Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1831/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - degli atti e delle operazioni concernenti la procedura aperta indetta da “Trenitalia S.p.a.” per l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di ingegneria per l’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica e della progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento per i fabbricati presenti all’interno degli impianti di manutenzione rotabili di Trenitalia S.p.A. suddivisi in n. 3 lotti territoriali - LOTTO 3 Sud Italia - CIG: B41DBC3F34 nella parte in cui con gli stessi è stata disposta l’esclusione del raggruppamento qui rappresentato ed in particolare: - delibera di esclusione dell’Operatore economico n. 20/2026 del 29/01/2026 comunicata in pari data e della relativa comunicazione, ivi compresa la “contestuale comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione”; - nota di Trenitalia prot. TRNIT/DACQ.ACI/P/2025/48563 del 17/12/2025 di richiesta chiarimenti e documenti; - nota di Trenitalia Prot. nr. TRNIT-DACQ.ACI\P\2026\0006921 del 19/02/2026 recante il rigetto dell’istanza di riesame e annullamento in autotutela; - nota di Trenitalia avente a oggetto “escussione fideiussione per garanzia provvisoria” trasmessa con pec del 20/02/2026; - ogni verbale o atto, anche istruttorio, relativo alla verifica della sussistenza dell’invocata causa di esclusione, ancorché non conosciuto nonostante l’istanza di accesso agli atti avanzata; - i verbali di gara, ancorché non conosciuti perché non pubblicati né resi ostensibili nonostante l’istanza di accesso agli atti avanzata; - l’aggiudicazione ove medio tempore intervenuta; ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dalla Stazione Appaltante in dipendenza od in relazione ai provvedimenti sopra indicati, ove lesivi, allo stato non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti; - ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente; nonché, per quanto di necessità, in quanto lesivi: - bando e disciplinare, per quanto di ragione, ove da intendersi nel senso fatto proprio da Trenitalia S.p.A. e/o interpretati in senso diverso rispetto ai motivi di ricorso; per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato nelle more, in relazione al quale la ricorrente, ai sensi degli artt. 122 e 124 del c.p.a., formula espressamente domanda di subentro; e per la condanna della stazione appaltante alla reintegrazione in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara alla ricorrente e conseguente stipulazione del contratto di appalto; ovvero, in subordine, all'integrale risarcimento del danno a titolo di lucro cessante, perdita di chance, danno curriculare e danno emergente, con riserva di precisazione in corso di causa, ove per fatto e/o colpa della stazione appaltante non risulti praticabile la reintegrazione in forma specifica; con istanza istruttoria per l’ostensione degli atti di gara richiesti e in particolare tutti i verbali delle operazioni della Commissione di gara.

Giustizia amministrativa202602630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione del costituendo RTI dal lotto 3 di una procedura aperta per un accordo quadro di servizi di ingegneria, con contestuale escussione della garanzia provvisoria e ulteriori atti di gara

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato l’esclusione del costituendo raggruppamento temporaneo dal lotto 3 della procedura aperta indetta da Trenitalia per l’affidamento di un accordo quadro relativo a servizi di ingegneria concernenti verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione esecutiva di interventi di adeguamento. Sono stati impugnati anche l’atto di richiesta di chiarimenti, il rigetto dell’istanza di riesame e annullamento in autotutela, l’escussione della garanzia provvisoria, gli atti e verbali di gara non conosciuti, l’eventuale aggiudicazione e, per quanto occorrer possa, il bando e il disciplinare. Le ricorrenti hanno chiesto la sospensione cautelare degli atti, la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro, la reintegrazione in forma specifica e, in subordine, il risarcimento del danno. Hanno inoltre formulato un’istanza istruttoria per l’ostensione degli atti di gara. Dall’ordinanza emerge che la domanda cautelare è stata valutata, da un lato, rispetto all’esclusione dal lotto 3 e, dall’altro, rispetto all’escussione della garanzia provvisoria.

La decisione

Il TAR ha respinto, in sede cautelare, la richiesta di sospensione dell’efficacia del provvedimento di esclusione. Ha rilevato che l’accordo quadro è un contratto normativo, destinato a stabilire le clausole dei futuri contratti esecutivi, e che dagli atti non risulta che l’accordo sia già stato stipulato. La natura dell’accordo quadro e l’assenza della sua stipulazione escludono, allo stato, la sussistenza di un pregiudizio attuale, grave e irreparabile, poiché non risultano le condizioni affinché l’esecuzione della commessa si esaurisca completamente in tempi brevi. Il TAR ha invece accolto la domanda cautelare limitatamente all’escussione della garanzia provvisoria, ravvisando il periculum in mora nell’entità dell’importo fideiussorio e nel conseguente pregiudizio patrimoniale derivante dall’incameramento della somma da parte della stazione appaltante. È stata quindi sospesa l’esecutività del provvedimento di escussione della garanzia provvisoria. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica di merito del 19 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la misura è stata concessa limitatamente all’escussione della garanzia provvisoria, in presenza di un pregiudizio patrimoniale attuale.

  • art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 36/2023

    stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste

    La definizione normativa dell’accordo quadro conferma la sua natura di contratto normativo, destinato a disciplinare i successivi contratti esecutivi.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato nell’epigrafe quale fondamento della domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato nell’epigrafe quale fondamento della domanda di subentro e delle conseguenti tutele in materia di contratti pubblici.

Massime di principio

  • L’accordo quadro ha natura di contratto normativo: stabilisce le clausole cui devono conformarsi i successivi contratti esecutivi, senza produrre di per sé effetti reali o obbligatori equivalenti a quelli dell’appalto esecutivo.
  • In sede cautelare, quando l’accordo quadro non risulta ancora stipulato, la sua natura e la mancata stipulazione possono escludere, rispetto all’impugnazione dell’esclusione dalla procedura, la sussistenza di un pregiudizio attuale, grave e irreparabile, poiché non è imminente l’esaurimento dell’esecuzione della commessa.
  • L’escussione della garanzia provvisoria può integrare un pregiudizio cautelare attuale e grave in ragione dell’entità della somma fideiussoria e dell’immediato effetto patrimoniale dell’incameramento da parte della stazione appaltante.
  • La tutela cautelare può essere accolta solo in relazione ad alcuni degli atti impugnati, sospendendo l’escussione della garanzia provvisoria e negando contestualmente la sospensione dell’esclusione, quando il periculum in mora sussista soltanto per il pregiudizio patrimoniale derivante dall’incameramento.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoConcessioni e partenariato pubblico-privatoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.