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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01189/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La società, qualificandosi come residente in un Comune siciliano colpito dal sisma del 13 dicembre 1990, aveva chiesto il rimborso del 90% dell'IRPEF e dell'IVA versate per gli anni 1991 e 1992, invocando l'art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002. Formatosi il silenzio-rifiuto, aveva ottenuto accoglimento in primo grado e in appello; poi aveva promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato, poiché l'Amministrazione non aveva pagato. L'Agenzia si era costituita deducendo che il rimborso non fosse più dovuto perché la Commissione europea, con decisione del 17 ottobre 2012, aveva avviato la procedura sugli aiuti di Stato e ingiunto la sospensione delle misure agevolative, poi dichiarate incompatibili con il mercato interno con decisione del 14 agosto 2015. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) violazione delle norme sugli aiuti di Stato, sostenendo che il giudice nazionale doveva tener conto dell'ingiunzione di sospensione e della decisione finale della Commissione; (2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 70 d.lgs. n. 546/1992, contestando l'uso del giudizio di ottemperanza; (3) omessa motivazione su punto decisivo. La società ha resistito, sostenendo, tra l'altro, l'irrilevanza della decisione europea rispetto al giudicato e chiedendo anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che l'ingiunzione di sospensione adottata dalla Commissione europea nel 2012 era vincolante anche per il giudice nazionale e impediva l'erogazione delle agevolazioni fiscali non ancora definitivamente eseguite; inoltre, ha ritenuto legittimo che tale verifica fosse compiuta nel giudizio di ottemperanza, data la sua natura attuativa e il potere-dovere del giudice di precisare il contenuto degli obblighi scaturenti dal giudicato. Ha escluso che il giudicato formatosi prima della decisione finale della Commissione potesse impedire l'applicazione delle misure UE sugli aiuti di Stato. Ha inoltre respinto le difese della società sul decorso del termine decennale e sulla necessità di rinvio pregiudiziale, ritenendo la decisione europea di agevole interpretazione e comunque applicabile alla fattispecie. Quanto all'IVA, ha richiamato la giurisprudenza UE e di legittimità che esclude l'applicabilità dell'agevolazione del 90% per contrasto con il principio di neutralità fiscale. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    La disposizione agevolativa non può essere applicata, quanto all'IVA, perché contraria al principio di neutralità fiscale e, per i profili rilevanti nel caso, perché incisa dalle decisioni della Commissione UE sugli aiuti di Stato.

  • art. 70 d.lgs. n. 546/1992

    Il giudizio di ottemperanza ha natura attuativa e consente al giudice di precisare il contenuto degli obblighi derivanti dal giudicato, ma nei limiti dell'assetto sostanziale compatibile con il diritto dell'Unione.

  • art. 11 Reg. CE n. 659/1999

    L'ingiunzione di sospensione adottata dalla Commissione è vincolante e deve essere rispettata dai giudici nazionali, impedendo l'erogazione dell'aiuto fino alla decisione finale.

  • art. 15 Reg. CE n. 659/1999

    Il termine decennale per il recupero degli aiuti illegali decorre dalla concessione dell'aiuto, ma ogni azione della Commissione o dello Stato membro su richiesta della Commissione interrompe il termine e lo fa ripartire da zero.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    Le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, incluse quelle di sospensione e di incompatibilità, producono effetti vincolanti nell'ordinamento interno e devono essere prese in considerazione dal giudice nazionale.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta non necessaria, poiché la disciplina e la decisione UE applicabili erano considerate sufficientemente chiare nel caso concreto.

  • art. 29 Reg. UE 2015/1589

    La Commissione può presentare osservazioni ai giudici nazionali come amicus curiae per assicurare l'applicazione coerente delle norme sugli aiuti di Stato.

  • art. 107, par. 2, lett. b), TFUE

    È richiamato dalla società, ma la Corte non ne ha fatto applicazione favorevole, ritenendo comunque non dovuto il beneficio nei termini richiesti.

  • art. 108, par. 3, TFUE

    La Corte richiama la giurisprudenza UE secondo cui il giudice nazionale deve trarre tutte le conseguenze della violazione del divieto di esecuzione degli aiuti durante la fase di sospensione.

Massime di principio

  • L'ingiunzione di sospensione adottata dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato è immediatamente vincolante per i giudici nazionali e impedisce l'erogazione delle agevolazioni non ancora definitivamente eseguite.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può e deve verificare il contenuto effettivo degli obblighi derivanti dal giudicato, ma tale attività deve svolgersi nel rispetto delle limitazioni imposte dal diritto dell'Unione e delle decisioni della Commissione in tema di aiuti di Stato.
  • Il giudicato interno non osta, di per sé, all'applicazione di una successiva decisione europea sugli aiuti di Stato quando l'esecuzione del comando giudiziale comporterebbe l'erogazione di un aiuto sospeso o incompatibile.
  • In materia di IVA, una misura che consenta al contribuente di trattenere o recuperare una parte dell'imposta dovuta in modo selettivo viola il principio di neutralità fiscale e non può essere applicata in contrasto con l'ordinamento unionale.
  • Il termine decennale per il recupero degli aiuti illegali è interrotto dagli atti compiuti dalla Commissione o dallo Stato membro su sua richiesta; l'eccezione legata alla conservazione dei documenti va interpretata restrittivamente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposte indirette
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

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