Ordinanza n. 623/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -previa tutela cautelare - del diniego del visto d’ingresso del 25/7/2025 adottato dal Consolato Generale d'Italia ad Addis Abeba; - di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuto e che verrà immancabilmente travolto dalla caducazione di atti precedenti e connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso adottato dal Consolato Generale d’Italia ad Addis Abeba il 25 luglio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, insieme agli atti presupposti, consequenziali e connessi. Il testo dell’ordinanza non specifica i motivi di legittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto della documentazione depositata e delle puntuali deduzioni dell’interessato. Il giudice ha ritenuto sussistente una situazione di gravità e urgenza ai fini cautelari.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. e ha sospeso il diniego del visto. Ha ordinato al Consolato Generale d’Italia ad Addis Abeba di riesaminare la posizione entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, previo colloquio con l’interessato e alla luce delle sue puntuali deduzioni. È stata fissata una successiva udienza camerale per il 24 marzo 2026, ai fini della verifica dell’esito del remand. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
sospende il gravato diniego di visto e ordina al competente Consolato Generale d'Italia ad Addis Abeba di riesaminarlo
La sussistenza di gravità e urgenza, risultante dalla documentazione depositata, giustifica l’accoglimento della tutela cautelare e l’adozione di una misura di riesame da parte dell’amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la documentazione prodotta dal richiedente evidenzia gravità e urgenza, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare contro il diniego di un visto d’ingresso, sospendere l’efficacia del diniego e ordinare all’autorità consolare un riesame entro un termine determinato.
- Nel riesame cautelarmente imposto di un diniego di visto, l’autorità consolare può essere vincolata a svolgere un colloquio con l’interessato e a valutare puntualmente le deduzioni da questi formulate.
- La fissazione di una successiva udienza camerale per verificare l’esito del remand consente al giudice di controllare l’effettiva esecuzione dell’ordine di riesame, ferma la riserva sulle spese alla decisione definitiva.
Come è indicizzato
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