Sentenza del 11/12/2015 n. 1349 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta valore aggiunto - Obblighi dei contribuenti - Reverse charge
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione del meccanismo IVA del reverse charge nel commercio di oggetti preziosi ceduti sotto forma di rottami. La questione richiede la verifica di due condizioni: sul piano soggettivo, l'iscrizione del contribuente nell'albo degli operatori professionali del mercato dell'oro; sul piano oggettivo, la prova che i materiali siano destinati esclusivamente a soggetti operanti nell'affinazione e nel recupero di metalli preziosi.
La decisione
Il principio affermato è che il reverse charge è operativo soltanto quando ricorrono entrambe le condizioni, soggettiva e oggettiva. La destinazione esclusiva dei rottami può ritenersi provata quando il cessionario svolge esclusivamente lavorazioni industriali di preziosi oppure è un'impresa produttrice che affina i preziosi per reimmetterli nella produzione di nuovi oggetti recanti il proprio marchio. Il testo non specifica l'esito concreto del giudizio né il dispositivo della sentenza.
Norme richiamate
Normativa IVA sul meccanismo del reverse charge
L'inversione contabile può essere applicata alle cessioni di materiali preziosi sotto forma di rottami solo se sono dimostrati sia i requisiti soggettivi dell'operatore sia la destinazione oggettiva dei materiali ad attività di affinazione o recupero.
Albo degli operatori professionali del mercato dell'oro
L'iscrizione all'albo costituisce il requisito soggettivo necessario per l'applicazione del reverse charge nel settore considerato.
Massime di principio
- Per applicare il reverse charge non è sufficiente la natura preziosa o residuale dei beni: occorre verificare e documentare sia la qualifica professionale del cedente sia la destinazione dei materiali.
- La destinazione esclusiva dei rottami può essere dimostrata anche attraverso l'attività concretamente svolta dal cessionario, quando essa consiste esclusivamente nella lavorazione, affinazione o recupero di metalli preziosi.
- È opportuno conservare documentazione idonea a provare l'iscrizione all'albo, la natura dei materiali, l'attività del cessionario e la loro destinazione produttiva, poiché l'onere dimostrativo ricade sul contribuente che applica il regime speciale.
- In assenza anche di uno solo dei requisiti, l'applicazione del reverse charge può essere contestata dall'amministrazione finanziaria.
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