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Sentenza

Sentenza n. 3260/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento di diniego della domanda di emersione ex art. 103 comma 1 D.L. 34/2020 emesso in data 28 dicembre 2022 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma.

Giustizia amministrativa202216614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, motivato dalla mancata produzione dell’attestazione di idoneità alloggiativa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente impugnava il diniego opposto alla domanda di emersione presentata il 13 giugno 2020, deducendo l’illegittimità della richiesta dell’attestazione di idoneità alloggiativa quale requisito per l’ammissione e l’accoglimento della domanda. Sosteneva che tale requisito non fosse previsto dall’art. 103 d.l. 34/2020 né dal d.m. 27 maggio 2020, che la richiesta fosse illogica e che l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto considerare la domanda di attestazione di idoneità alloggiativa presentata al Municipio X di Roma e prodotta nel procedimento. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza perché, nonostante due richieste di integrazione, né il datore di lavoro né il lavoratore avevano prodotto la documentazione attestante l’idoneità alloggiativa, ritenuta necessaria per la successiva stipula del contratto di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che l’idoneità alloggiativa non costituisca requisito sostanziale per l’ammissibilità o per l’accoglimento della domanda di emersione disciplinata dall’art. 103 d.l. 34/2020 e dal d.m. 27 maggio 2020. Il requisito rileva invece nella fase successiva della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, quale garanzia che il datore di lavoro deve prestare ai sensi dell’art. 5-bis d.lgs. 286/1998. L’art. 103, comma 15, d.l. 34/2020 conferma la sequenza procedimentale, prevedendo che, verificata l’ammissibilità della domanda, lo Sportello Unico convochi le parti per la stipula del contratto di soggiorno. La circolare del Ministero dell’Interno n. 4623 del 17 novembre 2020 consente inoltre di procedere con la sola richiesta di idoneità alloggiativa, rinviando la produzione dell’attestazione a un momento successivo quando il suo rilascio comporti una dilazione eccessiva. La mancanza dell’attestazione, tanto più in presenza della richiesta presentata al Comune, non poteva quindi giustificare il rigetto della domanda di emersione. L’annullamento è disposto salva la possibilità per l’Amministrazione di svolgere ulteriori verifiche sull’esito della pratica di idoneità alloggiativa. Le spese sono state compensate in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    La disposizione disciplina la procedura di emersione dal lavoro irregolare e non include l’idoneità alloggiativa tra i requisiti di ammissibilità o di accoglimento della domanda.

  • art. 103, comma 15, d.l. 34/2020

    convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

    La norma colloca la stipula del contratto di soggiorno in una fase successiva alla verifica dell’ammissibilità della domanda di emersione.

  • d.m. 27 maggio 2020

    La disciplina attuativa della procedura di emersione non prescrive l’attestazione di idoneità alloggiativa quale requisito della domanda.

  • art. 5-bis d.lgs. 286/1998

    la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica

    L’idoneità alloggiativa rileva al momento della stipula del contratto di soggiorno come obbligo di garanzia del datore di lavoro, non come requisito preliminare per l’accoglimento della domanda di emersione.

  • art. 74 c.p.a.

    Il Collegio richiama, ai sensi della norma, le argomentazioni di precedenti pronunce ritenute applicabili alla fattispecie.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare disciplinata dall’art. 103 d.l. 34/2020, l’attestazione di idoneità alloggiativa non costituisce requisito di ammissibilità o di accoglimento della domanda quando tale requisito non sia previsto dalla disciplina primaria o attuativa.
  • L’idoneità alloggiativa rileva nella fase successiva di stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, quale garanzia che il datore di lavoro deve prestare ai sensi dell’art. 5-bis d.lgs. 286/1998.
  • Il diniego di una domanda di emersione non può essere motivato esclusivamente dalla mancata produzione dell’attestazione di idoneità alloggiativa, anche quando l’Amministrazione abbia richiesto tale documento in sede di integrazione documentale.
  • Quando il rilascio dell’attestazione di idoneità alloggiativa comporti un’eccessiva dilazione, la procedura può proseguire sulla base della richiesta presentata agli organi competenti, restando fermo l’obbligo del datore di lavoro di produrre successivamente il documento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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