Sentenza n. 3041/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del Decreto n. -OMISSIS-(Posizione n. -OMISSIS-), notificato al ricorrente il 21.11.2022 del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della leva – II Reparto – 6^ Divisione – 3^ Sezione con il quale è stata rigettata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentata dal ricorrente per l'infermità “Pregresso Linfoma diffuso a grandi cellule B (Stadio IIE) già trattato con chemioterapia in attuale remissione completa metabolica e follow up clinico strumentale” e di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi ivi espressamente compresi il parere nr. -OMISSIS- reso nell'adunanza n. -OMISSIS-del 27.05.2022 emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella parte in cui ha giudicato non dipendente da causa di servizio l'infermità sofferta dal ricorrente, il parere di riesame n. -OMISSIS- reso nell'adunanza n. -OMISSIS-del 25.10.2022 emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in sede di riesame nella parte in cui ha giudicato non dipendente da causa di servizio l'infermità sofferta dal ricorrente, nonché del verbale mod. BL/B n. -OMISSIS- in data 7.10.2021 con il quale la CMO di Bari ha giudicato l'infermità sofferta dal ricorrente ascrivibile alla Tabella B.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo, unitamente ai pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza e apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia e sviamento, nonché violazione dei d.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012. Ha contestato che il Comitato di Verifica e il Ministero si siano limitati a richiamare la natura multifattoriale e i generici fattori ambientali e individuali delle patologie neoplastiche, senza esaminare adeguatamente le concrete modalità del servizio prestato in missioni estere nei Balcani e in Iraq, anche in siti esposti a contaminazioni derivanti dall'impiego bellico di uranio impoverito e senza adeguate protezioni. Il ricorrente ha quindi sostenuto che tali circostanze avrebbero potuto costituire fattori causali o concausali dell'infermità tumorale. È stato inoltre impugnato il verbale della CMO di Bari che aveva giudicato l'infermità ascrivibile alla Tabella B, ma senza sviluppare specifiche censure al riguardo.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente espunto la documentazione prodotta dal ricorrente il 16 gennaio 2026 perché tardiva. Nel merito ha accolto il ricorso, ritenendo carente il parere del Comitato di Verifica posto a fondamento del decreto ministeriale. Il Comitato non aveva adeguatamente approfondito il servizio svolto dal militare nei teatri balcanici e iracheni e i correlati fattori di rischio connessi all'impiego, senza adeguate protezioni, in siti potenzialmente contaminati da uranio impoverito e altri metalli pesanti. Richiamando il principio affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2025, il Collegio ha ritenuto sufficiente, per il militare, dimostrare l'espletamento di missioni in teatri operativi caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito o altri metalli pesanti, la successiva insorgenza di una patologia tumorale o ematologica e l'assenza, nella letteratura scientifica, di un'esclusione in linea di principio di un'associazione tra patologia e fattori di rischio ambientali o lavorativi. Spetta invece all'Amministrazione indicare e dimostrare una specifica genesi extralavorativa della patologia, riconducibile a fattori personali o ambientali estranei al servizio. Poiché tale dimostrazione non risultava dai provvedimenti impugnati, il TAR li ha annullati, salvo il verbale della CMO relativo alla Tabella B, la cui impugnazione è stata respinta per mancato sviluppo di specifiche censure. La pratica è stata rimessa al Ministero della Difesa, che dovrà riesaminare la domanda previo nuovo parere del Comitato di Verifica, indicando eventuali fattori causali patogenetici alternativi, specificamente riferibili al militare, idonei a escludere qualsiasi contributo, anche concausale, dell'impiego non protetto in territori contaminati da metalli pesanti connessi all'uso bellico di uranio impoverito. I Ministeri sono stati condannati, in solido e con riparto interno paritario, al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.305, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 37/2009
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del rischio tipizzato e della dipendenza da causa di servizio.
d.P.R. n. 90/2010
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate dalla valutazione amministrativa.
d.P.R. n. 40/2012
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del rischio tipizzato e della dipendenza da causa di servizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Utilizzato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nella formulazione modificata dal d.lgs. 101/2018, per disporre l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali o ematologiche insorte in militari impiegati all'estero, quando il servizio sia stato svolto in teatri operativi caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito o altri metalli pesanti, al militare è sufficiente dimostrare l'impiego in tali teatri, la successiva insorgenza della patologia e il fatto che la letteratura scientifica non escluda in linea di principio un'associazione tra la patologia e i fattori di rischio ambientali o lavorativi presenti.
- In presenza di tali elementi, grava sull'Amministrazione l'onere di dimostrare una specifica genesi extralavorativa della patologia, mediante concreti fattori personali o ambientali estranei al servizio, idonei a escludere qualsiasi contributo causale o concausale dell'impiego operativo.
- Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è illegittimo per carenza istruttoria e motivazionale quando richiama soltanto la multifattorialità della patologia e generici fattori ambientali o individuali, senza confrontarsi concretamente con le modalità del servizio, i rischi specifici del teatro operativo e l'eventuale esposizione non protetta a sostanze nocive.
- L'annullamento del diniego di riconoscimento della causa di servizio impone all'Amministrazione di riesaminare la domanda previo nuovo parere, emendando le carenze istruttorie e motivazionali e indicando specificamente gli eventuali fattori alternativi riferibili al singolo militare.
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