Cassazione Penale, Sentenza n. 3572/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per carenza delle esigenze cautelari: si deduce che, dopo il sequestro del furgone usato per il trasporto delle batterie esauste (18/01/2021), il ricorrente si sarebbe astenuto da ulteriori acquisti fino all'esecuzione dell'ordinanza (04/05/2021), non avendo cercato altro mezzo di trasporto; l'attività commerciale sarebbe peraltro modesta (transazioni da circa 70-100 euro), non vi sarebbe pericolo di inquinamento probatorio poiché le indagini si fondano su intercettazioni non alterabili, né pericolo di fuga avendo stabile dimora a Milano; si chiede la sostituzione della custodia in carcere con misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari).
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico, confermando che per il reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. opera una presunzione relativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 51, comma 3‑bis e 275, comma 3 cod. proc. pen., circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere. Il Tribunale del Riesame aveva correttamente valutato che il sequestro del furgone non escludeva il pericolo di recidiva, stante la stabile e abituale attività del ricorrente nel traffico illecito di rifiuti, la rete di clienti, l'esistenza di mezzi alternativi e un precedente per furto; la mancanza di segni di ravvedimento e la non affidabilità a rispettare misure meno afflittive hanno giustificato la custodia in carcere. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rinvio alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
qualifica l'appartenenza dell'indagato a un'associazione per delinquere e costituisce riferimento per la gravità e il ruolo nel sodalizio
art. 452 quaterdecies cod. pen.
reato ambientale relativo al traffico illecito di rifiuti; per questo reato si applica il regime cautelare rafforzato a cui la Corte fa riferimento
art. 51, comma 3‑bis cod. pen. e art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
disposizioni che instaurano una presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia in carcere per i reati indicati; la presunzione e' superabile solo mediante elementi concreti che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari o la possibilità di misure meno afflittive
Sentenza Corte Costituzionale n. 265 del 7 luglio 2010
giurisprudenza costituzionale che ha limitato effetti di presunzioni automatiche, contribuendo alla configurazione della presunzione come relativa
Legge n. 47 del 16 aprile 2015
intervento legislativo che ha recepito i principi della Corte costituzionale, incidendo sul regime cautelare in materia di reati ambientali
art. 94, comma 1‑ter disp. att. cod. proc. pen.
riferimento procedurale per gli adempimenti della cancelleria successivi alla decisione
Massime di principio
- La mera cessazione temporanea dell'attività illecita a seguito del sequestro di un mezzo non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di recidiva; il giudice valuta la complessiva capacità dell'indagato di riprendere l'attività (mezzi alternativi, rete di clienti, comportamento abituale).
- Per i reati richiamati dall'art. 452 quaterdecies e correlati articoli processuali esiste una presunzione relativa a favore della custodia in carcere: essa può essere superata solo con elementi concreti, specifici e idonei a dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari o l'adeguatezza di misure meno afflittive.
- Le intercettazioni, pur riducendo il rischio di inquinamento probatorio, non escludono automaticamente altre esigenze cautelari come il pericolo di reiterazione; ogni elemento va valutato nel suo insieme.
- Per ottenere misure cautelari meno afflittive è necessario fornire prove concrete di affidabilità e di impossibilità a reiterare il reato (es. assenza di mezzi, comprovato ravvedimento e collaborazione, garanzie personali e domiciliari solide).
- In cassazione non è consentita una rivalutazione ex novo degli elementi fattuali; il sindacato del giudice di legittimità è limitato a verifiche di legalità e logicità dell'argomentazione del giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3514/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3515/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3516/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3517/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3520/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3523/2022 del 01/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →