Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/02/2023 n. 5176 - Corte di Cassazione

Contenzioso tributario-rigetto- istanza revisione e impugnazione - inammissibili - ratio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia nasce dall'omesso versamento delle ritenute operate dall'A.S.L. per l'anno 2009 e dal conseguente recupero a tassazione. L'A.S.L. aveva presentato istanze di autotutela e una revocazione straordinaria, tutte rigettate o dichiarate inammissibili; successivamente l'A.S.L. otteneva accoglimento in entrambi i gradi del ricorso contro il diniego di autotutela. L'Ufficio impugnava tale decisione in cassazione sostenendo, in sintesi, l'inammissibilità delle azioni dirette a rimettere in discussione un rigetto (atto amministrativo definitivo) e la prevalenza del giudicato amministrativo, nonché la necessità che eventuali revisioni siano fondate su sopravvenuti elementi eccezionali e rilevantissimi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi 2, 3 e 4 (riuniti), rigettato il primo motivo, ha cassato la sentenza della CTR e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo dalla parte contribuente (A.S.L.). La decisione è resa ai sensi dell'art. 382 c.p.c. senza rinvio. Compensate integralmente le spese dei gradi di merito, ma la Corte ha condannato la parte contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 5.400,00 oltre a spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale invocata per i motivi di cassazione; la Corte valuta l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi indicati ai sensi di tale articolo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di affrontare eccezioni preliminari; la Corte ricorda che non è omessa motivazione quando la decisione è logicamente incompatibile con la domanda resistente.

  • D.L. n. 564/1994, art. 2‑quater, comma 1

    Norma riferita alle istanze di autotutela in materia tributaria; la Corte, anche con richiamo alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, afferma che il silenzio su tale istanza non costituisce atto impugnabile e che l'autotutela è discrezionale.

  • D.M. n. 37/1997, art. 2, comma 2

    Richiamato congiuntamente alle altre norme di settore in relazione al regime delle istanze di autotutela; usato nei motivi prospettati dall'Ufficio e valutato dalla Corte nel contesto dell'inammissibilità delle impugnazioni dell'autotutela.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    Norma sul processo tributario richiamata nei motivi; la Corte ne prende atto nel valutare i limiti dell'autotutela e del sindacato giurisdizionale.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi ai principi del giudicato e della stabilità dei rapporti; la Corte sottolinea la forza del giudicato e i limiti alla revisione amministrativa.

  • Cost., art. 97 e art. 113

    Art. 97 richiamato per il principio di legalità dell'azione amministrativa; art. 113 (rimessione alla giurisdizione) utilizzato per ricordare che il cittadino ha diritto al giudice per la tutela contro atti amministrativi e che il giudicato trasforma interessi legittimi in diritti soggettivi.

  • L. n. 241/1990, art. 21 e art. 21‑septies

    Art. 21 e ss. sul potere di autotutela: la Corte evidenzia che il potere di autotutela è discrezionale, non obbligatorio, e che gli atti adottati in elusione del giudicato sono nulli (art. 21‑septies).

  • D.Lgs. n. 104/2010, art. 30, comma 4

    Richiamato in riferimento alla nullità dell'atto adottato in violazione o elusione del giudicato; conferma la necessità di tutela della stabilità dei rapporti.

  • Corte Cost., sent. n. 181/2017

    Interpretazione costituzionale secondo cui il silenzio sul'istanza di autotutela non costituisce atto impugnabile perché la revisione non è atto dovuto.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. V, n. 18604/2019; Cass. S.U. 3698/2009)

    Richiami dottrinali e giurisprudenziali usati dalla Corte per affermare che il rigetto in sede amministrativa è atto definitivo e che l'istanza di revisione e l'impugnazione del diniego sono inammissibili salvo sopravvenuti elementi eccezionali.

Massime di principio

  • Il rigetto di una istanza di autotutela costituisce atto amministrativo definitivo e, in linea generale, non è rivedibile mediante una semplice nuova istanza di autotutela né impugnabile separatamente se la richiesta è una mera sollecitazione dell'autotutela stessa.
  • L'autotutela amministrativa è esercizio discrezionale: non sussiste un obbligo per l'amministrazione di riesaminare atti già definiti con giudicato, salvo l'emergere di sopravvenuti elementi eccezionali e rilevantissimi che giustifichino la revisione.
  • Per superare il giudicato occorrono elementi nuovi, eccezionali e rilevantissimi (non semplici errori di calcolo o mere questioni di quantificazione dell'imposta) che non potevano essere dedotti nei precedenti gradi di giudizio.
  • Il silenzio dell'Amministrazione su una domanda di autotutela non equivale necessariamente a un atto impugnabile: la giurisprudenza costituzionale e di legittimità considera il silenzio un comportamento non sempre suscettibile di autonoma impugnazione.
  • Il giudice del merito non è tenuto a refutare espressamente tutte le eccezioni e le posizioni non accolte; è sufficiente una motivazione logica e coerente che indichi le prove e le ragioni ritenute decisive.
  • Se una domanda di revocazione o di autotutela è già stata dichiarata inammissibile perché le ragioni erano deducibili in sede ordinaria, tentativi successivi basati sugli stessi elementi saranno in genere irricevibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.