizzazione all'autodemolizione era sospesa dal 2008 e revocata nel 2013; nel 2019 sono stati rinvenuti rifiuti di vario genere, molti riconducibili a vetture rubate in epoca successiva alla revoca, e gli imputati erano già stati definitamente condannati per partecipazione a un sodalizio criminale dedito al furto e al riciclaggio di pezzi di auto; perciò sussiste la discarica abusiva ai sensi dell'art. 256. Non erano provate le condizioni che consentono la riduzione di cui al comma 4 dell'art. 256. Le circostanze attenuanti generiche sono state legittimamente negate alla luce dei gravi precedenti. Quanto alla confisca, la Corte ha rilevato che il comproprietario (il figlio) non aveva impugnato la confisca relativa alla sua quota, che è dunque irrevocabile; eventuali contestazioni sulla comproprietà possono essere riassunte in sede esecutiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
codice penale, art. 110
Usato per qualificare il concorso di persone nel delitto contestato: la condotta è stata valutata nell'ambito di una partecipazione collettiva al reato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 256
art. 256, commi 1, 2, 3 e 4
Art. 256, comma 3: integra il reato la gestione di una discarica non autorizzata; la Corte ha ritenuto provato che i rifiuti rinvenuti, in epoca successiva alla revoca dell'autorizzazione, integrano tale reato. Art. 256, comma 4: la riduzione della pena è applicabile solo se ricorrono le specifiche ipotesi previste dalla norma, non risultate nel caso concreto
codice penale, art. 650
Richiamato dal ricorrente come possibile qualificazione alternativa (inosservanza di un provvedimento dell'autorità); la Corte ha ritenuto che i fatti contestati eccedessero la mera contravvenzione prevista da tale articolo
codice di procedura penale, art. 616
Norma che dispone l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte dopo aver dichiarato il ricorso inammissibile
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere che il ricorso fosse stato proposto con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, elemento che influisce sulla decisione circa le sanzioni processuali
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina valutazioni di fatto: i motivi fondati su una diversa valutazione probatoria anziché su vizi di diritto sono inammissibili
- La semplice titolarità o l'esistenza di una precedente autorizzazione non esclude responsabilità per rifiuti depositati o attività svolte dopo la sospensione o revoca dell'autorizzazione
- Per ottenere la riduzione prevista dall'art. 256, comma 4, è necessario dimostrare i presupposti specifici previsti dalla norma; l'onere probatorio grava su chi la invoca
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere esclusa se emergono gravi e numerosi precedenti o la partecipazione a un'organizzazione criminale; circostanze personali (età, salute, lutti) devono essere valutate nel bilanciamento complessivo e non prevalgono automaticamente
- La confisca può essere confermata in Cassazione se la quota di un comproprietario è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione; questioni di titolarità reale possono essere più opportunamente contestate nella fase esecutiva
- In caso di inammissibilità del ricorso possono essere poste a carico del ricorrente le spese processuali e un'ulteriore somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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