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Sentenza

Sentenza n. 319/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento: - della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 1/4/2025, pubblicata nei 4-19/4/2025, avente ad oggetto “Revoca della delibera del Commissario ad acta con i poteri del Consiglio Comunale n. 03 del 11/3/2021 del Comune di Lampedusa e Linosa di adozione del P.R.G.” - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, ancorché ignoto;

Giustizia amministrativa202501042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione consiliare di revoca dell’adozione del PRG comunale del 2021

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui il Comune ha revocato l’adozione del PRG, sostenendo che il piano adottato avrebbe attribuito ai propri immobili un vantaggio urbanistico maggiore rispetto alla disciplina nuovamente applicabile. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 78 TUEL, del principio del contrarius actus, del principio di legalità e dei poteri sostitutivi regionali, assumendo che sette consiglieri comunali versassero in situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità: due per interessi personali e cinque per rapporti di parentela entro il quarto grado con cittadini locali. Ha dedotto, in secondo luogo, la violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, sviamento, falsa applicazione della normativa regionale, travisamento, errore sui presupposti e illogicità manifesta, sostenendo che il ritiro fosse qualificabile come annullamento d’ufficio e fosse intervenuto oltre il termine di dodici mesi dalla delibera di adozione del PRG del 2021. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, ritenendo meramente astratto e speculativo il vantaggio urbanistico prospettato dalla società. L’Assessorato regionale ha eccepito la carenza di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha estromesso dal giudizio l’Assessorato regionale, ritenendo che nessun atto impugnato fosse a esso imputabile, poiché il PRG era stato soltanto adottato dal Comune e non era mai stato trasmesso alla Regione né approvato dall’autorità regionale. Ha poi dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire. L’adozione del PRG non aveva prodotto gli effetti urbanistici favorevoli invocati dalla ricorrente, essendo il piano rimasto privo di approvazione e avendo conservato efficacia la precedente disciplina urbanistica; il piano adottato poteva produrre soltanto gli effetti di salvaguardia previsti dall’art. 12, comma 3, d.P.R. 380/2001, non un vantaggio urbanistico stabile e direttamente lesivo. La società, inoltre, non aveva presentato istanze di permesso di costruire. Il Collegio ha ritenuto comunque infondati, ad abundantiam, anche i motivi di merito. Quanto all’astensione, l’art. 78, comma 2, TUEL non impone l’astensione per gli atti normativi o di carattere generale, come i piani urbanistici, salvo una correlazione immediata e diretta con specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado. La ricorrente non aveva fornito neppure un principio di prova di tale correlazione, limitandosi ad allegazioni generiche. Quanto al termine dell’autotutela, il TAR ha affermato che il limite temporale previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990 riguarda provvedimenti autorizzativi o di diretta attribuzione di vantaggi economici, non il ritiro di un atto di pianificazione urbanistica. Per gli atti di pianificazione non ancora produttivi di effetti diretti e qualificati non sussiste un affidamento privato tutelabile né un termine rigido e astrattamente predeterminato per il ritiro; non è quindi necessaria una motivazione rafforzata fondata sul bilanciamento tra interesse pubblico al ritiro e affidamento privato. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascuna amministrazione resistente, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 78 d.lgs. 267/2000

    “l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione IMMEDIATA E DIRETTA fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”

    Per i piani urbanistici l’obbligo di astensione dei consiglieri non opera in via generale, ma soltanto quando sia provata una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi personali o di parenti o affini entro il quarto grado.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla qualificazione del ritiro come revoca, ma non applicato come parametro decisivo dal TAR.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il termine previsto per l’annullamento d’ufficio e le esigenze di tutela dell’affidamento riguardano provvedimenti autorizzativi o direttamente attributivi di vantaggi economici e non si applicano, secondo il TAR, al ritiro di un atto di pianificazione urbanistica non ancora produttivo di effetti diretti e qualificati.

  • art. 12, comma 3, d.P.R. 380/2001

    “In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione”

    Il PRG soltanto adottato non produce le nuove destinazioni urbanistiche favorevoli, ma opera esclusivamente quale parametro per le misure di salvaguardia nei limiti temporali previsti dalla norma.

  • legge 17 agosto 1942, n. 1150

    Richiamata per la struttura bifasica del procedimento di formazione del PRG, articolato nell’adozione comunale e nella successiva approvazione regionale.

  • art. 14 l.r. 27/2024

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la disciplina regionale applicabile, senza costituire il fondamento della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • L’adozione comunale di un piano regolatore generale, non seguita dalla trasmissione e dall’approvazione regionale, non attribuisce ai proprietari nuove e più favorevoli destinazioni urbanistiche né posizioni soggettive direttamente tutelabili; il piano adottato rileva, in via ordinaria, soltanto ai fini delle misure di salvaguardia previste dall’art. 12, comma 3, d.P.R. 380/2001.
  • Il proprietario non ha un interesse concreto e attuale a impugnare il ritiro di un piano urbanistico non approvato e mai divenuto efficace, quando l’utilità prospettata consista esclusivamente in un vantaggio edificatorio astratto e non siano state presentate istanze edilizie riferibili a tale disciplina.
  • L’obbligo di astensione previsto dall’art. 78, comma 2, TUEL per i consiglieri comunali non si applica automaticamente alla deliberazione di strumenti urbanistici, avente natura normativa o generale; occorre una correlazione immediata e diretta tra il contenuto dell’atto e uno specifico interesse dell’amministratore o di suoi parenti o affini entro il quarto grado, che deve essere adeguatamente allegata e provata.
  • Il termine previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio e le correlate esigenze di tutela dell’affidamento non si applicano nei medesimi termini al ritiro di atti di pianificazione urbanistica non ancora produttivi di effetti diretti e qualificati sulle posizioni dei privati.
  • Un atto di pianificazione urbanistica non ancora efficace e inidoneo a creare un affidamento qualificato può essere ritirato senza che l’amministrazione sia soggetta a un termine rigido astrattamente predeterminato o a una motivazione rafforzata fondata sul bilanciamento con un affidamento privato qualificato.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiAutotutela
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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