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Sentenza

Sentenza n. 15822/2026 - Roma, Sezione 4Q

Giustizia amministrativa202515095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione e rigetto della domanda di contributo per l’arresto definitivo dell’attività di pesca, con esclusione dalla graduatoria per presunti precedenti penali ostativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente contributo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda per gli aiuti destinati alle imprese che effettuano l’arresto definitivo dell’attività di pesca, per il compartimento GSA 18 e il sistema di pesca a strascico. L’istanza era stata archiviata perché nel casellario risultava una condanna per il reato di pericolo di inquinamento ambientale ex art. 452-quinquies, comma 2, c.p.; il Ministero aveva considerato la natura ambientale del reato ostativa all’ammissione, senza ulteriori valutazioni. Il ricorrente deduceva: (1) violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, illogicità e contraddittorietà, perché le osservazioni procedimentali e i documenti prodotti non erano stati effettivamente esaminati; (2) violazione dell’art. 136 del Reg. UE 2018/1046 e degli artt. 2 e 4 del decreto direttoriale, nonché dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo che il reato non rientrava tra le cause di esclusione automatica e che un’eventuale esclusione facoltativa richiedeva una valutazione individualizzata; evidenziava, tra l’altro, la natura colposa e accidentale dell’episodio, le misure correttive tempestive, il tempo trascorso e l’assenza di reiterazione. Deduceva inoltre la violazione dell’art. 11 del Reg. UE 2021/1139, poiché le relative cause di inammissibilità riguarderebbero gravi infrazioni in materia di pesca e non il reato ambientale contestato.

La decisione

Il ricorso è accolto ai fini del riesame. Il TAR ha ritenuto illegittimo l’automatismo espulsivo applicato dal Ministero: il reato contestato non è riconducibile alle ipotesi di esclusione automatica contemplate dall’art. 136, par. 1, del Reg. UE 2018/1046 e potrebbe, al più, rilevare nell’ambito delle esclusioni facoltative del par. 2, che presuppongono un apprezzamento della rilevanza dei fatti rispetto all’affidabilità e alla meritevolezza del richiedente. Il Ministero non ha considerato in modo effettivo le osservazioni e la documentazione presentate il 17 agosto 2025, relative alla natura accidentale dell’episodio, alle misure correttive adottate e agli altri elementi attenuanti, né ha fornito una motivazione individualizzata: il richiamo alla sola natura ambientale del reato è assertivo e non soddisfa gli obblighi di istruttoria e motivazione. L’accoglimento non comporta il riconoscimento giudiziale del diritto al contributo, perché i presupposti sostanziali non sono stati adeguatamente istruiti e valutati dall’Amministrazione. Ai sensi dell’art. 34 c.p.a., l’Ufficio deve rinnovare l’istruttoria e pronunciarsi previo esame, in contraddittorio, delle osservazioni procedimentali. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 136 Reg. UE 2018/1046

    Le fattispecie esclusive in maniera automatica attengono, nell’impianto dell’art. 136 cit. ad ipotesi di reato nelle quali il disvalore è talmente rilevante da essere stato qualificato dal legislatore (reati di frode, corruzione, comportamenti connessi a un’organizzazione criminale, riciclaggio o finanziamento del terrorismo, reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani) (par. 1); manca, dunque, un collegamento espresso tra tale disposizione e l’ipotesi di reato ascritta a carico del ricorrente.

    Le cause di esclusione automatica del par. 1 sono riferite alle fattispecie di reato espressamente individuate per la loro particolare gravità; un reato non ricompreso in esse non può essere trattato come automaticamente ostativo. Le ipotesi facoltative richiedono invece una valutazione concreta e individualizzata della rilevanza dei fatti, anche alla luce degli elementi allegati dall’interessato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Diventa dunque rilevante il compendio dei motivi di ricorso dedotti, in quanto l’Amministrazione, nel corretto dispiegamento del contraddittorio procedimentale, avrebbe dovuto valutare le circostanze allegate nella nota di osservazioni del 17 agosto 2025, eventualmente anche previa ulteriore istruttoria e determinarsi con una motivazione individualizzata e motivata in merito.

    Nel contraddittorio procedimentale, l’amministrazione deve esaminare concretamente le osservazioni e gli elementi presentati a seguito del preavviso di rigetto e motivare in modo individualizzato la decisione finale; non è sufficiente confermare il diniego con un’affermazione generica.

  • art. 11 Reg. UE 2021/1139

    infine, la violazione dell’art. 11 del Reg. UE 2021/1139 secondo cui l’inammissibilità sarebbe riferita a infrazioni gravi in materia di pesca, non a reati ambientali estranei all’attività di acquacoltura.

    La sentenza riporta la censura relativa all’ambito delle cause di inammissibilità dell’art. 11, ma non la risolve con una distinta statuizione: il fondamento dell’accoglimento è la mancata valutazione individualizzata richiesta dall’art. 136 del Reg. UE 2018/1046.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Rileva il Collegio che la difesa della parte ricorrente coglie nel segno quando afferma che la determinazione dell’Amministrazione ha trattato la fattispecie accertata a carico del richiedente come un automatismo espulsivo ed in quanto tale contrasta con il principio di proporzionalità espressamente richiamato dall’art. 136 del Reg. Ue 2018/1046 e dunque del principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa ex artt. 3 e 97 Cost..

    Un’esclusione fondata automaticamente sulla natura del reato, senza valutare le circostanze specifiche e gli elementi attenuanti, contrasta con proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.

  • art. 34 c.p.a.

    Ai sensi dell’art. 34 c.p.a., l’Ufficio dovrà pertanto procedere al rinnovo dell’istruttoria previo riscontro, in contraddittorio, delle osservazioni procedimentali del 17 agosto 2025.

    Quando l’annullamento dipende da un difetto sostanziale di istruttoria e l’amministrazione non ha valutato i presupposti sostanziali per l’attribuzione del beneficio, il giudice dispone il riesame senza sostituirsi all’ufficio nella prima valutazione di tali presupposti.

Massime di principio

  • Quando una disciplina prevede cause di esclusione automatiche e facoltative, l’amministrazione non può estendere l’automatismo a una fattispecie non ricompresa nelle ipotesi automatiche; l’eventuale esclusione facoltativa richiede un apprezzamento concreto e individualizzato della rilevanza dei fatti.
  • Nel decidere su un’istanza di beneficio dopo il preavviso di rigetto, l’amministrazione deve valutare effettivamente le osservazioni e la documentazione dell’interessato e dar conto, con motivazione individualizzata, degli elementi rilevanti, compresi quelli attenuanti.
  • Se il diniego di un beneficio è viziato da carenza sostanziale di istruttoria e l’amministrazione non ha ancora valutato i presupposti sostanziali per l’attribuzione, il giudice amministrativo annulla ai fini del riesame e non accerta direttamente il diritto al beneficio, rimettendo all’ufficio il rinnovo dell’istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

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