Cassazione Penale, Ordinanza n. 16809/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista, trattandosi di ricorso proposto personalmente dal condannato. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il provvedimento impugnato aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 58-quater ord. pen., la richiesta di benefici/procedura premiale presentata da un condannato, ritenendo ostativa la revoca della semilibertà disposta il 30 maggio 2024 a seguito di una violazione disciplinare punita con 8 giorni di esclusione dalle attività in comune. Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dal condannato, il quale aveva espressamente manifestato l'intenzione di ricorrere. La Corte ha però rilevato che, per effetto dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla l. n. 103/2017, l'atto di ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; poiché ciò non risultava, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
art. 58-quater ord. pen.
Viene richiamato come base del provvedimento di merito che ha dichiarato inammissibile la richiesta premiale, in ragione della revoca della semilibertà e della precedente infrazione disciplinare.
art. 613 c.p.p.
L'atto di ricorso per cassazione, così come le memorie e i motivi nuovi, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
L. 23/6/2017 n. 103
È indicata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che ha introdotto il requisito della sottoscrizione da parte del difensore cassazionista.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato/condannato non è sufficiente quando la legge richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità rilevabile in sede di legittimità, senza necessità di esame dei motivi di merito.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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