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Sentenza

Sentenza del 18/01/2022 n. 1416 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva acquistato terreni dichiarando negli atti la finalità di costituire un unico compendio ai sensi dell'art. 5‑bis D.Lgs. n. 228/2001. L'Agenzia notificò avvisi di liquidazione per maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale ritenendo carenti i requisiti per le agevolazioni (anche perché l'amministratore non avrebbe la qualifica di imprenditore agricolo). La contribuente impugnò quegli avvisi (sentenza di CTP che aveva ritenuto legittimo l'atto impositivo), e successivamente l'Agenzia emise una cartella esattoriale per il recupero parziale (due terzi) delle somme e per sanzioni aggiuntive ex art. 13 D.Lgs. 471/1997. La contribuente oppose la cartella eccependo omessa allegazione degli atti, carenza di motivazione e illegittimità delle sanzioni; CTP e CTR respinsero il ricorso. In Cassazione la società deduceva più motivi, molti dei quali riproponevano questioni relative agli avvisi originari invece che vizi propri della cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha in gran parte dichiarato inammissibili i motivi che riproponevano questioni degli atti impositivi originari (perché la cartella può essere impugnata solo per vizi propri). Ha però rilevato un contrasto insanabile tra la motivazione e il dispositivo della sentenza della CTR sulla questione delle ulteriori sanzioni (la motivazione negava presupposto per le sanzioni mentre il dispositivo le confermava), dichiarandone la nullità limitatamente a quella parte. Sulla questione di merito delle sanzioni la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 13 D.Lgs. 471/1997 alle ipotesi di mancato pagamento o di pagamento parziale di tributi, e ha escluso il cumulo tra tale sanzione e l'indennità di mora/intresti ove incompatibili. Nel complesso il ricorso principale è stato rigettato (assorbito quello incidentale), con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Amministrazione (Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5‑bis

    Norma che disciplina le agevolazioni per la costituzione di un compendio unico; la Corte ha ritenuto che le censure relative a tale norma, riferite agli avvisi originari, non fossero suscettibili di revisione nel giudizio sulla cartella se non riferite a vizi propri della cartella stessa.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13

    La Corte interpreta l'art. 13 come norma di portata generale applicabile a ogni ipotesi di mancato pagamento totale o parziale del tributo entro il termine previsto; tuttavia va escluso il cumulo tra tale sanzione e l'indennità di mora/interesti quando le misure sono inconciliabili.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    Principio secondo cui ciascun atto impugnabile può esserlo solo per i vizi propri; implicazione decisiva per escludere che in un giudizio sulla cartella si riconsiderino profili sostanziali degli atti impositivi originari.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 68

    Richiamati come norme processuali di rito; la Corte usa il quadro procedurale per motivare limiti di ammissibilità dei motivi incidenti.

  • D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6

    Richiamato nelle censure della contribuente relative alla data di notifica; la Corte ha ritenuto irrilevante la data alla stregua degli effetti della sentenza della commissione tributaria che ha confermato gli avvisi.

  • D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 7

    Richiamato dalla contribuente nelle censure; le questioni connesse sono state considerate inammissibili perché attengono agli atti originari e non ai vizi propri della cartella.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 56

    Citato nelle doglianze sulle sanzioni; la Corte ha esaminato l'applicabilità delle sanzioni e la necessità di motivazione ma ha ritenuto applicabile l'art. 13 per il mancato pagamento parziale.

  • D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4

    Richiamato per la regola che impedisce il cumulo tra sanzione ex art. 13 e l'indennità di mora/intresti quando le pretese sono inconciliabili per natura e funzione.

  • Codice di procedura civile, art. 156, comma 2

    La Corte ha dichiarato la nullità parziale della sentenza d'appello per l'irrimediabile contrasto tra motivazione e dispositivo ai sensi di questa norma.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione richiamati)

    Utilizzato per inquadrare i mezzi di impugnazione (violazione di norme di diritto e nullità) e per valutare l'ammissibilità dei motivi di cassazione.

  • Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), artt. 7 e 17

    Richiamati nelle censure sulla motivazione e sull'onere probatorio; la Corte ha ritenuto inammissibili alcune censure per difetto di autosufficienza e per attacco a questioni non pertinenti al giudizio sulla cartella.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    Prevede l'obbligo, per la parte impugnante principale soccombente, del versamento del contributo unificato già versato; richiamato nella parte dispositiva sulla rifusione spese.

Massime di principio

  • In un giudizio sulla cartella esattoriale il contribuente può censurare solo i vizi propri della cartella; non è possibile, salvo eccezioni rilevabili d'ufficio, riaprire pienamente la valutazione sulla fondatezza sostanziale degli avvisi di liquidazione originari.
  • L'omessa allegazione di un atto citato nella cartella non è di per sé decisiva se l'atto risulta già noto o citato e conosciuto dalla parte; l'assenza di un allegato può essere rilevante solo se impedisce la comprensione del motivo dell'iscrizione a ruolo.
  • Un contrasto insanabile tra la motivazione e il dispositivo della sentenza (motivo che ne contraddice il dispositivo) determina la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156 c.p.c.; la Corte di cassazione può, in presenza dei presupposti, correggere o decidere sulla parte di diritto se non sono richiesti accertamenti di fatto.
  • La sanzione prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997 si applica anche in caso di omesso o parziale versamento del tributo entro i termini; occorre però evitare il cumulo con altre misure (es. indennità di mora) quando incompatibili per natura e funzione.
  • La parte vittoriosa in primo grado non può proporre un ricorso incidentale per ottenere miglior favore, salvo che sollevi questioni che il giudice d'appello debba comunque esaminare; il ricorso incidentale presuppone la soccombenza.
  • Le questioni relative alla data di notifica e simili profili formali possono essere irrilevanti se la riscossione è avvenuta sulla base di una sentenza che ha confermato gli avvisi presupposti.

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