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Sentenza

Sentenza del 13/10/2021 n. 4548 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo Tributario - Adesione alla definizione agevolata delle pendenze tributarie -Conseguenze - Estinzione del giudizio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha dichiarato l'estinzione del processo tributario per sopravvenuta causa di estinzione (adesione alla definizione agevolata) ritenendo che, in mancanza di un dedotto e provato diniego della definizione agevolata, non sussistono i presupposti per proseguire il giudizio. Le spese di giudizio sono state compensate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso verteva su una lite tributaria pendente per la quale il contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018 (convertito dalla l. n. 136/2018). Non essendo stato dedotto in giudizio un successivo diniego della definizione agevolata, si è sollevata la questione della prosecuzione o estinzione del processo.

Norme richiamate

  • d.l. n. 119/2018

    Disciplina la possibilità di definizione agevolata delle pendenze tributarie; il giudice ritiene che la presentazione dell'istanza, se non segue dedotto diniego, comporti effetto estintivo del processo pendente.

  • l. n. 136/2018, art. 6 (conversione d.l. 119/2018)

    Specifico riferimento normativo per la definizione agevolata; il comma è interpretato nel senso che l'istanza sospende/impedisce la prosecuzione del giudizio salvo che venga dedotto il diniego.

  • d.lgs. n. 546/1992

    Norma sul procedimento e sugli effetti della definizione; il richiamo è utilizzato per l'effetto processuale (estinzione) e per la disciplina delle spese nel processo tributario.

Massime di principio

  • La presentazione in giudizio di un'istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, comma 10, D.L. 119/2018 può determinare l'estinzione del processo pendente quando non sia stato dedotto e provato un successivo diniego della definizione: in tali casi il giudice deve dichiarare l'estinzione.
  • È fondamentale per la parte che richiede la definizione agevolata documentare l'istanza e comunicare tempestivamente l'eventuale esito (in particolare l'eventuale diniego); in mancanza di tale deduzione il giudice non prosegue nel merito.
  • L'estinzione per definizione agevolata comporta normalmente la compensazione delle spese di giudizio, salvo diversa determinazione motivata del giudice.
  • Se si rappresenta una situazione analoga, la controparte (pubblica amministrazione) che intende proseguire il giudizio deve tempestivamente dedurre e provare il diniego della definizione agevolata, altrimenti rischia l'estinzione del processo.
  • Per tutelarsi, il contribuente dovrebbe conservare e depositare in causa copia dell'istanza di definizione e delle ricevute/attestazioni di presentazione; l'amministrazione dovrebbe eventualmente documentare e comunicare l'accoglimento o il diniego per evitare effetti estintivi involontari.
  • L'effetto estintivo riguarda il processo e non decide sul merito della pretesa tributaria: non costituisce una pronuncia favorevole o sfavorevole sul credito ma pone fine al giudizio in ragione dell'adesione alla procedura agevolata.

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